Cassazione Civile, Sentenza n. 10880/2022 del 05/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza della CTR che aveva ritenuto sussistente una "stabile organizzazione" in Italia per la società estera, contestando la ricostruzione fattuale e la motivazione. Il contribuente deduceva, tra l'altro: omissione e carenza di motivazione circa il carattere ausiliario dell'attività svolta in Italia; violazione di norme fiscali interne e dei trattati (art.162(4)(e) TUIR, art.5(3)(e) della Convenzione Italia-Germania e art.5 del Modello OCSE); mancata istruttoria sull'idoneità della presunta stabile organizzazione a produrre il reddito imputato; contraddittorietà sulla questione delle sublocazioni e sulla disponibilità degli immobili; mancanza di prova della presenza del personale (Cocca) in Italia; doglianza sulla mancata prova che i proventi fossero tassati in Germania. Il ricorrente invocava anche i rimedi di cassazione ai sensi dell'art.360 c.p.c. per vizio di motivazione e violazione di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la CTR avesse compiuto un'approfondita e congrua analisi probatoria e motivazionale (pagg.5-8 della sentenza impugnata), basata sia su verbali di constatazione sia su documentazione fornita dal contribuente, e che l'accertamento di fatto sulla sussistenza della stabile organizzazione fosse sorretto da un articolato ragionamento. La Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione (con riferimento alla riforma dell'art.360 e alla giurisprudenza di Sez. Un. n.8053/2014), escludendo l'omessa o apparente motivazione denunciata. Ha anche dichiarato inammissibili alcune censure per difetto di autosufficienza e per tentativo di rivalutazione dei fatti in sede di legittimità. Il ricorso è quindi rigettato, la ricorrente è condannata alle spese di lite (compensi liquidati in Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito) e si dà atto della possibile applicazione del contributo unificato ai sensi del DPR n.115/2002 art.13.
Norme richiamate
art.360 primo comma nn.3 e 5 cod. proc. civ.
art.360 primo comma nn.3 e 5 cod. proc. civ.
Regole sui motivi di cassazione: la Corte ricorda che il sindacato sulla motivazione è ridotto e sono denunciabili in cassazione solo vizi di motivazione che configurino violazione di legge costituzionalmente rilevante (mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile, motivazione perplessa).
d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art.162 comma 4 lett. e)
art.162 comma 4 lett. e) del d.P.R. n. 917 del 1986
Norma richiamata dal ricorrente nell'ambito della disciplina della tassazione dei non residenti; la Corte considera la questione alla luce del criterio dell'attività economicamente rilevante e ritiene corretta l'applicazione del principio dell'attività per la valutazione della stabile organizzazione.
Convenzione italo-tedesca sulla doppia imposizione, art.5 comma 3 lett. e)
art.5 comma 3 lett. e) della convenzione italo-tedesca sulla doppia imposizione
Richiamata in relazione all'eccezione dell'attività 'ausiliaria' esente dal concetto di stabile organizzazione: la Corte applica il criterio sostanziale dell'attività economicamente rilevante e non ritiene decisive le censure sul carattere ausiliario così come prospettate dal ricorrente.
Convenzione OCSE sulla doppia imposizione (Modello OCSE), art.5
art.5 della convenzione OCSE sulla doppia imposizione
L'art.5 del Modello OCSE è posto a paradigma per la nozione di 'stabile organizzazione'; la Corte afferma che non è necessario che la stabile organizzazione sia di per sé produttiva di reddito o dotata di autonomia gestionale/contabile: è sufficiente una sede fissa di affari dove l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
art.366 comma 1 n.3 cod. proc. civ.
art.366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Prevede il requisito di autosufficienza del ricorso per la cassazione: la Corte ha dichiarato inammissibili alcune censure per difetto di autosufficienza, ritenendo necessario che il ricorrente renda comprensibili e valutabili i motivi senza che la Corte debba andare a cercare documenti esterni.
Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014, n.8053
Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053
Giurisprudenza richiamata per definire i limiti del sindacato sulla motivazione in cassazione: la censura è fondata solo in presenza di anomalie gravi della motivazione (mancanza, apparente, contraddittorietà insanabile, perplessità oggettiva).
art.112 cod. proc. civ.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alle doglianze sulla quantificazione del reddito e dell'IVA; la Corte ha ritenuto tali censure inammissibili per difetto di autosufficienza e per mancata dimostrazione della rilevanza decisiva al thema decidendum.
DPR n.115 del 2002 art.13
DPR n.115 del 2002, art.13, comma 1-quater
Norma sul contributo unificato; la Corte ha dato atto che sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Per la configurazione della "stabile organizzazione" in Italia non è necessario che la sede fissa produca di per sé reddito autonomo o sia dotata di completa autonomia gestionale/contabile: può essere sufficiente una sede fissa in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la propria attività.
- Ai fini dell'individuazione della stabile organizzazione conta il criterio dell'attività economicamente rilevante; le attività meramente ausiliarie (come previste dalle convenzioni) vanno valutate concretamente e non in astratto.
- In sede di cassazione la valutazione degli elementi di fatto compiuta dal giudice del merito è difficilmente sindacabile: sono ammissibili censure solo se dimostrano vizi gravi e tipizzati della motivazione (mancanza, apparente, contraddittorietà insanabile, motivazione perplessa).
- Le doglianze processuali che cercano la rivalutazione dei fatti o che non espongono in modo autosufficiente le ragioni (documentazione e deduzioni chiare) sono spesso dichiarate inammissibili; il ricorrente ha l'onere di rendere il ricorso autosufficiente e comprensibile.
- La prova della tassazione all'estero dei proventi non è in generale decisiva per la verifica della presenza della stabile organizzazione in Italia: la questione fondamentale è la natura e la rilevanza dell'attività svolta nel territorio italiano.
- Per contestare la quantificazione del reddito o dell'IVA è necessario indicare con precisione gli atti e le parti della motivazione che sarebbero errate; semplici richiami generici alle pagine dei fascicoli non sono sufficienti in cassazione.
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