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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10879/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR che aveva annullato/ridotto accertamenti fiscali operati dall'Ufficio. L'Agenzia deduceva: carenza di motivazione dell'avviso di accertamento e della sentenza d'appello (in violazione dell'art.7 Statuto del contribuente); illegittima valutazione del valore normale degli immobili alla luce dell'abrogazione degli artt. 35 commi 2-4 del d.l. n.223/2006 e della disciplina degli artt.39 DPR 600/1973 e 54 DPR 633/1972; nullità per apparente carenza motivazionale sulle riprese fondate sulle presunzioni; omissione di esame di fatto decisivo relativo alla prova contraria offerta dalla contribuente; contestazione anche delle deduzioni per operazioni inesistenti e relativa IVA.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto che la CTR aveva esaminato la censura sulla motivazione e che l'avviso di accertamento e la sentenza d'appello soddisfacevano l'obbligo motivazionale, avendo posto il contribuente in condizione di conoscere la pretesa (petitum e causa petendi) e avendo considerato le memorie della società, sebbene non condividendone le deduzioni. Quanto alle prese di posizione probatorie, la Corte ha confermato che il giudice tributario può fondare l'accertamento su una valutazione complessiva di indizi che, valutati congiuntamente per gravità, precisione e concordanza, legittimano la determinazione induttiva del reddito; in particolare lo scostamento tra prezzo dichiarato e importo del mutuo è elemento idoneo a corroborare la presunzione. La CTR aveva inoltre motivato adeguatamente l'illegittimità delle deduzioni per operazioni inesistenti. L'omesso esame di taluni elementi istruttori non è risultato decisivo perché i fatti rilevanti erano comunque considerati. Perciò il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata alle spese.

Norme richiamate

  • Statuto del contribuente (L. 212/2000)

    L'obbligo motivazionale dell'atto amministrativo tributario va inteso in modo da consentire al contribuente di conoscere petitum e causa petendi; la Corte ha ritenuto soddisfatto tale requisito anche quando l'Amministrazione non condivide le deduzioni, purché le abbia considerate.

  • D.P.R. n. 600/1973

    La disposizione consente all'Ufficio accertamenti induttivi fondati su indizi; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso di una pluralità di elementi di riscontro e, ove presenti gravità, precisione e concordanza, anche lo scostamento tra prezzo dichiarato e mutuo può legittimare la ricostruzione induttiva.

  • D.P.R. n. 633/1972

    Richiamato in relazione alle riprese IVA; la Corte ha ammesso valutazioni basate su elementi istruttori che comprovano operazioni inesistenti.

  • D.L. n. 223/2006 conv. L. n.248/2006

    art.35 commi 2,3,4 (abrogati)

    La soppressione della presunzione legale di corrispondenza prezzo/valore normale non impedisce al giudice di fondare il convincimento su indizi precisi e gravi; la reintroduzione della presunzione semplice (con effetto retroattivo) richiede comunque elementi integrativi maggiori degli unici valori OMI.

  • Legge n.88/2009

    Ha rimodulato la presunzione sul valore normale; la Corte ha richiamato che, dopo tale modifica, il giudice può comunque utilizzare anche un singolo elemento probatorio purché dotato dei requisiti di gravità e precisione.

  • Codice di procedura civile

    art.360 primo comma n.3, n.4, n.5

    Norme sui motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto, vizio motivazionale, omesso esame di fatto decisivo); la Corte ha rigettato i mezzi perché la motivazione della CTR è stata ritenuta non viziata nei sensi denunciati e l'eventuale rivalutazione della prova è preclusa in sede di legittimità.

  • Codice di procedura civile (disposizioni di attuazione)

    art.132 primo comma n.4; art.118 disp. att.

    Richiamati dall'Agenzia come presunte violazioni formali della motivazione; la Corte ha ritenuto l'argomentazione della CTR sufficientemente chiara e logica.

  • D.Lgs. n.546/1992

    Norma processuale tributaria richiamata in relazione alla motivazione della decisione della CTR; la Corte ha escluso la nullità per apparente carenza motivazionale.

  • D.P.R. n.115/2002

    art.13 comma 1-quater e 1-bis

    Norme sul contributo unificato: la sentenza fa riferimento agli effetti pratici sul versamento del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'avviso di accertamento è adeguatamente motivato se consente al contribuente di conoscere con chiarezza petitum e causa petendi; non è necessario che l'Amministrazione aderisca alle deduzioni del contribuente, ma deve dimostrare di averle considerate.
  • Il giudice tributario può formare il proprio convincimento su una valutazione complessiva di indizi; la gravità, precisione e concordanza vanno valutate nel loro insieme e un singolo elemento può essere sufficiente solo se particolarmente preciso e grave.
  • La soppressione della presunzione legale del valore normale (art.35 d.l. 223/2006) non impedisce valutazioni induttive: i valori OMI da soli sono in genere insufficienti e devono essere corroborati da altri indizi (es. importo del mutuo superiore al prezzo dichiarato).
  • L'omesso riferimento a tutte le risultanze probatorie non determina automaticamente la nullità della decisione in assenza di un omesso esame del fatto storico decisivo, purché il fatto rilevante sia comunque stato considerato.
  • In sede di cassazione non è consentita la rivisitazione della prova: i controlli sono di diritto e motivazione, non di merito; per ottenere l'annullamento per vizio motivazionale è necessario dimostrare che la decisione non abbia considerato o abbia travisato il fatto decisivo.
  • Le contestazioni su operazioni inesistenti e relative deduzioni IVA richiedono elementi istruttori specifici; se il giudice di merito li indica e li collega logicamente alle conclusioni, la valutazione è in genere confermata in sede di legittimità.

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