Cassazione Civile, Ordinanza n. 22259/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento catastale emesso in rettifica di una proposta DOCFA riguardante un'area con parco eolico nel Comune di Maschito. La società aveva escluso dalla rendita le componenti impiantistiche, inclusa la torre di sostegno dell'aerogeneratore; l'Ufficio aveva invece contestato tale esclusione e determinato la rendita considerando anche tali componenti, oltre ad altre voci di costo. Dopo un primo giudizio favorevole in parte alla società e una precedente cassazione con rinvio, la CTR in sede di rinvio aveva escluso la torre dal calcolo della rendita, ritenendola strumentale e priva di autonoma utilizzazione, e aveva rideterminato la rendita sommando il valore del suolo, della fondazione, della piazzola e della cabina prefabbricata. L'Agenzia ha impugnato tale decisione con quattro motivi: 1) nullità della motivazione per apparenza e violazione dell'obbligo di motivazione, oltre che violazione dell'art. 384 c.p.c., sostenendo che la CTR si sarebbe limitata a recepire acriticamente i pareri tecnici della controparte e avrebbe rideterminato la rendita senza spiegare il metodo seguito; 2) violazione della disciplina catastale e della l. n. 208/2015, assumendo che la torre eolica non fosse da escludere dalla rendita e che, comunque, la norma non consentisse di escludere il palo di sostegno; 3) omessa pronuncia sull'intero contenuto della pretesa fiscale, perché la CTR non avrebbe esaminato le altre voci di rettifica (valore del lotto, plinto di fondazione, spese tecniche, oneri finanziari, profitto dell'imprenditore); 4) violazione delle norme catastali e della circolare n. 6/T del 2012, censurando la mancata applicazione del criterio di stima indiretta e la mancata corretta determinazione del valore delle componenti residue, al netto della torre, con riferimento anche alle spese tecniche, al profitto e agli oneri finanziari.
La decisione
La Corte ha respinto i primi tre motivi: ha escluso la ricorrenza di motivazione apparente, ha ritenuto non sindacabile in cassazione la valutazione di merito sull'inscindibilità e funzionalità della torre rispetto all'aerogeneratore, e ha negato l'omessa pronuncia perché la decisione di esclusione della torre comportava implicitamente il rigetto delle ulteriori contestazioni su quelle voci, almeno quanto al profilo dedotto. Ha invece accolto, nei limiti indicati, il quarto motivo, affermando che la CTR, pur correttamente escludendo torre e aerogeneratori dalla rendita, avrebbe dovuto comunque rideterminare la rendita delle sole componenti residue secondo il metodo catastale corretto, tenendo conto del procedimento di stima indiretta e delle voci di costo previste dalla disciplina di riferimento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio, perché il giudice di merito riesamini la determinazione della rendita per le componenti residue del parco eolico applicando i criteri normativi e di prassi richiamati dalla Corte.
Norme richiamate
Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza; la Corte esclude che nel caso concreto vi sia motivazione apparente.
Richiamato in tema di motivazione della sentenza, ma ritenuto non violato.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, la cui violazione è esclusa dalla Corte.
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel primo motivo, ma non ritenuto violato.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Richiamato in tema di limiti del giudice di rinvio; la Corte distingue tra vincolo al principio di diritto e poteri di nuova valutazione dei fatti nei limiti del rinvio.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato come base dei motivi relativi a nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per le censure di violazione di legge in materia catastale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato per chiarire che la critica al modo di valutare le prove riguarda, se del caso, un vizio motivazionale e non una violazione di legge processuale.
Richiamato per il vizio di omessa pronuncia; la Corte esclude che esso sussista quando la decisione adottata comporti necessariamente il rigetto della questione.
Richiamato a proposito del libero convincimento e dell'insindacabilità in cassazione della valutazione di merito delle prove.
Richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per escludere che la diversa valutazione delle prove integri una violazione di legge.
art. 10 r.d.l. n. 652 del 1939
È la base normativa del classamento e della determinazione della rendita catastale per gli immobili speciali.
art. 28 d.P.R. n. 1142 del 1949
La Corte lo interpreta come disciplina del procedimento indiretto di stima, fondato sul valore di mercato o sul costo di ricostruzione con adeguato deprezzamento.
Norma richiamata nel quarto motivo; inserita nel quadro della disciplina catastale.
Norma richiamata nel quarto motivo in relazione alla procedura DOCFA e alla disciplina catastale.
art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015
La Corte afferma che ridefinisce l'oggetto della stima catastale per gli immobili di categoria D ed E, escludendo dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
art. 1, comma 22, l. n. 208 del 2015
È richiamato con il comma 21 come parte della riforma catastale; non viene inteso come abrogativo della disciplina precedente sulle metodologie estimative.
art. 1, comma 244, l. n. 190 del 2014
La Corte esclude che sia stato abrogato tacitamente e ne valorizza il rinvio alla circolare n. 6/T del 2012, con efficacia normativa per le metodologie estimative.
art. 27 d.P.R. n. 1142 del 1949
Richiamato per distinguere il procedimento diretto e quello indiretto di stima delle unità a destinazione speciale.
art. 29 d.P.R. n. 1142 del 1949
Citato nel contesto della disciplina del procedimento di stima catastale degli immobili speciali.
art. 30 d.P.R. n. 1142 del 1949
Citato nel contesto della disciplina del procedimento di stima catastale degli immobili speciali.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la motivazione è solo apparente quando, pur graficamente presente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico della decisione; non basta la mera non condivisione della valutazione di merito compiuta dal giudice.
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per contestare il diverso peso attribuito dal giudice alle prove, poiché ciò attiene al libero convincimento e al merito, salvo specifici errori nei limiti consentiti dal vizio motivazionale.
- Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo se manca del tutto una decisione su un capo autonomamente apprezzabile; non sussiste quando la statuizione adottata comporti necessariamente il rigetto della questione non espressamente esaminata.
- Nel giudizio di rinvio, il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma deve comunque affrontare le questioni rimaste aperte e rientranti nel thema decidendum originario, applicando i criteri normativi corretti.
- In materia di catasto degli immobili a destinazione speciale o particolare, la rendita va determinata con stima diretta; ove si adotti il procedimento indiretto, il costo di ricostruzione deve essere ricondotto all'epoca censuaria e depurato/adeguato secondo i criteri tecnici applicabili.
- Per gli impianti eolici, torri e aerogeneratori funzionali allo specifico processo produttivo non vanno computati nella rendita catastale; la determinazione della rendita deve allora riguardare le sole componenti immobiliari residue, secondo il metodo estimativo previsto.
- La disciplina introdotta dalla l. n. 208/2015 non ha abrogato tacitamente il rinvio normativo alla circolare n. 6/T del 2012 contenuto nella l. n. 190/2014, che continua a governare le metodologie estimative per le unità speciali e particolari.
- Nel procedimento indiretto di stima catastale fondato sul costo, il calcolo deve comprendere le voci tecniche tipiche dell'approccio di costo, ma solo sulle componenti residue effettivamente rilevanti dopo l'esclusione degli impianti funzionali al processo produttivo.
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