Sentenza del 11/12/2015 n. 2182 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Legge 22 dicembre 1986 n.917, art. 5; legge 31 dicembre 1992 n. 546, art. 14; legge 31 dicembre 1992 n. 546, art. 29. Procedimento tributario - Litisconsorzio necessari - Accertamento in rettifica delle dichiarazioni dei redditi di società di persone e associazioni - Impresa familiare - Ricorso proposto da alcuni soggetti interessati - Litisconsorzio necessario originario - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato la sentenza della CTP che aveva respinto l'impugnazione dell'avviso di accertamento IRPEF e ILOR relativo al 1982. In particolare, ha dedotto che l'accertamento riguardava inscindibilmente entrambi i coniugi, quali partecipanti a un'impresa familiare, e che il giudizio non avrebbe potuto svolgersi senza la partecipazione del litisconsorte necessario. La controversia riguardava infatti elementi comuni della determinazione del reddito dell'impresa familiare e della sua imputazione ai partecipanti.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello, riconoscendo la sussistenza di un litisconsorzio necessario originario tra l'impresa familiare e tutti i soggetti interessati, salvo eventuali questioni personali. Ha dichiarato nulla la sentenza di primo grado perché il giudizio si era svolto senza l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. La sentenza è stata annullata e il processo è stato rinviato alla CTP di Crotone per la corretta instaurazione del contraddittorio. Le spese dei due gradi sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5
L'unitarietà dell'accertamento e l'imputazione automatica dei redditi ai soci, proporzionalmente alla partecipazione agli utili e indipendentemente dalla loro effettiva percezione, impongono la partecipazione al giudizio della società e di tutti i soci quando si contestano elementi comuni dell'obbligazione tributaria.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 5
La disposizione, applicabile ratione temporis, equipara le imprese familiari alle società di persone ai fini dell'imputazione del reddito ai partecipanti, rendendo applicabile anche alle imprese familiari il principio del litisconsorzio necessario.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14
Quando la controversia riguarda inscindibilmente più soggetti, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari. La mancata partecipazione di tutti determina la nullità assoluta del giudizio.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 29
Prevede la possibilità di riunire procedimenti connessi, quale soluzione alternativa o complementare all'integrazione del contraddittorio quando esistano giudizi separati riguardanti la medesima fattispecie.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 59, comma 1, lett. b)
Consente al giudice d'appello di annullare la sentenza e rimettere la causa al giudice di primo grado quando il giudizio non si è correttamente instaurato per omessa integrazione del contraddittorio.
Massime di principio
- Quando un accertamento tributario riguarda un reddito unitariamente determinato e imputato a più soggetti, tutti i soggetti coinvolti devono partecipare allo stesso giudizio, salvo che vengano dedotte esclusivamente questioni personali.
- Nelle controversie relative a società di persone e imprese familiari, il ricorso proposto da uno solo dei soci o partecipanti può imporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri.
- Il giudice deve verificare anche d'ufficio la presenza di tutti i litisconsorti necessari; la mancata partecipazione non è una mera irregolarità, ma comporta la nullità assoluta del processo.
- La nullità per omesso litisconsorzio può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio, anche se non è stata tempestivamente eccepita dalle parti.
- In caso di processo celebrato senza tutti i soggetti necessari, il giudice d'appello normalmente annulla la decisione e rimette la causa al primo giudice per consentire la corretta integrazione del contraddittorio.
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