Cassazione Civile, Ordinanza n. 32115/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un preavviso di fermo amministrativo relativo a tre cartelle di pagamento per crediti tributari (IRPEF, IVA e tasse automobilistiche). La CTP aveva rigettato il ricorso; la CTR, investita dell'appello del contribuente, lo aveva dichiarato inammissibile per asserita mancanza di specifici motivi di censura, ma aveva anche svolto considerazioni di merito ritenendo infondate le doglianze. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto, in sintesi: (1) violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992, perché l'appello era invece specificamente motivato; (2) omessa pronuncia sui motivi di appello; (3) motivazione apparente; (4) erronea affermazione della giurisdizione del giudice ordinario in tema di preavviso di fermo per crediti tributari; (5) violazione dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 per la notifica delle cartelle e del fermo da parte di soggetto non abilitato; (6) omessa valutazione del difetto di motivazione della comunicazione preventiva di fermo ex art. 7 l. 212/2000; (7) omessa pronuncia sulla dedotta inapplicabilità del fermo ai beni strumentali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che l'appello del contribuente fosse specificamente articolato e comunque interpretabile nel suo complesso, sicché non poteva essere dichiarato inammissibile per genericità. Ha inoltre accolto il secondo e il terzo motivo, rilevando rispettivamente l'omessa pronuncia su alcune censure di appello e la motivazione meramente apparente sulla questione della giurisdizione. I motivi quarto, quinto, sesto e settimo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, perché esamini i motivi di gravame del contribuente e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
I motivi di appello nel processo tributario devono essere specifici, ma la relativa inammissibilità va esclusa se dall'atto, letto nel suo complesso, risulti in modo inequivoco la volontà di contestare la decisione di primo grado e le ragioni di tale contestazione.
Chi deduce violazione di legge in cassazione deve indicare compiutamente i fatti e gli atti rilevanti e specificare dove essi siano reperibili nel fascicolo; l'onere di allegazione vale anche quando si invoca il contenuto degli atti processuali.
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
Gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda devono essere allegati o comunque resi disponibili secondo le modalità richieste dal codice, a pena di improcedibilità.
L'appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice, senza formule sacramentali né progetto alternativo di decisione.
Il giudizio di appello mantiene natura di revisio prioris instantiae; la specificità dei motivi è richiesta, ma non sono necessarie forme sacramentali.
Le disposizioni eccezionali che limitano l'accesso alla giustizia, come quelle sull'inammissibilità dell'appello, vanno interpretate restrittivamente.
Ricorre omessa pronuncia quando il giudice non adotta alcun provvedimento, neppure implicito, sulla domanda o eccezione proposta.
art. 132, secondo comma, c.p.c.
La sentenza deve essere sorretta da motivazione effettiva e non meramente apparente.
La motivazione deve rendere intellegibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
È richiamato quale norma sul fermo amministrativo; la Corte non decide nel merito del corretto ambito applicativo perché i relativi motivi restano assorbiti.
art. 19, comma 1, lett. e-ter, d.lgs. 546/1992
È richiamato in relazione all'impugnabilità davanti al giudice tributario del preavviso di fermo amministrativo per crediti tributari.
È richiamato in tema di notifica delle cartelle e della documentazione che il concessionario/agente della riscossione può conservare e produrre; la questione di merito resta assorbita.
È richiamato con riguardo all'obbligo di motivazione degli atti della riscossione; il relativo motivo resta assorbito.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi va esclusa quando, dal contenuto complessivo dell'atto, emerga in modo inequivoco la critica alla decisione di primo grado, anche se espressa sinteticamente.
- La declaratoria di inammissibilità è incompatibile con una motivazione che, dopo averla affermata, sviluppi un'ampia disamina di merito: in tal caso la parte soccombente conserva interesse a censurare sia il capo sull'inammissibilità sia quello sostanziale.
- Il vizio di omessa pronuncia ricorre quando il giudice non si pronunci, neppure implicitamente, su una domanda o eccezione decisiva devoluta alla sua cognizione.
- La motivazione è apparente quando non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, perché formulata con argomentazioni solo assertive o non pertinenti.
- In cassazione, chi denuncia la violazione di legge deve allegare compiutamente i fatti rilevanti e gli atti su cui fonda la censura, indicando anche la sede processuale in cui tali atti sono rinvenibili.
- Le norme che limitano l'accesso al sindacato di merito, come quelle sull'inammissibilità dell'impugnazione, devono essere interpretate restrittivamente quando siano in gioco l'effettività del contraddittorio e del diritto di difesa.
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