Cassazione Penale, Sentenza n. 25902/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale per reati ambientali (artt. 113, 452‑bis, 452‑quinquies c.p.), contestando: errata applicazione degli artt. 40 c.p. e 16 d.lgs. n.81/2008; la mancata considerazione del provvedimento provinciale n.283/2014 che autorizzava lo scarico e indicava un diverso responsabile; la rilevanza della delega di gestione alla societa' in house Cisa Service (che, a loro dire, gestiva de iure e de facto le stazioni di sollevamento); la mancata assunzione o omissione di valutazione di prove decisive (testimonianze e documenti) e il travisamento delle prove in ordine a causa degli sversamenti, nesso di causalità e danno ambientale. In sostanza sostenevano di essere stati erroneamente ritenuti responsabili per omissione di vigilanza e mancata manutenzione degli impianti di sollevamento le cui disfunzioni avevano cagionato sversamenti di reflui fino al 22 novembre 2016.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha confermato la ricostruzione di merito secondo cui: si sono verificati sversamenti di liquami con superamento dei limiti di inquinamento certificati da Arpas/Asl; il Consorzio CISA era ente delegante mentre la gestione operativa era affidata alla Cisa Service, ma la delega non esimeva gli organi apicali del Consorzio dall'obbligo di vigilanza; Cisa Service aveva carenze strutturali e non disponeva di autonomi poteri di spesa; i ricorrenti, pur essendo stati ripetutamente informati delle criticità, non adottarono controlli, diffide o interventi urgenti né attivarono i poteri di spesa necessari. La Cassazione ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità (impossibilita' di una nuova valutazione integrale delle prove salvo il travisamento specificamente dedotto) e ha ritenuto legittima la valutazione del nesso causale basata sul difettoso funzionamento complessivo degli impianti (pompa primaria bloccata e mancato avvio della pompa ausiliaria). Conseguenza pratica: conferma della condanna a 1 anno e 4 mesi di reclusione e 10.000 euro di multa per ciascuno; condanna alle spese processuali; accertamento che la prescrizione non era maturata (termine non prima del 22/11/2031, per effetto della legge n.68/2015).
Norme richiamate
artt. 113, 452‑bis, 452‑quinquies cod. pen.
Tali norme sono la base dell'imputazione per la cooperazione nel cagionare inquinamento e danno ambientale; la Corte ha ritenuto provata la sussistenza dell'evento e del nesso causale con le omissioni di vigilanza e manutenzione.
art. 40 cod. pen.
Richiamata nelle doglianze dei ricorrenti in ordine alla responsabilità per omissione; la Corte ha valutato che la posizione di garanzia degli imputati e il relativo dovere di intervento giustificano la responsabilità per colpa in vigilando.
art. 16 d.lgs. n.81/2008
Principi richiamati sulla delega di funzioni: la giurisprudenza e la Corte affermano che la delega non esclude il dovere di vigilanza del delegante; la delega è efficace solo se puntuale e comprensiva dei correlativi poteri decisionali e di spesa e comunque non esonera il delegante dall'obbligo di controllo.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma sui motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità (non puo' riesaminare i fatti se non per travisamento indicato con specificità) e l'ammissibilità dei motivi dedotti.
art. 581 cod. proc. pen.
Richiamata implicitamente in tema di deduzione di prove nel gravame e dei limiti processuali alla rilevazione del travisamento; la Corte richiama l'onere di specifica deduzione in appello e in cassazione.
art. 22 e art. 15 dello Statuto del Consorzio
Interpretazione dello Statuto: al Direttore (art.22) spettano poteri manageriali e doveri di gestione e vigilanza; al Presidente (art.15) competono poteri di vigilanza e di spesa in urgenza, che la Corte ha ritenuto idonei a far sorgere una posizione di garanzia.
art. 50 TUEL
La Corte ha ritenuto inapplicabile al caso l'art.50 TUEL (che riguarda le prerogative del sindaco), non escludendo perciò la responsabilita' del presidente del Consorzio.
art. 1, comma 6, legge n. 68/2015
Ha raddoppiato i termini di prescrizione per i reati ambientali del nuovo Titolo VI‑bis; la Corte ha applicato tale principio e concluso che la prescrizione non era intervenuta.
Massime di principio
- La semplice delega di gestione a terzi (anche a societa' in house) non esime il soggetto delegante dall'obbligo di vigilanza: il delegante deve istituire sistemi di controllo e intervenire concretamente se il delegato non esegue i compiti.
- La delega per essere pienamente efficace deve essere puntuale, trasferire anche i correlativi poteri decisionali e di spesa e risultare provata; in mancanza, la responsabilita' del delegante puo' ricostituirsi.
- La responsabilità per omissione (culpa in vigilando) può sorgere quando gli organi apicali, informati di criticità prevedibili e dannose, non attivano misure urgenti (diffide, interventi sostitutivi, stanziamenti) né controlli idonei.
- In materia ambientale la Corte valuta il nesso causale non solo nella causa specifica evocata dagli imputati (es. corpo estraneo), ma anche nella prevedibilità del guasto e nella mancanza di sistemi strutturali e manutentivi idonei a impedirne le conseguenze.
- In Cassazione il sindacato di merito è limitato: non è consentita una rinnovata valutazione delle prove salvo il vizio di travisamento che deve essere specificamente dedotto e documentato.
- Affidare la gestione a una societa' priva di autonomi poteri di spesa o di idonee risorse strutturali può rendere il delegante penalmente responsabile per le conseguenze della gestione deficitosa.
- Se gli amministratori hanno poteri di urgenza (es. variazioni di bilancio) e sono a conoscenza di rischi concreti per l'ambiente/salute, l'inazione può integrare colpa idonea a reprimere penalmente.
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