Sentenza del 11/12/2015 n. 2170 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Raddoppio dei termini in caso di denuncia penale effettuata dalla Guardia di Finanza - Accertamento dell'Ufficio ridotto e nei limiti per escludere obbligo di denuncia penale - Avviso di accertamento notificato però tenendo conto del termine raddoppiato - Illegittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha contestato l'avviso di accertamento notificato il 17 gennaio 2012, deducendo innanzitutto la sua tardività: per l'anno d'imposta 2004, il termine ordinario previsto dall'art. 43, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973 scadeva il 31 dicembre 2009. L'Ufficio aveva ritenuto applicabile il raddoppio dei termini, poiché la Guardia di Finanza aveva trasmesso alla Procura una denuncia per il reato di dichiarazione infedele previsto dall'art. 4 del d.lgs. n. 74/2000. La contribuente ha sostenuto che la denuncia fosse strumentale e infondata, considerato il forte ridimensionamento dei rilievi nel successivo accertamento e l'archiviazione del procedimento penale. In subordine, ha contestato la ripresa fiscale di 118.350,54 euro, ritenendo che si trattasse di una compensazione tra debiti e crediti, nonché il recupero ai fini IRAP.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la decadenza dell'Ufficio dall'accertamento. Ha ritenuto illegittimo il raddoppio dei termini, perché la denuncia penale della Guardia di Finanza si fondava su sospetti generici, su un'erronea interpretazione delle operazioni e su elementi probatori non idonei. L'Ufficio aveva infatti ridotto il rilievo da oltre 9 milioni di euro a 309.451 euro, escludendo in gran parte l'esistenza di condotte evasive o elusive, e il procedimento penale era stato archiviato. La sentenza ha inoltre ritenuto fondate le contestazioni di merito: la compensazione tra debiti e crediti non costituiva una sopravvenienza attiva imponibile e l'operazione finanziaria non determinava un maggior valore della produzione ai fini IRAP. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 43, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'avviso di accertamento va notificato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Il termine ordinario per la notifica dell'avviso relativo all'anno 2004 scadeva il 31 dicembre 2009; decorso tale termine, l'Ufficio decade dal potere di accertamento.
Art. 43, comma 2-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il raddoppio dei termini può operare quando, in base agli elementi acquisiti, sussista un obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74/2000. Non può però essere utilizzato in modo pretestuoso quando la notizia di reato è infondata o priva di adeguato supporto probatorio.
Art. 4, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
La denuncia della Guardia di Finanza riguardava una presunta dichiarazione infedele; tuttavia, il giudice tributario ha verificato concretamente la consistenza degli elementi posti a fondamento della notizia di reato.
Art. 331 c.p.p.
L'obbligo del pubblico ufficiale di denunciare i reati perseguibili d'ufficio non legittima automaticamente il raddoppio dei termini fiscali: deve comunque sussistere una notizia di reato concreta, plausibile e adeguatamente supportata.
Sentenza Corte costituzionale n. 247 del 20 luglio 2011
Il giudice tributario deve controllare che il raddoppio dei termini non sia stato invocato abusivamente o strumentalmente e deve verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti del reato sulla base degli elementi disponibili al momento della denuncia.
Art. 15, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
In ragione della complessità della controversia e delle questioni giuridiche trattate, le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento non consegue automaticamente alla semplice trasmissione di una denuncia penale: la denuncia deve essere fondata su elementi concreti e idonei a prospettare un reato tributario.
- Il giudice tributario può verificare incidentalmente la sussistenza dei presupposti della notizia di reato e impedire l'applicazione del termine raddoppiato quando la denuncia risulti strumentale, generica o basata su mere presunzioni.
- Un drastico ridimensionamento dei rilievi della Guardia di Finanza da parte dell'Agenzia delle Entrate può costituire un indice dell'assenza originaria di una concreta ipotesi penalmente rilevante, soprattutto se accompagnato dall'archiviazione del procedimento penale.
- L'Amministrazione deve notificare l'avviso entro il termine ordinario quando non dimostri adeguatamente i presupposti per il raddoppio; in caso contrario, l'avviso è illegittimo per intervenuta decadenza.
- Una compensazione tra debiti e crediti di pari importo, se adeguatamente documentata e priva di un incremento patrimoniale effettivo, non determina necessariamente una sopravvenienza attiva imponibile.
- Operazioni di natura meramente finanziaria non concorrono automaticamente alla formazione del valore della produzione IRAP: occorre dimostrare concretamente l'esistenza di un maggior valore derivante dall'attività produttiva.
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