Cassazione Civile, Sentenza n. 10878/2022 del 05/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La censura riguarda lo svolgimento della verifica fiscale del 15/03/2007 e la consegna del processo verbale di constatazione a una persona (Licinio Merli) che, al momento della verifica, non risultava né socio né amministratore della società semplice agricola. Si deduce la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa per l'assenza di una valida rappresentanza/delega scritta ai sensi dell'art.63 D.P.R. n.600/1973 e per l'omesso controllo, da parte dell'Agenzia, del registro delle imprese per verificare l'identità dell'effettivo legale rappresentante, nonostante la società potesse adempiere gli obblighi di comunicazione mediante il registro ex art.35 D.P.R. n.633/1972.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art.384 c.p.c. comma 2, ha accolto il ricorso introduttivo. La Corte ha affermato il principio secondo cui, in caso di verifica fiscale IVA su una società semplice agricola obbligatoriamente iscritta in una sezione speciale del registro delle imprese, l'Agenzia è tenuta a consultare il registro per accertare l'identità del legale rappresentante in presenza del quale effettuare la verifica o cui consegnare il p.v.c., salvo che risulti una valida delega. Nel caso di specie l'onere non è stato assolto e il vizio non è stato sanato dalla successiva proposizione del ricorso; le spese di lite sono compensate per la complessità e novità della questione.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art.63
Art.63 - "Il contribuente può farsi rappresentare solo da un procuratore generale o speciale per iscritto..."
La Corte rileva l'assenza di delega scritta ai sensi dell'art.63; pertanto la presenza di soggetto non autorizzato alla verifica lede il contraddittorio e il diritto di difesa.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art.35 commi 2, 3 e 8
Comma 2-3-8 relative alla dichiarazione di inizio attività e alla possibilità di presentare le dichiarazioni mediante l'ufficio del registro delle imprese
Poiché la società semplice agricola poteva adempiere gli obblighi di comunicazione tramite il Registro delle Imprese, l'Agenzia aveva il dovere di consultare tale registro per verificare l'attuale legale rappresentante.
D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, art.2 comma 1
Art.2 comma 1 - iscrizione in sezione speciale del registro delle imprese delle società semplici e imprenditori agricoli
Conferma l'obbligatorietà dell'iscrizione della società semplice agricola in una sezione speciale del registro, rendendo operativo l'obbligo dell'Amministrazione di verificare il registro.
Riferimento alla rappresentanza e alla qualità degli amministratori; citato dall'Agenzia ma la Corte non ritiene sufficiente la sola comunicazione iniziale senza verifica probatoria.
Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, art.41
La Corte richiama il principio del diritto ad una buona amministrazione e il rispetto del contraddittorio nel procedimento amministrativo/tributario.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art.6
Riferimento alla tutela del diritto di difesa nel processo tributario; la Corte collega la violazione procedurale all'indebita compressione di tale diritto.
Decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, art.37
Riferimento temporale per il testo applicabile delle norme IVA e degli obblighi di comunicazione al tempo degli avvisi impugnati.
Codice di procedura civile, art.360 primo comma n.5 e n.4
Norme invocate nel ricorso per Cassazione relative ai motivi di impugnazione (omesso esame di fatto decisivo; violazione di norme di diritto).
Codice di procedura civile, art.384 comma 2
Consente alla Cassazione, dopo la cassazione della sentenza impugnata, di decidere la causa nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Codice di procedura civile, art.112
Richiamato nel contesto dell'appello per questioni sul riparto dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto assorbite le questioni procedurali dalla decisione sul vizio principale.
Massime di principio
- Quando la verifica fiscale riguarda una società obbligatoriamente iscritta al registro delle imprese, l'Amministrazione finanziaria è tenuta a consultare il registro per accertare chi sia l'effettivo legale rappresentante prima di effettuare la verifica o consegnare il processo verbale, salvo che sia esibita una delega scritta valida.
- La consegna del p.v.c. o lo svolgimento della verifica in presenza di persona priva di status autorizzatorio senza delega scritta può configurare violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
- La preventiva comunicazione fatta dalla società all'Amministrazione non solleva l'Agenzia dall'obbligo di verifica attiva del registro delle imprese quando la società ha la facoltà di adempiere tramite il registro stesso.
- Il vizio procedurale relativo alla legittimazione del soggetto presente alla verifica non è necessariamente sanato dalla successiva proposizione di ricorso introduttivo: l'illegittimità permane se l'irregolarità ha inciso sul diritto di difesa.
- In presenza di questioni nuove e complesse di diritto, la decisione della Corte può comportare la compensazione integrale delle spese di lite.
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