Cassazione Penale, Sentenza n. 25906/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della condanna per violazione degli obblighi di informazione e formazione ex artt. 36 e 37 d.lgs. n. 81/2008 (mancata informazione/formazione verso una lavoratrice). La ricorrente ha chiesto l'annullamento, sostenendo: a) l'applicabilità della causa estintiva di cui all'art. 24 d.lgs. n. 758/1994 in quanto avrebbe adempiuto alle prescrizioni e pagato l'oblazione; b) l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. per adempiimento delle prescrizioni, pagamento delle sanzioni, scarsa pericolosità e assenza di precedenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al secondo motivo (art. 131-bis c.p.). Ha dichiarato manifestamente infondato il primo motivo relativo all'art. 24 d.lgs. 758/1994, confermando che la documentazione prodotta non provava l'effettivo adempimento degli obblighi formativi e informativi (assenza di date, mancata prova di frequenza dei corsi). Tuttavia la Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Bari esclusivamente per riesaminare e motivare espressamente l'eventuale applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., ritenendo che il giudice di merito non si sia pronunciato in modo esplicito né dal complesso della motivazione emergesse un rigetto implicito della richiesta. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per il resto. La condanna (ammenda di euro 1.000,00) resta operante finché il Tribunale non si pronuncerà nuovamente sulla non punibilità.
Norme richiamate
art. 36 e art. 37, d.lgs. n. 81/2008
Obblighi del datore di lavoro in materia di informazione e formazione sui rischi inerenti l'attività lavorativa; tali obblighi non si esauriscono in adempimenti meramente formali ma comprendono la fase dinamica dell'attività lavorativa e i rischi connessi all'esecuzione delle operazioni.
Prevede l'estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza se il contravventore adempie alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza e paga l'oblazione; nel caso la Corte ha ritenuto che la prova offerta non dimostrava l'effettivo adempimento delle prescrizioni, quindi l'operatività della causa estintiva non può essere riconosciuta.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto o per ridotta offensività; la sua applicazione deve essere espressamente valutata e motivata dal giudice. In mancanza di motivazione sulla richiesta difensiva, la sentenza è annullabile salvo che dal complesso della motivazione si deduca un rigetto implicito.
Cass. pen., Sez. 3, n. 3898 del 23/01/2017
Principio secondo cui gli obblighi informativi e formativi dei datori di lavoro non sono meramente formali ma richiedono la considerazione della fase dinamica del rapporto di lavoro e dei rischi derivanti dalle operazioni di lavoro.
Cass. pen., Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022
Principio che la mancata motivazione sulla richiesta difensiva di applicazione della causa di non punibilità comporta annullamento salvo che dalla motivazione complessiva emerga un rigetto implicito; applicato per valutare se il giudice abbia o meno affrontato la questione.
Massime di principio
- La mera produzione di documenti formali (verbali non datati, iscrizioni a corsi) non prova l'effettivo adempimento degli obblighi di informazione e formazione: occorre dimostrare la data, la partecipazione e il contenuto rilevante dell'addestramento.
- La causa estintiva prevista dall'art. 24 d.lgs. 758/1994 richiede l'adempimento effettivo delle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza entro i termini: il pagamento successivo non è sufficiente se le prescrizioni non sono state ottemperate nei termini prescritti.
- La richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. deve essere espressamente valutata e motivata dal giudice; l'omessa o insufficiente motivazione su tale punto può portare all'annullamento e al rinvio.
- In casi di reati di sicurezza sul lavoro, il giudice deve considerare non solo il pagamento di sanzioni e l'adempimento formale, ma anche la concretezza della pericolosità della condotta, la riprovevolezza, la recidiva e le misure effettivamente adottate per eliminare il rischio.
- Se si contesta l'inosservanza degli obblighi di sicurezza, chi deduce l'avvenuto adempimento ha l'onere di fornire prove documentali chiare e complete (date, attestati di frequenza, verbali firmati con indicazione temporale) per ottenere benefici estintivi o di non punibilità.
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