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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21568/2025 del 27/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha recuperato IVA per l'anno 2014 su cessioni di beni fatturate in regime di non imponibilità ex art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 633/1972, perché i clienti cessionari avevano rilasciato dichiarazioni di intento risultate false, in quanto privi dello status di esportatore abituale. La società aveva ottenuto ragione in primo grado e poi in appello, poiché la CTR aveva ritenuto che essa avesse svolto controlli formali sulla legittimazione dei cessionari, consultando fonti pubbliche (VIES, CCIAA, ecc.), e aveva valorizzato anche l'assoluzione penale dell'amministratore. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c., art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 633/1972 e art. 115 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere sufficiente il solo controllo formale, senza valutare globalmente gli indizi della conoscenza o conoscibilità della frode (fatture emesse prima dell'iscrizione VIES, verifica VIES successiva, assenza di adeguata organizzazione del cessionario, consegna sempre in Italia, ripetute cessioni a falsi esportatori); (2) violazione degli artt. 654 c.p.c., 2727, 2729 c.c. e 115 c.p.c., per avere attribuito valore decisivo alla sentenza penale di assoluzione dell'amministratore, senza confrontarla con gli altri elementi probatori e pur trattandosi di fatti diversi e comunque di processo penale definito in rito abbreviato.

La decisione

La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso per effetto della sospensione dei termini prevista dalla L. n. 197/2022, ha respinto le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla contribuente e ha accolto entrambi i motivi nel merito. Ha affermato che, in caso di dichiarazione d'intento ideologicamente falsa, la non imponibilità IVA non spetta automaticamente in base al solo dato formale, ma il cedente deve provare la propria estraneità alla frode o comunque di avere adottato tutte le misure ragionevoli in suo potere. Ha inoltre censurato la CTR per avere valorizzato solo controlli formali e per non aver compiuto una valutazione unitaria degli indizi offerti dall'Ufficio. Quanto al profilo penale, la Corte ha ribadito l'autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale e ha escluso che la sentenza di assoluzione potesse essere recepita acriticamente come prova o indizio decisivo senza confronto con il materiale istruttorio tributario. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 633/1972

    le cessioni, anche tramite commissionari, di beni [...] e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare [...] o importare beni e servizi senza il pagamento dell'imposta

    La non imponibilità per cessioni all'esportazione non opera automaticamente in presenza della dichiarazione d'intento, se questa è ideologicamente falsa; il cedente deve dimostrare di non aver partecipato alla frode o di non potersene accorgere nonostante l'adozione di tutte le misure ragionevoli.

  • art. 2697 c.c.

    Rileva per il riparto dell'onere probatorio: in presenza di dichiarazioni d'intento false, grava sul cedente dimostrare la propria estraneità alla frode e la diligenza osservata.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici possono fondare l'accertamento della frode, ma vanno valutate nel loro complesso.

  • art. 2729 c.c.

    Il giudice di merito deve valutare gli indizi con giudizio globale, secondo gravità, precisione e concordanza, non in modo atomistico.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice deve decidere sulla base delle prove ritualmente acquisite e non può attribuire rilievo decisivo a elementi non valutati in modo coerente con il resto del materiale probatorio.

  • art. 654 c.p.c.

    La sentenza penale non esplica automatica efficacia vincolante nel giudizio tributario; il giudice tributario deve comunque compiere una valutazione autonoma.

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    Richiamato per il computo del termine lungo di impugnazione, poi sospeso dalla normativa speciale.

  • art. 1, comma 199, L. n. 197/2022

    Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge [1 gennaio 2023] e il 31 ottobre 2023

    La sospensione di undici mesi si aggiunge al termine processuale ordinario e rende tempestivo il ricorso notificato entro il nuovo termine finale.

  • art. 7, comma 3, d.lgs. n. 471/1997

    ...sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso pagamento del tributo rispondono esclusivamente i cessionari, í committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa

    In caso di dichiarazione d'intento rilasciata senza presupposti, la responsabilità per il tributo ricade in via esclusiva sul soggetto che l'ha emessa, salvo il coinvolgimento fraudolento del cedente.

  • art. 21-bis, d.lgs. n. 74/2000

    Non applicabile nel caso concreto come ius superveniens perché la sentenza penale richiamata era stata resa a seguito di giudizio abbreviato e non risultava richiamata nei termini utili per incidere sulla decisione tributaria.

Massime di principio

  • Nel regime di non imponibilità IVA per cessioni all'esportazione, la dichiarazione d'intento formalmente esibita non è sufficiente se risulta ideologicamente falsa: il cedente non può beneficiare dell'agevolazione quando emergano elementi oggettivi che rendano conoscibile la frode o l'assenza dei requisiti in capo al cessionario.
  • L'onere di dimostrare l'estraneità alla frode e l'adozione di tutte le misure ragionevoli ricade sul cedente quando l'Amministrazione alleghi elementi presuntivi seri e concordanti circa la falsità delle dichiarazioni di intento e la consapevolezza o conoscibilità dell'irregolarità.
  • La valutazione delle presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c. deve essere globale e unitaria: il giudice non può limitarsi ad apprezzare singoli indizi isolatamente, ma deve esaminarli nel loro complesso per verificare se siano gravi, precisi e concordanti.
  • Nel processo tributario, la sentenza penale assolutoria non vincola automaticamente il giudice tributario; essa può essere considerata solo dopo una autonoma verifica del contenuto della decisione e del confronto con gli altri elementi di prova acquisiti.
  • Il controllo meramente formale delle posizioni dei cessionari tramite banche dati pubbliche non equivale, di per sé, alla prova dell'effettivo status di esportatore abituale né basta a escludere la partecipazione o conoscibilità della frode da parte del cedente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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