Cassazione Penale, Sentenza n. 26023/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di rigetto della richiesta di riesame avverso la convalida e il decreto di sequestro preventivo emessi dal GIP in relazione a crediti d'imposta (1.075.698,00 già ceduti a terzi e 4.332.195,00 bloccati ma nella formale disponibilità della Fondazione UALSI). Il ricorrente censura: violazione di legge per aver valutato solo la sussumibilità astratta del fatto senza apprezzare un quadro indiziario minimo (fumus); errata qualificazione di una presunta falsa dichiarazione sulla qualifica di Onlus della Fondazione UALSI (la dizione “Onlus” presente nella denominazione non corrispondeva allo status, revocato nel 2013); errata interpretazione delle circolari dell'Agenzia delle Entrate e dell'art. 119 del d.l. n. 34/2020 (sostiene che l'iscrizione successiva al RUNTS sanerebbe la posizione); valutazione sbagliata circa la titolarità del bene e il momento rilevante per la proprietà ai fini del beneficio (sostiene che i requisiti sussistevano all'inizio lavori il 03/10/2023); carenza dell'elemento soggettivo in quanto si era avvalso di tecnici; assenza del danno concreto e impossibilità di dispersione dei crediti sequestrati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il sindacato in Cassazione sulle ordinanze di riesame è limitato alla violazione di legge e alla mancanza assoluta di motivazione; ha ritenuto che il Tribunale di Catanzaro abbia svolto un'ampia e coerente motivazione, valutando le prove documentali e le censure difensive e riscontrando: a) il fumus commissi delicti in relazione alla mancata legittimazione soggettiva della Fondazione (status Onlus revocato nel 2013) e alla mancanza di valido titolo di disponibilità del bene al momento della richiesta; b) la non equiparabilità tra ex-Onlus e soggetti iscritti al RUNTS per effetto della disciplina e delle circolari applicabili, quindi la sola iscrizione successiva al RUNTS non sanava la mancanza del requisito richiesto dall'art.119 d.l.34/2020; c) il periculum in mora e il rischio di dispersione dei crediti, in parte già ceduti a terzi. Ha ritenuto corretta anche l'interpretazione dell'art. 640-bis quale fattispecie che considera danno anche la creazione di crediti fittizi e lo sviamento di erogazioni pubbliche. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Riferimento a circostanze di aggravamento (indicazione nel ricorso ma non centrale nella motivazione di cassazione).
Richiamato in correlazione alla partecipazione/concorrente responsabilità nella fattispecie; nessuna violazione di applicazione della norma rilevata dalla Corte.
Richiamato tra le norme penali contestate nell'impianto accusatorio originario; la Corte non ha rilevato profili di illegittimità nell'applicazione formale.
Interpretato come aggravante della truffa relativa a contributi/erogazioni pubbliche: il 'danno' può consistere nella creazione di un credito fittizio o nello sviamento delle erogazioni rispetto alla corretta destinazione; la Corte ha ritenuto sussistente il fumus in relazione alla possibilità di danno e dispersione dei crediti
Norma sul falso in documenti amministrativi richiamata tra le censure (in tema di attestazioni), ma la Corte ha ritenuto che non emergesse una valida contestazione tale da compromettere il provvedimento di sequestro
art. 119 d.l. n. 34/2020 (Decreto Rilancio)
La disposizione prevede il superbonus e al comma 9, lett. d‑bis) include specificamente le Onlus ai beneficiari. La Corte ha interpretato che il beneficio spettava solo a soggetti riconosciuti come Onlus ai sensi dell'art.10 d.lgs. 460/1997 al momento della domanda, e che la successiva iscrizione al RUNTS non può essere automaticamente assimilata allo status richiesto dalla specifica norma.
Richiamato in ordine alle misure reali e alla conservazione dei beni in vista di eventuale confisca; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del vincolo di pertinenzialità.
Norma sul sequestro preventivo (misura reale) richiamata: la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del periculum e del fumus per l'adozione del sequestro.
Stabilisce i limiti del sindacato della Corte di Cassazione sulle ordinanze di riesame (violazione di legge/insufficienza motivazionale); la Corte ha applicato tale criterio per rigettare il ricorso.
d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)
Introduce nuove categorie di enti del Terzo Settore e il RUNTS; la Corte ha sottolineato la differenziazione normativa tra queste categorie e le Onlus previste dall'art.10 d.lgs. 460/1997, quindi non automaticamente sovrapponibili ai fini del superbonus.
Definisce la qualifica di Onlus: la Corte ha ritenuto che il beneficio di cui all'art.119 spettasse solo alle Onlus così definite e riconosciute al momento della domanda.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 13/E del 13/06/2023
Richiamata dalla difesa e valutata dal Tribunale: la Corte ha ritenuto che le osservazioni difensive non invalidassero la ricostruzione del Tribunale e che le circolari confermassero la diversa applicabilità dei benefici agli enti non Onlus iscritti al RUNTS.
Risposta Agenzia delle Entrate n. 138/2024
Richiamata come elemento interpretativo recente in tema di superbonus e destinatari; utilizzata dal Tribunale per confermare che l'iscrizione al RUNTS non equivale automaticamente allo status richiesto per il beneficio riservato alle Onlus.
Massime di principio
- In sede di sequestro preventivo di beni (anche crediti d'imposta) il giudice del riesame e, a maggior ragione, la Cassazione verificano la presenza del fumus commissi delicti inteso come astratta sussumibilità del fatto nella fattispecie penale e la presenza di concreti elementi indiziari: non è necessario dimostrare la colpevolezza piena.
- L'iscrizione successiva al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) non sanifica automaticamente la carenza dello status richiesto dalla normativa che regolava i benefici al momento della presentazione della domanda: il requisito soggettivo deve sussistere secondo la disciplina vigente alla data della richiesta.
- La dizione contenuta nella ragione sociale (es. presenza del termine "Onlus" nel nome) non equivale al possesso formale e sostanziale dello status; occorre verificare l'effettiva titolarità del riconoscimento e la sua sussistenza nel tempo rilevante.
- L'utilizzo di consulenti o tecnici per la presentazione delle istanze non esonera il rappresentante legale dall'onere di dichiarare correttamente i presupposti legittimanti: la responsabilità dichiarativa resta del soggetto che presenta la domanda.
- Ai fini dell'art. 640-bis, il 'danno' può essere configurato anche come creazione di un credito fittizio o come sviamento di risorse pubbliche e può giustificare misure cautelari reali se sussiste il rischio di dispersione o cessione dei crediti.
- In Cassazione il sindacato sulle decisioni del riesame è limitato alla verifica di violazioni di legge o di mancanza assoluta di motivazione: contestazioni che propongano una mera diversa valutazione delle prove in genere non sono accolte.
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