Cassazione Penale, Sentenza n. 25907/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ellero è stato chiamato a rispondere di due fatti: capo 25) detenzione illecita di esemplari di fauna particolarmente protetta e capo 27) esercizio di uccellagione. Gli atti accertano che il 26 ottobre 2019 fu visto predisporre reti e richiami per la cattura di uccelli nel giardino della sua abitazione e il 29 novembre 2019, all'esito di perquisizione, fu trovato in possesso di 70 uccelli senza anelli/documenti (alcuni appartenenti a specie protette) nonché di una rete da uccellagione e due gabbie-trappola. In appello e in cassazione l'imputato deduceva: violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e diritto di difesa per la discrepanza tra la data indicata nell'imputazione (29/11/2019) e gli episodi osservati il 26/10/2019; vizio di motivazione del Tribunale nell'aver ritenuto la rete idonea e nell'aver ignorato prove e testimonianze favorevoli; che gli uccelli erano nati in cattività e che egli era titolare di precedenti licenze per l'attività, quindi non punibile penalmente ma solo amministrativamente; critica alla negazione delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine. Ha ritenuto che, nei reati di durata/consumazione anticipata come l'uccellagione, l'indicazione della data di accertamento non esclude che il giudice valuti la consumazione come evento protrattosi nel tempo; pertanto le osservazioni del 26/10/2019 e il sequestro del 29/11/2019 costituiscono momenti di un unico reato di durata. Ha confermato che la predisposizione e l'effettiva installazione di reti e richiami integra il reato di uccellagione (fattispecie di pericolo a consumazione anticipata) anche senza cattura effettiva. Quanto alla detenzione di specie protette, la Corte ha stabilito che l'onere di provare la legittima origine degli esemplari grava sull'imputato e che la previsione di sanzione amministrativa regionale per l'assenza di autorizzazione non esclude l'applicazione della norma penale statale. Ha altresì ritenuto congrua la motivazione del Tribunale nel negare le attenuanti generiche e corretta la quantificazione della sanzione pecuniaria. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e le spese sono poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
legge 11 febbraio 1992 n. 157, art. 30, lett. e)
non presente nel testo integrale della sentenza qui fornito
La lettera e) incrimina l'uccellagione; la Corte interpreta la norma come fattispecie di pericolo a consumazione anticipata: basta qualsiasi atto diretto alla cattura (es. predisposizione/tensione di reti e uso di richiami) per integrare il reato, anche in assenza di cattura effettiva
legge 11 febbraio 1992 n. 157, art. 30, lett. b)
non presente nel testo integrale della sentenza qui fornito
Utilizzata per la riqualificazione in materia di detenzione illecita di fauna selvatica particolarmente protetta: la detenzione di esemplari protetti senza autorizzazione costituisce illecito penale; l'onere di provare la provenienza legittima degli esemplari grava sull'imputato
codice di procedura penale, art. 522
non presente nel testo integrale della sentenza qui fornito
Richiamato nella censura sul rispetto delle forme dell'imputazione; la Corte distingue data di accertamento e data di consumazione per reati di durata e ritiene compatibile il procedimento quando il fatto è descritto in modo chiaro nell'imputazione
codice di procedura penale, art. 516
non presente nel testo integrale della sentenza qui fornito
Norma sulle modifiche dell'imputazione; la Corte precisa che non era necessaria la modifica formale dell'imputazione quando il capo indicava la data di accertamento e la condotta si è rivelata essere di durata
codice penale, artt. 62-bis e 133
non presente nel testo integrale della sentenza qui fornito
Richiamati nella censura sulla determinazione della pena e sulle attenuanti generiche; la Corte conferma che il Tribunale ha adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti e la scelta della pena pecuniaria in misura prossima al minimo edittale
legge regionale Friuli Venezia Giulia 19/12/1986 n. 56, art. 9
non presente nel testo integrale della sentenza qui fornito
Prevede sanzione amministrativa per allevamento di selvaggina senza autorizzazione; la Corte afferma che la previsione regionale di sanzione amministrativa non esclude l'applicazione della norma penale statale per fatti che colpiscono specie protette
legge regionale Friuli Venezia Giulia 6/3/2008 n. 6, art. 3 (lettera j-ter)
non presente nel testo integrale della sentenza qui fornito
Attribuisce alla Regione competenze in materia di allevamento e detenzione di fauna; la Corte ricorda che la competenza regionale non consente di escludere il reato penale statale
codice di procedura penale, art. 616
non presente nel testo integrale della sentenza qui fornito
Norma richiamata per l'onere delle spese di cassazione: la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
Massime di principio
- Nei reati di durata o nelle fattispecie di pericolo a consumazione anticipata (es. uccellagione) l'indicazione della data di accertamento nell'imputazione può coprire condotte antecedenti e protrattesi nel tempo; non è automaticamente necessaria una nuova contestazione se il fatto è descritto chiaramente e il proseguimento è parte dello stesso reato.
- La semplice predisposizione e l'effettiva installazione di mezzi speciali di cattura (reti, richiami, trappole) integra l'uccellagione: non è richiesta la cattura effettiva perché la norma punisce il pericolo creato dall'uso di mezzi non selettivi.
- La detenzione di esemplari di fauna selvatica particolarmente protetta è punibile se non è dimostrata la legittima provenienza: l'onere di provare che gli esemplari sono nati in cattività o dotati di documentazione legittima grava sull'imputato.
- La presenza di una disciplina regionale che prevede sanzioni amministrative non esclude l'applicabilità di sanzioni penali statali per il medesimo fatto quando la norma penale statale tutela interessi e specie specifiche; le Regioni non possono sostituire il potere punitivo statale.
- In giudizio di legittimità la Corte di Cassazione non rianalizza liberamente le valutazioni di fatto del giudice di merito; può censurare la motivazione solo se manifesta, contraddittoria o illogica. Censure meramente alternative o ricostruzioni difensive non bastano a ribaltare la decisione.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se adeguatamente motivato con riferimento ad elementi ritenuti decisivi (es. carattere non episodico e contesto di attività continuativa), senza necessità di elencare tutte le circostanze favorevoli o sfavorevoli.
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