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Sentenza

Sentenza del 11/12/2015 n. 263 - Corte Costituzionale

Finanza pubblica - contabilità nazionale e degli enti pubblici - ricorso della regione Sicilia -violazione dell' equilibrio di bilancio regionale per il trasferimento di risorse proprie allo Stato - errato inquadramento normativo - inammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Regione siciliana ha impugnato l’art. 1, commi 427 e 429, della legge n. 147 del 2013, sostenendo che le misure di razionalizzazione e riduzione della spesa e il contributo alla finanza pubblica imponessero un trasferimento dissimulato di risorse regionali allo Stato. Ha dedotto la violazione dell’autonomia finanziaria prevista dagli artt. 36 e 43 dello Statuto siciliano, dell’art. 2 del D.P.R. n. 1074 del 1965, nonché dei principi costituzionali di equilibrio di bilancio, buon andamento e sostenibilità del debito pubblico di cui agli artt. 81, 97 e 119 Cost.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili le censure fondate sugli artt. 81, 97 e 119 Cost., sull’art. 36 dello Statuto siciliano e sull’art. 2 del D.P.R. n. 1074 del 1965, ritenendo il motivo oscuro e fondato su un errato inquadramento della disciplina: i commi impugnati non trasferiscono entrate regionali allo Stato, ma prevedono una riduzione della spesa regionale, finalizzata a conseguire risparmi e a favorire l’equilibrio di bilancio. La censura relativa all’art. 43 dello Statuto è stata invece dichiarata non fondata: i principi statali di coordinamento della finanza pubblica possono applicarsi anche alle autonomie speciali e, in casi particolari e transitori, possono essere introdotti senza previo accordo. Gli altri giudizi sono stati estinti per rinuncia, oppure dichiarati cessati per sopravvenuta carenza di interesse.

Norme richiamate

  • Art. 1, commi 427 e 429, legge 27 dicembre 2013, n. 147

    A seguito delle misure di cui al comma 427, per gli anni 2015, 2016 e 2017 le regioni e le province autonome, a valere sui risparmi connessi alle predette misure, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a complessivi 344 milioni di Euro.

    La disciplina è stata interpretata come meccanismo di riduzione della spesa e utilizzo dei risparmi conseguiti, non come riserva o trasferimento allo Stato di entrate tributarie regionali.

  • Art. 43 dello Statuto della Regione siciliana, regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455

    Il principio dell’accordo nei rapporti finanziari tra Stato e Regione costituisce una garanzia rilevante, ma non impedisce in assoluto interventi statali unilaterali e transitori di coordinamento della finanza pubblica, quando non vi sia un limite derivante da una fonte superiore.

  • Artt. 81, sesto comma, 97, primo comma, e 119, primo e sesto comma, Costituzione

    Le relative censure sono state dichiarate inammissibili perché basate sull’erronea premessa che la norma comportasse un trasferimento di risorse regionali allo Stato. Una misura che riduce la spesa, senza incidere direttamente sulle entrate spettanti alla Regione, non dimostra di per sé una violazione dell’equilibrio di bilancio.

  • Art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074

    La Corte ha ritenuto non sufficientemente chiara la prospettazione della Regione circa una presunta riserva statale di gettito tributario, non essendo stata spiegata la relazione tra la norma impugnata e l’istituto della riserva d’entrata.

  • Art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42

    Le autonomie speciali partecipano agli obiettivi di finanza pubblica secondo criteri e modalità stabiliti dalle norme di attuazione degli statuti. Tale previsione tutela la specialità finanziaria, ma ammette deroghe transitorie e interventi settoriali statali, purché non si trasformino in una stabile elusione delle procedure previste.

Massime di principio

  • Per contestare una misura di finanza pubblica occorre distinguere tra riduzione della spesa, riduzione delle disponibilità finanziarie e riserva allo Stato di entrate tributarie: sono istituti diversi e non possono essere trattati come equivalenti senza una motivazione puntuale.
  • Una norma che impone risparmi di spesa e destina tali risparmi al contributo alla finanza pubblica non implica automaticamente un trasferimento di risorse regionali allo Stato; anzi, può essere considerata funzionale all’equilibrio contabile.
  • Le autonomie speciali sono normalmente soggette ai principi statali di coordinamento della finanza pubblica, anche se il metodo dell’accordo con lo Stato deve essere privilegiato quando previsto dal sistema di specialità.
  • La mancanza di un accordo non determina sempre l’illegittimità della misura: interventi statali unilaterali possono essere ammessi se giustificati da esigenze finanziarie, circoscritti e transitori.
  • Le questioni di costituzionalità devono individuare con chiarezza la norma violata, la condotta legislativa censurata e il nesso causale tra disposizione e lesione; una censura generica o fondata su un errato inquadramento è dichiarata inammissibile.

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