Cassazione Civile, Sentenza n. 10875/2022 del 05/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorsi dell'Agenzia censuravano, tra l'altro, la decisione della CTR che aveva qualificato parte dell'attività della società come didattica (esente IVA) e aveva riconosciuto agevolazioni fiscali (artt.67 e 69 TUIR) nonostante la mancata verificazione del requisito soggettivo del riconoscimento formale da parte della P.A. (CONI o federazione). Inoltre l'Agenzia contestava la mancata applicazione di ritenute sui compensi e l'erronea efficacia attribuita a una sentenza civile (ENPALS) non opponibile all'Amministrazione; la contribuente, invece, impugnava per nullità degli atti per vizi di delega di firma e per violazioni del contraddittorio endoprocedimentale.
La decisione
La Corte ha accolto i motivi terzo, quinto e sesto dei ricorsi dell'Agenzia (ritenendo fondata la censura sulla mancata verifica del requisito soggettivo per l'esenzione IVA e sulle questioni relative agli artt.67 e 69 TUIR e alla produzione della sentenza civile), ha rigettato altri motivi proposti dall'Agenzia e ha respinto il ricorso della contribuente nel processo R.G.N. 11453/2013. La sentenza impugnata è stata cassata e il processo rinviato alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per riesaminare i profili indicati e per la liquidazione delle spese di lite. In particolare la Corte ha disposto che in sede di rinvio la CTR valuti, sul compendio probatorio del processo tributario, l'effettiva sussistenza dei presupposti per le agevolazioni fiscali e per l'esenzione IVA, tenendo conto che il requisito formale del riconoscimento da parte della P.A. non risultava accertato; sono state inoltre rigettate le eccezioni della contribuente sulla nullità per delega di firma e, in gran parte, quelle sul mancato contraddittorio (i controlli risultavano a tavolino).
Norme richiamate
art.360 cod. proc. civ.
art.360 primo comma n.3 e n.5 cod. proc. civ.
Fondamento delle censure in Cassazione: violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha valutato i vari motivi secondo i limiti e le tipologie previste da tali numeri.
art.10 n.20 d.P.R. n.633/1972
art.10 n.20 del d.P.R. n.633 del 1972
L'esenzione IVA per attività didattiche di associazioni sportive è subordinata, oltre al requisito oggettivo, al requisito soggettivo del riconoscimento formale da parte della P.A. o di organismi da essa vigilati (es. CONI/federazioni).
art.7 d.l. n.136/2004
art.7 del d.l. n.136 del 2004
Richiamato insieme all'art.10 DPR 633/72; la CTR non doveva limitarsi a valutare solo il requisito oggettivo senza verificare l'eventuale riconoscimento formale.
artt.67 e 69 TUIR
art.67 comma 1 lett. m) e art.69 comma 2 TUIR
Condizioni per beneficiare delle agevolazioni fiscali per associazioni sportive: la CTR deve accertare la sussistenza dei requisiti (anche formali) e non può considerare vincolante una sentenza civile non opponibile o non passata in giudicato nei confronti dell'Amministrazione.
art.2909 c.c.
Regola il limite soggettivo della cosa giudicata: la sentenza passata in giudicato fa stato solo tra le parti del processo civile; non può quindi vincolare l'Agenzia se questa non era parte.
artt.115 e 116 cod. proc. civ.
artt.115 e 116 cod. proc. civ.
Riconoscimento dei poteri valutativi del giudice di merito nell'ambito dell'apprezzamento delle prove; la Corte può sindacare la motivazione solo per carenza o inadeguatezza, non per la prudente discrezionalità del giudice.
art.42 d.P.R. n.600/1973
art.42 comma 1 e 3 del d.P.R. n.600 del 1973
Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva; la delega di firma è atto organizzativo che non richiede il nominativo del delegato né la durata predeterminata per la validità dell'atto.
art.12 L. n.212/2000 (Statuto del contribuente)
art.12 comma 7 della legge 27 luglio 2000, n.212
Il termine dilatorio di 60 giorni decorrente dalla consegna del processo verbale di chiusura serve a garantire il contraddittorio; la sua inosservanza rende l'atto 'ante tempus' illegittimo salvo comprovate ragioni di urgenza. Per i controlli a tavolino, il contraddittorio endoprocedimentale non opera in modo generalizzato per i tributi non armonizzati; per i tributi armonizzati è necessaria la prova di resistenza o una valutazione ex post del giudice tributario.
art.6 d.lgs. n.218/1997
art.6 del d.lgs. n.218 del 1997
Norma sull'accertamento con adesione; la censura relativa è stata ritenuta inammissibile perché non adeguatamente proposta o localizzata nel giudizio di merito.
art.148 TUIR
art.148 del d.P.R. n.917 del 1986
L'esenzione IRES per associazioni non lucrative richiede non solo la forma giuridica ma anche l'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro; l'onere probatorio grava sulla contribuente.
art.2697 c.c.
Regola la ripartizione dell'onere della prova; la contribuente deve dimostrare i presupposti per le agevolazioni fiscali.
art.124 disp. att. cod. proc. civ.
art.124 disposizioni di attuazione cod. proc. civ.
La certificazione prevista da tale disposizione serve a comprovare il carattere non impugnabile di una sentenza civile (passaggio in giudicato); la Corte ha rilevato che mancava tale evidenza.
legge n.186 del 2004
Richiamata in relazione ai requisiti per il regime fiscale agevolativo e alla corretta qualificazione dei compensi; la Corte ha ritenuto che la CTR debba valutare concretamente il compendio probatorio rispetto a tali norme.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione IVA per attività didattiche svolte da associazioni sportive è necessario non solo che l'attività sia oggettivamente didattica, ma anche che esista il riconoscimento formale da parte della P.A. competente (CONI o federazione); l'assenza di tale riconoscimento può precludere l'esenzione.
- Il giudice tributario può operare valutazioni estimative e ripartizioni tra attività esenti e commerciali (giudizio estimativo), purché motivi i parametri e il compendio probatorio: si controlla in Cassazione solo la carenza o l'inadeguatezza della motivazione, non la prudente discrezionalità.
- Una sentenza civile non vincola l'Amministrazione finanziaria se questa non era parte nel processo civile o se non è dimostrato il suo definitivo passaggio in giudicato tramite la certificazione prevista; non può essere automaticamente trasformata in cosa giudicata nel giudizio tributario.
- La delega di firma per gli atti di accertamento è atto organizzativo interno: non richiede necessariamente l'indicazione nominativa del delegato né la durata, purché sia verificabile ex post la competenza interna dell'ufficio.
- Il contraddittorio endoprocedimentale (termine dilatorio di 60 giorni) è essenziale quando è previsto (accessi/ispezioni/verifiche); per i controlli 'a tavolino' l'obbligo non opera generalizzando per i tributi non armonizzati, mentre per i tributi armonizzati il giudice può richiedere la prova che l'instaurazione del contraddittorio avrebbe cambiato l'esito ('prova di resistenza').
- L'onere di provare i requisiti per le agevolazioni fiscali (esenzione, regime per associazioni non lucrative) grava sulla contribuente; l'affiliazione al CONI o alla federazione, da sola, non sostituisce la dimostrazione delle clausole statutarie e del concreto svolgimento dell'attività senza fine di lucro.
- In sede di impugnazione in Cassazione è necessario formulare e localizzare chiaramente le censure (art.360 c.p.c. e art.366 c.p.c.); censure generiche o mal localizzate possono essere dichiarate inammissibili.
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