Sentenza n. 688/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio annuo di 500 euro sulla Carta del docente per l'anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, notificata al Ministero in forma esecutiva il 14 agosto 2024 e passata in giudicato il 13 settembre 2024. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto della docente a usufruire del beneficio economico annuo di 500 euro tramite Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione, condannando il Ministero all'emissione della Carta e all'accredito della somma, oltre agli accessori previsti. La ricorrente ha dedotto il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, e la persistente inerzia dell'Amministrazione. Il Ministero, pur ritualmente evocato, non si è costituito e non ha fornito prova dell'adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l'azione, verificando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha affermato che anche una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario rientra tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando contenga un obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al giudicato. Nel merito, ha accolto il ricorso rilevando che il Ministero non aveva dimostrato l'adempimento. Ha ordinato l'accredito, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, di 500 euro sul portafoglio Carta del docente della ricorrente, per le finalità previste dalla legge. Ha inoltre nominato, per l'eventuale persistente inottemperanza, un Commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega e subdelega, da attivare su istanza della ricorrente entro un ulteriore termine di sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre spese generali, IVA e CPA se dovuti.
Norme richiamate
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi anche a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando le relative statuizioni siano rimaste ineseguite.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, il cui decorso costituisce presupposto per procedere esecutivamente nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale di 500 euro attribuito al personale docente tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, purché la pronuncia contenga statuizioni rimaste ineseguite riferibili a un obbligo dell'Amministrazione.
- L'azione di ottemperanza è ammissibile quando siano comprovati il passaggio in giudicato del titolo, la notificazione della pronuncia all'amministrazione debitrice e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
- In presenza di un giudicato ineseguito e dell'assenza di prova dell'adempimento da parte dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione dell'obbligo entro un termine perentorio e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione intimata che non dimostri l'avvenuto adempimento del giudicato può essere condannata alle spese processuali secondo il principio della soccombenza.
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