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Sentenza

Sentenza del 11/12/2015 n. 25003 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il valore attribuito, ai fini dell’imposta di registro, a un terreno di 52.776 mq con fabbricati rurali, acquistato il 18 luglio 2001, e la conseguente rettifica fiscale. La CTR del Lazio, con sentenza n. 211/10/09 del 27 novembre 2009, aveva ridotto la superficie edificabile da 4.250 a 2.320 mq perché le particelle 1303 e 1304 non erano comprese nella vendita, confermando invece la valutazione dell’Ufficio per le altre aree e per i fabbricati. D.V. ha contestato: l’omessa motivazione e il mancato esame di argomenti e documenti; l’insufficiente motivazione sulla natura agricola delle particelle 21 e 236 e sulla stima dei fabbricati; la violazione delle regole sull’onere della prova e degli artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 131/1986. L’Ufficio, con ricorso incidentale, ha sostenuto che l’eccezione relativa alle particelle 1303 e 1304 fosse stata introdotta per la prima volta in appello, in violazione dell’art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto sia il ricorso principale sia quello incidentale. I primi tre motivi del contribuente sono stati ritenuti inammissibili per difetto di autosufficienza, in particolare per la mancata trascrizione dei documenti richiamati, e comunque infondati: il giudice di merito poteva selezionare le argomentazioni e le prove ritenute più convincenti, e la stima dell’Ufficio era stata reputata supportata da dati catastali e idonea a dimostrare edificabilità e valore. Il ricorso incidentale dell’Ufficio è stato respinto perché la circostanza che le particelle 1303 e 1304 fossero state vendute nel 1994 era già stata allegata in primo grado; inoltre, la relativa eccezione, di natura impeditiva e rilevabile d’ufficio, poteva essere esaminata anche in appello. È rimasta quindi ferma la sentenza della CTR, compresa la riduzione della superficie edificabile da 4.250 a 2.320 mq. Spese di cassazione integralmente compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4

    Sennonchè ciò non da luogo a nullità della sentenza perchè, come noto, il giudice può scegliere tra le argomentazioni quelle considerate più utili e coerenti.

    La sentenza non è nulla solo perché non esamina una per una tutte le argomentazioni delle parti: è sufficiente che il giudice esponga il percorso decisorio, potendo selezionare le questioni ritenute utili e coerenti.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 51 e 52

    Nel caso deciso, la Corte ha ritenuto infondata la censura relativa alla valutazione fiscale: la CTR aveva reputato che la documentazione dell’Ufficio provasse la natura edificabile degli immobili e il valore dei fabbricati. La decisione non afferma una regola generale che escluda l’applicazione dei criteri di valutazione automatica, ma conferma l’esito sulla base degli accertamenti e delle prove del caso concreto.

  • Codice civile, art. 2697

    Non vi è inversione dell’onere della prova quando il giudice ritiene che l’Amministrazione abbia assolto il proprio onere producendo documentazione idonea a dimostrare gli elementi della pretesa tributaria; non si può attribuire al contribuente l’onere di provare l’inesistenza di tali elementi.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, comma 2

    Il motivo, nel quale nel rispetto del principio dell'autosufficienza viene trascritto l'atto introduttivo del giudizio davanti alla CTP, è infondato sia in fatto perchè nel ricorso il contribuente aveva allegato la circostanza "che le particelle n. 1303 e 1304 erano state vendute nel 1994" e quindi che le stesse non potevano essere comprese nella vendita de qua avvenuta a mezzo rogito del 18 luglio 2001 ed è comunque infondato in diritto perchè quella di cui si discute è un'eccezione in senso lato in quanto avente carattere semplicemente impeditivo della pretesa fiscale e come tale rilevabile d'ufficio ai sensi del cit. D.Lgs. n. 546, art. 57, comma 2, anche se svolta soltanto in appello.

    L’eccezione relativa alla precedente vendita delle particelle, essendo un fatto impeditivo della pretesa fiscale e un’eccezione in senso lato, può essere rilevata d’ufficio anche in appello. Nel caso concreto, inoltre, la circostanza era già stata allegata nel ricorso introduttivo.

Massime di principio

  • Il giudice non deve rispondere separatamente a ogni argomento della parte: la motivazione non è nulla se consente di comprendere la ragione della decisione, anche quando il giudice seleziona le questioni che reputa decisive.
  • Nel ricorso per cassazione, chi richiama documenti o atti decisivi deve indicarne in modo autosufficiente il contenuto, riportandone i passaggi necessari; la mancata trascrizione può comportare l’inammissibilità della censura.
  • La valutazione delle prove compete al giudice di merito, che può preferire una stima analitica e supportata da dati catastali ad altri elementi, purché la scelta sia motivata e non presenti i vizi denunciabili in cassazione.
  • La contestazione di una pretesa fiscale non comporta automaticamente un’inversione dell’onere della prova: occorre verificare se l’Amministrazione abbia prodotto elementi idonei a dimostrare i fatti costitutivi della pretesa.
  • Un fatto impeditivo della pretesa tributaria che costituisce eccezione in senso lato può essere rilevato d’ufficio anche in appello; resta distinto il caso in cui il fatto sia stato effettivamente introdotto per la prima volta in quella fase.
  • La cassazione che respinge entrambi i ricorsi lascia ferma la decisione impugnata; la compensazione delle spese può essere disposta in caso di reciproca soccombenza.

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