Cassazione Civile, Ordinanza n. 34346/2025 del 28/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a una società operante nel settore della fabbricazione di macchine per l'industria alimentare un avviso di accertamento induttivo per l'anno d'imposta 2011, in relazione a omessa presentazione della dichiarazione e con recupero di IRES, IVA e IRAP. La società aveva impugnato l'atto sostenendo di non essere stata in grado di operare per effetto del pignoramento delle quote del socio unico e di ulteriori difficoltà personali del medesimo. La CTP aveva respinto il ricorso; la CTR aveva invece ritenuto legittimo l'accertamento induttivo ma aveva rideterminato il reddito su base diversa, valorizzando dati bancari e costi documentati, con forte riduzione della pretesa. In Cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza per avere la CTR ritenuto dovuto l'obbligo di presentare la dichiarazione e quindi legittimo l'accertamento induttivo; 2) nullità della decisione per erronea valutazione della correttezza metodologica e dell'attendibilità dell'accertamento induttivo; 3) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento di alcuni costi, in particolare retribuzione della segretaria e pigioni del magazzino. L'Agenzia, con ricorso incidentale, ha censurato la CTR per non avere quantificato, ai fini IVA e IRAP, il valore della produzione e il volume d'affari, limitandosi a rideterminare i ricavi.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale della società sia il ricorso incidentale dell'Agenzia. Ha ritenuto infondato il primo motivo della società affermando che nessuna norma esonerava la contribuente dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi e che, in mancanza di dichiarazione, era legittimo l'accertamento induttivo. Ha poi respinto gli altri motivi della società rilevando che la CTR aveva correttamente limitato il riconoscimento ai soli elementi positivi e negativi di reddito documentalmente provati, senza che la contribuente si confrontasse efficacemente con tale ratio. Anche il ricorso incidentale è stato respinto perché l'Agenzia non ha dimostrato alcun errore della CTR, la quale aveva legittimamente sostituito al criterio comparativo con imprese simili un accertamento fondato su dati bancari certi e su una valutazione analitico-induttiva. Le spese di legittimità sono state compensate; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il doppio contributo a carico della ricorrente principale.
Norme richiamate
comma primo, nn. 3, 4 e 5
La società ha utilizzato i diversi vizi di legittimità per censurare nullità della sentenza, violazione di legge e vizio motivazionale; la Corte ha poi valutato se le doglianze si confrontassero con la motivazione della CTR.
art. 41 D.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dall'Agenzia per sostenere la legittimità dell'accertamento induttivo.
art. 55 D.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dall'Agenzia quale base normativa dell'accertamento induttivo ai fini IVA.
art. 25 D.Lgs. n. 446 del 1997
Richiamato dall'Agenzia con riferimento alla quantificazione della base imponibile IRAP.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente principale; ha escluso l'applicazione nei confronti dell'Agenzia, difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- In assenza di presentazione della dichiarazione dei redditi, l'Amministrazione finanziaria può legittimamente procedere ad accertamento induttivo del reddito, non essendo sufficiente a escluderne la praticabilità la mera allegazione di difficoltà operative dell'impresa.
- Il contribuente che contesti la quantificazione effettuata in sede di merito deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; non sono decisive mere affermazioni difensive se non scardinano il criterio concreto adottato dal giudice di merito.
- Nell'accertamento del reddito, il giudice può privilegiare i soli elementi positivi e negativi di reddito che risultino documentalmente provati, senza essere tenuto a riconoscere costi non adeguatamente dimostrati.
- L'Amministrazione che impugni la decisione di merito deve indicare in modo puntuale l'errore di diritto o di motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione del criterio originario di accertamento non è sufficiente se la CTR ha adottato una diversa e ragionevole metodologia basata su dati certi.
- Quando entrambe le parti risultano soccombenti sul complesso delle impugnazioni, il giudice di legittimità può compensare integralmente le spese del giudizio.
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