Sentenza del 11/12/2015 n. 25004 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia contestava la decisione della CTR relativa all’avviso di rettifica del valore di un atto di permuta parziale di terreno e abitazione in corso di costruzione, con conseguente liquidazione di una maggiore imposta di registro. Con il primo motivo denunciava violazione degli artt. 51 e 52, comma 2-bis, del D.P.R. n. 131/1986, sostenendo che l’avviso descrivesse adeguatamente il bene e permettesse di comprendere la rettifica. Con il secondo denunciava motivazione insufficiente e contraddittoria sul fatto decisivo della sufficienza della motivazione dell’avviso. I contribuenti avevano inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale, carenza di legittimazione dell’Agenzia e violazione del principio di autosufficienza, anche per eccesso di trascrizioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia. Ha rigettato le eccezioni preliminari dei contribuenti: l’Agenzia poteva avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato senza procura speciale; poteva stare in giudizio in persona del direttore pro tempore; e il ricorso rispettava l’autosufficienza, riportando gli elementi essenziali. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura riguardava, in realtà, la ricostruzione del fatto e la motivazione della sentenza, e avrebbe dovuto essere proposta ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non come violazione di legge. Il secondo motivo è stato rigettato: la CTR aveva logicamente ritenuto insufficiente la sola indicazione della destinazione urbanistica, poiché l’avviso non esplicitava i presupposti fattuali e le ragioni giuridiche della rettifica; tale valutazione di merito non era censurabile in cassazione. La CTR aveva confermato l’annullamento dell’avviso per D.F., F.C. S.r.l. e R.C. e accolto l’appello incidentale di R.A., superando la precedente rideterminazione del valore a 348.051 euro. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 72, e R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43
In tema di contenzioso tributario, ed alla stregua di quanto sancito del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 72, le agenzie fiscali possono avvalersi per la loro rappresentanza in giudizio del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi del T.U. approvato con R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43, senza che occorra a tal fine un mandato alle liti o una procura speciale, restando i rapporti tra Direttore dell'agenzia ed Avvocatura erariale in ambito meramente interno.
L’Agenzia delle Entrate può essere rappresentata in giudizio dall’Avvocatura dello Stato senza che debba produrre un mandato alle liti o una procura speciale; l’eventuale incarico riguarda i rapporti interni tra Agenzia e Avvocatura.
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, artt. 62 e 68
E, cit. D.Lgs. n. 300, ex artt. 62 e 68, davanti alla Corte Suprema può stare in giudizio l'Agenzia delle Entrate in persona del suo direttore pro tempore.
L’Agenzia delle Entrate, quale soggetto distinto dalle sue articolazioni, è legittimata a stare in giudizio davanti alla Corte di cassazione tramite il direttore pro tempore.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Il vizio andava pertanto censurato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e mentre invece è stato inammissibilmente censurato per violazione di legge.
Quando la doglianza investe la ricostruzione del fatto decisivo o la coerenza della motivazione della sentenza, non può essere formulata come violazione di legge: va dedotta con il motivo relativo al vizio di motivazione previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 51 e 52, comma 2-bis
Trattasi quindi di un tipico apprezzamento di merito, in questa sede incensurabile perchè congruamente e logicamente motivato con il riferimento alla circostanza che nell'avviso occorresse rendere espliciti i motivi di fatto e di diritto sulla scorta dei quali era stato rettificato il valore e pertanto non reputando bastevole la mera indicazione della destinazione urbanistica.
La rettifica del valore ai fini dell’imposta di registro deve esporre i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che la sostengono. La sola indicazione della destinazione urbanistica non è necessariamente sufficiente; la valutazione concreta della motivazione dell’avviso è un apprezzamento di merito, sindacabile in cassazione nei limiti dei motivi consentiti.
Massime di principio
- Un avviso di rettifica del valore immobiliare deve permettere al contribuente di comprendere i fatti e le ragioni giuridiche che hanno condotto alla valutazione; la mera indicazione della destinazione urbanistica può non bastare.
- La sufficienza della motivazione dell’avviso, quando dipende dall’esame concreto del suo contenuto, costituisce normalmente una valutazione di merito. In cassazione occorre formulare la censura secondo il vizio processuale appropriato, senza presentare come violazione di legge una contestazione che riguarda la ricostruzione dei fatti o la motivazione.
- L’Agenzia delle Entrate può ricorrere in cassazione in persona del direttore pro tempore e avvalersi dell’Avvocatura dello Stato senza produrre una procura speciale o un mandato alle liti.
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