Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25902/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale per reati ambientali (artt. 113, 452‑bis, 452‑quinquies c.p.), contestando: errata applicazione degli artt. 40 c.p. e 16 d.lgs. n.81/2008; la mancata considerazione del provvedimento provinciale n.283/2014 che autorizzava lo scarico e indicava un diverso responsabile; la rilevanza della delega di gestione alla societa' in house Cisa Service (che, a loro dire, gestiva de iure e de facto le stazioni di sollevamento); la mancata assunzione o omissione di valutazione di prove decisive (testimonianze e documenti) e il travisamento delle prove in ordine a causa degli sversamenti, nesso di causalità e danno ambientale. In sostanza sostenevano di essere stati erroneamente ritenuti responsabili per omissione di vigilanza e mancata manutenzione degli impianti di sollevamento le cui disfunzioni avevano cagionato sversamenti di reflui fino al 22 novembre 2016.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha confermato la ricostruzione di merito secondo cui: si sono verificati sversamenti di liquami con superamento dei limiti di inquinamento certificati da Arpas/Asl; il Consorzio CISA era ente delegante mentre la gestione operativa era affidata alla Cisa Service, ma la delega non esimeva gli organi apicali del Consorzio dall'obbligo di vigilanza; Cisa Service aveva carenze strutturali e non disponeva di autonomi poteri di spesa; i ricorrenti, pur essendo stati ripetutamente informati delle criticità, non adottarono controlli, diffide o interventi urgenti né attivarono i poteri di spesa necessari. La Cassazione ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità (impossibilita' di una nuova valutazione integrale delle prove salvo il travisamento specificamente dedotto) e ha ritenuto legittima la valutazione del nesso causale basata sul difettoso funzionamento complessivo degli impianti (pompa primaria bloccata e mancato avvio della pompa ausiliaria). Conseguenza pratica: conferma della condanna a 1 anno e 4 mesi di reclusione e 10.000 euro di multa per ciascuno; condanna alle spese processuali; accertamento che la prescrizione non era maturata (termine non prima del 22/11/2031, per effetto della legge n.68/2015).

Norme richiamate

  • artt. 113, 452‑bis, 452‑quinquies cod. pen.

    Tali norme sono la base dell'imputazione per la cooperazione nel cagionare inquinamento e danno ambientale; la Corte ha ritenuto provata la sussistenza dell'evento e del nesso causale con le omissioni di vigilanza e manutenzione.

  • art. 40 cod. pen.

    Richiamata nelle doglianze dei ricorrenti in ordine alla responsabilità per omissione; la Corte ha valutato che la posizione di garanzia degli imputati e il relativo dovere di intervento giustificano la responsabilità per colpa in vigilando.

  • art. 16 d.lgs. n.81/2008

    Principi richiamati sulla delega di funzioni: la giurisprudenza e la Corte affermano che la delega non esclude il dovere di vigilanza del delegante; la delega è efficace solo se puntuale e comprensiva dei correlativi poteri decisionali e di spesa e comunque non esonera il delegante dall'obbligo di controllo.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma sui motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità (non puo' riesaminare i fatti se non per travisamento indicato con specificità) e l'ammissibilità dei motivi dedotti.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Richiamata implicitamente in tema di deduzione di prove nel gravame e dei limiti processuali alla rilevazione del travisamento; la Corte richiama l'onere di specifica deduzione in appello e in cassazione.

  • art. 22 e art. 15 dello Statuto del Consorzio

    Interpretazione dello Statuto: al Direttore (art.22) spettano poteri manageriali e doveri di gestione e vigilanza; al Presidente (art.15) competono poteri di vigilanza e di spesa in urgenza, che la Corte ha ritenuto idonei a far sorgere una posizione di garanzia.

  • art. 50 TUEL

    La Corte ha ritenuto inapplicabile al caso l'art.50 TUEL (che riguarda le prerogative del sindaco), non escludendo perciò la responsabilita' del presidente del Consorzio.

  • art. 1, comma 6, legge n. 68/2015

    Ha raddoppiato i termini di prescrizione per i reati ambientali del nuovo Titolo VI‑bis; la Corte ha applicato tale principio e concluso che la prescrizione non era intervenuta.

Massime di principio

  • La semplice delega di gestione a terzi (anche a societa' in house) non esime il soggetto delegante dall'obbligo di vigilanza: il delegante deve istituire sistemi di controllo e intervenire concretamente se il delegato non esegue i compiti.
  • La delega per essere pienamente efficace deve essere puntuale, trasferire anche i correlativi poteri decisionali e di spesa e risultare provata; in mancanza, la responsabilita' del delegante puo' ricostituirsi.
  • La responsabilità per omissione (culpa in vigilando) può sorgere quando gli organi apicali, informati di criticità prevedibili e dannose, non attivano misure urgenti (diffide, interventi sostitutivi, stanziamenti) né controlli idonei.
  • In materia ambientale la Corte valuta il nesso causale non solo nella causa specifica evocata dagli imputati (es. corpo estraneo), ma anche nella prevedibilità del guasto e nella mancanza di sistemi strutturali e manutentivi idonei a impedirne le conseguenze.
  • In Cassazione il sindacato di merito è limitato: non è consentita una rinnovata valutazione delle prove salvo il vizio di travisamento che deve essere specificamente dedotto e documentato.
  • Affidare la gestione a una societa' priva di autonomi poteri di spesa o di idonee risorse strutturali può rendere il delegante penalmente responsabile per le conseguenze della gestione deficitosa.
  • Se gli amministratori hanno poteri di urgenza (es. variazioni di bilancio) e sono a conoscenza di rischi concreti per l'ambiente/salute, l'inazione può integrare colpa idonea a reprimere penalmente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.