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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25906/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della condanna per violazione degli obblighi di informazione e formazione ex artt. 36 e 37 d.lgs. n. 81/2008 (mancata informazione/formazione verso una lavoratrice). La ricorrente ha chiesto l'annullamento, sostenendo: a) l'applicabilità della causa estintiva di cui all'art. 24 d.lgs. n. 758/1994 in quanto avrebbe adempiuto alle prescrizioni e pagato l'oblazione; b) l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. per adempiimento delle prescrizioni, pagamento delle sanzioni, scarsa pericolosità e assenza di precedenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al secondo motivo (art. 131-bis c.p.). Ha dichiarato manifestamente infondato il primo motivo relativo all'art. 24 d.lgs. 758/1994, confermando che la documentazione prodotta non provava l'effettivo adempimento degli obblighi formativi e informativi (assenza di date, mancata prova di frequenza dei corsi). Tuttavia la Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Bari esclusivamente per riesaminare e motivare espressamente l'eventuale applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., ritenendo che il giudice di merito non si sia pronunciato in modo esplicito né dal complesso della motivazione emergesse un rigetto implicito della richiesta. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per il resto. La condanna (ammenda di euro 1.000,00) resta operante finché il Tribunale non si pronuncerà nuovamente sulla non punibilità.

Norme richiamate

  • art. 36 e art. 37, d.lgs. n. 81/2008

    Obblighi del datore di lavoro in materia di informazione e formazione sui rischi inerenti l'attività lavorativa; tali obblighi non si esauriscono in adempimenti meramente formali ma comprendono la fase dinamica dell'attività lavorativa e i rischi connessi all'esecuzione delle operazioni.

  • art. 24, d.lgs. n. 758/1994

    Prevede l'estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza se il contravventore adempie alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza e paga l'oblazione; nel caso la Corte ha ritenuto che la prova offerta non dimostrava l'effettivo adempimento delle prescrizioni, quindi l'operatività della causa estintiva non può essere riconosciuta.

  • art. 131-bis, cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto o per ridotta offensività; la sua applicazione deve essere espressamente valutata e motivata dal giudice. In mancanza di motivazione sulla richiesta difensiva, la sentenza è annullabile salvo che dal complesso della motivazione si deduca un rigetto implicito.

  • Cass. pen., Sez. 3, n. 3898 del 23/01/2017

    Principio secondo cui gli obblighi informativi e formativi dei datori di lavoro non sono meramente formali ma richiedono la considerazione della fase dinamica del rapporto di lavoro e dei rischi derivanti dalle operazioni di lavoro.

  • Cass. pen., Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022

    Principio che la mancata motivazione sulla richiesta difensiva di applicazione della causa di non punibilità comporta annullamento salvo che dalla motivazione complessiva emerga un rigetto implicito; applicato per valutare se il giudice abbia o meno affrontato la questione.

Massime di principio

  • La mera produzione di documenti formali (verbali non datati, iscrizioni a corsi) non prova l'effettivo adempimento degli obblighi di informazione e formazione: occorre dimostrare la data, la partecipazione e il contenuto rilevante dell'addestramento.
  • La causa estintiva prevista dall'art. 24 d.lgs. 758/1994 richiede l'adempimento effettivo delle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza entro i termini: il pagamento successivo non è sufficiente se le prescrizioni non sono state ottemperate nei termini prescritti.
  • La richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. deve essere espressamente valutata e motivata dal giudice; l'omessa o insufficiente motivazione su tale punto può portare all'annullamento e al rinvio.
  • In casi di reati di sicurezza sul lavoro, il giudice deve considerare non solo il pagamento di sanzioni e l'adempimento formale, ma anche la concretezza della pericolosità della condotta, la riprovevolezza, la recidiva e le misure effettivamente adottate per eliminare il rischio.
  • Se si contesta l'inosservanza degli obblighi di sicurezza, chi deduce l'avvenuto adempimento ha l'onere di fornire prove documentali chiare e complete (date, attestati di frequenza, verbali firmati con indicazione temporale) per ottenere benefici estintivi o di non punibilità.

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