Sentenza del 11/12/2015 n. 25026 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
S.R. S.p.A. aveva chiesto il rimborso delle imposte di registro, ipotecarie e catastali pagate in misura ordinaria per l'acquisto di due complessi immobiliari dall'O.N.M.I. Sosteneva che gli immobili fossero strumentali per natura e che la cessione rientrasse nel campo di applicazione dell'IVA, sebbene in regime di esenzione, con conseguente applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e delle imposte ipotecarie e catastali in misura agevolata. L'Agenzia delle Entrate contestava che l'operazione fosse stata effettuata nell'esercizio di un'attività d'impresa, evidenziando che l'ente cedente era un'organizzazione religiosa priva di partita IVA, che non aveva emesso fattura e che alcuni beni erano terreni agricoli. Contestava inoltre l'insufficiente prova dei presupposti del rimborso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e ha accolto, per quanto di ragione, il ricorso incidentale della contribuente, dichiarando inammissibili le argomentazioni nuove introdotte dall'Amministrazione solo in sede di legittimità. Ha ritenuto sufficiente la motivazione della CTR, che aveva qualificato come commerciale l'attività dell'ente religioso e aveva considerato gli immobili strumentali per natura, non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. La Corte ha inoltre affermato che anche un'organizzazione religiosa o un ente non commerciale può compiere operazioni rilevanti ai fini IVA e che la mancanza di partita IVA non è, da sola, decisiva. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 15.500, oltre al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 1
Individua le operazioni soggette all'IVA; la rilevanza IVA deve essere valutata in relazione alla concreta operazione posta in essere.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4
Rileva per stabilire se l'operazione sia stata effettuata nell'esercizio di un'impresa. Anche enti non commerciali possono compiere, in concreto, attività o operazioni di natura commerciale.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 8-ter
Prevede il regime IVA applicabile alle cessioni di immobili strumentali, anche in esenzione, con effetti sul regime delle imposte di registro, ipotecarie e catastali.
D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 5 e 40
Disciplinano il coordinamento tra l'imposta di registro e l'applicazione dell'IVA alle operazioni immobiliari.
D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 10 e relativa tariffa
Disciplina le imposte ipotecarie e catastali, comprese le aliquote applicabili in presenza dei presupposti del regime agevolato.
Pone a carico di chi chiede il rimborso l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa; tuttavia, nel caso concreto, la Corte ha ritenuto sufficienti gli elementi valorizzati dai giudici di merito.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 53
Riguardano i requisiti della sentenza tributaria e il contenuto dell'atto di appello; le censure devono essere specificamente dedotte nei gradi di merito.
Art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
Richiede una motivazione effettiva della sentenza. Una motivazione sintetica non è nulla se consente di comprendere l'iter logico e gli elementi posti a fondamento della decisione.
Massime di principio
- La circostanza che il cedente sia un ente religioso o un ente non commerciale, così come la mancanza di partita IVA, non esclude automaticamente che una specifica operazione immobiliare sia rilevante ai fini IVA: occorre esaminare la concreta natura dell'attività e dell'operazione.
- Per ottenere il rimborso di imposte ritenute non dovute, il contribuente deve provare i presupposti del regime fiscale invocato, inclusa la natura strumentale degli immobili e la riconducibilità della cessione all'ambito IVA.
- La qualificazione di un immobile come strumentale per natura può essere desunta dalle sue caratteristiche oggettive e dalla sua non agevole destinabilità a usi diversi senza radicali trasformazioni.
- In appello e in cassazione non possono essere introdotti per la prima volta argomenti o contestazioni sostanzialmente nuovi rispetto a quelli formulati nei precedenti gradi di giudizio.
- Una sentenza non è priva di motivazione solo perché sintetica: è sufficiente che indichi un elemento concreto dal quale sia ricostruibile la ragione della decisione.
- Nel valutare il regime delle imposte indirette, occorre coordinare la disciplina IVA con quella dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali; la qualificazione dell'operazione ai fini IVA può determinare l'applicazione di imposte proporzionali o fisse e di aliquote agevolate.
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