Cassazione Penale, Sentenza n. 25904/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 256-bis, commi 1 e 2, d.lgs. n. 152/2006; unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione nella quantificazione della pena pecuniaria (il ricorrente lamenta che il valore giornaliero sarebbe stato fissato in euro 75,00), omessa esplicitazione delle modalità di calcolo della pena sostitutiva, mancata risposta alla richiesta di applicazione dell'art. 56-quater della legge n. 689/1981 per ridurre la pena e presunta errata applicazione/riferimento all'art. 459 c.p.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che il valore giornaliero è stato fissato in euro 50,00 (ricavabile dal rapporto tra la multa di euro 16.000,00 e la pena sostitutiva pari a 10 mesi e 20 giorni), valore vicino al minimo previsto dall'art. 56-quater L.689/1981 (forbice euro 5,00 - 2.500,00). La Corte d'appello aveva motivato la quantificazione tenendo conto delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione; ha inoltre ritenuto inapplicabile l'art. 459 c.p.p. al rito abbreviato (tale norma rileva per il procedimento per decreto). Il ricorso del difensore è stato considerato generico e basato su un assunto errato (euro 75,00/giorno) e privo di elementi concreti (es. dati reddituali o età) per dimostrare sproporzione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n.152 del 2006, art. 256-bis
art. 256-bis, commi 1 e 2
Norma che punisce gli incendi di rifiuti; la condanna è per avere appiccato il fuoco a rifiuti urbani vegetali e speciali depositati in modo incontrollato
legge n. 689 del 1981, art. 56-quater
Prevede il valore giornaliero della pena pecuniaria in una forbice tra euro 5,00 ed euro 2.500,00; la Corte ha ritenuto che il valore applicato (circa euro 50,00/giorno) sia coerente e prossimo al minimo, giustificato anche dalle attenuanti riconosciute
codice di procedura penale, art. 459
Norma riferibile al procedimento per decreto; la Corte ha ritenuto che questa norma non sia applicabile al rito abbreviato e quindi la richiesta difensiva basata su tale articolo è inammissibile
codice di procedura penale, art. 616
Prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, l'onere delle spese del procedimento e la possibilità di fissare un versamento in favore della Cassa delle ammende; è stato applicato per condannare il ricorrente a pagare € 3.000,00
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per affermare che, in assenza di elementi che dimostrino l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso, non si esclude l'applicazione delle conseguenze per l'inammissibilità
Massime di principio
- La quantificazione della pena pecuniaria sostitutiva deve essere esplicitata dal giudice: il valore giornaliero si ottiene rapportando l'ammontare complessivo alla durata della pena sostituita (mesi/giorni) e va motivato in relazione ai parametri normativi e alle circostanze del caso
- Se il difensore contesta la sproporzione della pena pecuniaria, deve fornire dati concreti (es. reddito, patrimonio, età, circostanze personali) per dimostrare l'irrimediabile sproporzione; mere affermazioni generiche sono insufficienti
- L'art. 56-quater L.689/1981 fissa limiti ampi al valore giornaliero (5 - 2.500 euro): la Corte può legittimamente fissare un valore vicino al minimo se assunte circostanze attenuanti rilevanti
- Le norme processuali riferite a un rito specifico (es. art. 459 c.p.p. per il procedimento per decreto) non sono applicabili a riti diversi (es. giudizio abbreviato); le eccezioni difensive devono tener conto della natura del rito adottato
- Errori di calcolo o assunzioni errate (es. indicare un valore giornaliero sbagliato) nel ricorso possono determinare l'inammissibilità quando la sentenza di merito ha già fornito una motivazione chiara sul calcolo
- In caso di ricorso ritenuto infondato o inammissibile e in mancanza di elementi che giustifichino la buona fede in materia di inammissibilità, è possibile la condanna alle spese e l'ordine di versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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