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Sentenza

Sentenza del 11/12/2015 n. 24997 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ATTI RELATIVI AD OPERAZIONI SOGGETTE AD I.V.A. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI RELATIVI AD OPERAZIONI SOGGETTE AD I.V.A. - In Genere.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l’imposta di registro, per l’anno 2006, applicabile a un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società garante per recuperare dal debitore principale somme versate all’Amministrazione finanziaria in forza di una polizza fideiussoria, a garanzia di un rimborso IVA poi risultato non dovuto. L’Agenzia contestava l’applicazione dell’imposta fissa: con il primo motivo sosteneva che si chiedeva la restituzione di una somma soltanto equivalente all’IVA e che fosse quindi dovuta l’imposta proporzionale del 3%; con il secondo deduceva che la garanzia prestata spontaneamente da due persone fisiche non soggette a IVA fosse tassabile allo 0,50%.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto che, per effetto della surrogazione legale prevista dall’art. 1203 c.c., il fideiussore subentri nella posizione del creditore anche ai fini fiscali: la prestazione recuperata conserva quindi la natura tributaria dell’obbligazione garantita. Poiché la prestazione sottostante era soggetta a IVA, il decreto ingiuntivo sconta l’imposta di registro in misura fissa in applicazione del principio di alternatività IVA-registro. Il secondo motivo è rimasto assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per il contrasto interpretativo.

Norme richiamate

  • Art. 1203 c.c.

    L'azione surrogatoria ( art. 1203 c.c.) è una successione a titolo particolare nel diritto di credito e il surrogante subentra nella medesima posizione del surrogato non solo con riferimento al diritto fatto valere ma anche in relazione alla relativa pretesa fiscale.

    La surrogazione del fideiussore trasferisce la posizione creditoria e conserva, ai fini fiscali, la natura dell’obbligazione originaria; il garante che agisce per recuperare quanto pagato beneficia quindi del medesimo trattamento tributario spettante al creditore surrogato.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 40

    In forza del rapporto di surrogazione la prestazione oggetto del decreto ingiuntivo è rappresentata, in sostanza, dall'esecuzione della prestazione portata dalla polizza fideiussoria che, in quanto soggetta ad Iva, avrebbe dovuto essere assoggettata all'imposta di registro in misura fissa, in forza del principio di alternatività di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40.

    Quando l’atto giudiziario riguarda una prestazione soggetta a IVA, opera il principio di alternatività e l’imposta di registro è dovuta in misura fissa, non proporzionale.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-bis

    La questione controversa riguarda l'imposta di registro dovuta su decreto ingiuntivo ottenuto dalla società, surrogatasi, ex art. 1203 c.c., nella posizione di diritto spettante all'ufficio, per recuperare l'Iva indebitamente percepita in forza di polizza fideiussoria emessa a garanzia di un rimborso Iva conseguito da altra società (Immobilfin), ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis e successivamente risultato non dovuto.

    La disposizione è richiamata quale base del rimborso IVA garantito dalla fideiussione; nel caso concreto il rimborso, poi risultato non dovuto, ha dato luogo all’obbligo del garante e alla successiva azione di recupero.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa, parte I, art. 8

    il decreto ingiuntivo ottenuto dal fideiussore nei confronti del debitore inadempiente per il recupero di somme assoggettate ad IVA è soggetto, ai sensi dell'art. 8 della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, all'applicazione dell'imposta in misura fissa, atteso che la surrogazione del fideiussore al creditore principale comporta una peculiare forma di successione nel credito e la novazione dal lato soggettivo ma non incide sull'identità oggettiva dell'obbligazione, che conserva la sua natura ai fini tributari

    Il decreto ingiuntivo ottenuto dal fideiussore per recuperare somme relative a un’obbligazione soggetta a IVA è tassato con imposta di registro fissa: il mutamento del soggetto creditore per surrogazione non modifica la natura oggettiva dell’obbligazione.

Massime di principio

  • La surrogazione del fideiussore nel credito non crea, ai fini fiscali, un’obbligazione di natura diversa: il garante subentra nella posizione del creditore e conserva il trattamento tributario dell’obbligazione originaria.
  • Se il decreto ingiuntivo richiesto dal garante riguarda somme riferibili a una prestazione soggetta a IVA, il principio di alternatività comporta l’imposta di registro in misura fissa, anche se il garante chiede al debitore il rimborso di quanto ha versato in esecuzione della garanzia.
  • La decisione non definisce nel merito il trattamento fiscale autonomo della garanzia prestata da soggetti non soggetti a IVA: il relativo motivo dell’Agenzia è rimasto assorbito.

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