Cassazione Civile, Ordinanza n. 22783/2021 del 12/08/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Sardegna che aveva respinto il suo appello. In primo grado era stata dichiarata: a) il difetto di giurisdizione del giudice tributario sulla domanda di risarcimento danni e sui crediti non tributari contenuti in alcune cartelle presupposte; b) l’inammissibilità per tardività del ricorso contro l’illegittimità delle iscrizioni ipotecarie fondate sulle residue cartelle, dedotte come mai notificate, delle quali il contribuente riferiva di avere avuto conoscenza solo tramite visura del 23 gennaio 2012. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 11, comma 2, e 12 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l’agente della riscossione si era costituito con avvocato del libero foro quando avrebbe dovuto avvalersi di propri funzionari, con conseguente nullità della costituzione, inammissibilità delle difese e inutilizzabilità dei documenti prodotti. Con il secondo motivo ha denunciato difetto di motivazione, lamentando che la CTR non avesse considerato il dedotto e documentato trasferimento di residenza da Muravera a Selargius nel 2005, fatto che secondo lui avrebbe reso invalide alcune notifiche delle cartelle eseguite ai sensi dell’art. 140 c.p.c. in comuni diversi da quello di residenza e senza raccomandata.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Sul primo ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi, nei casi consentiti, dell’Avvocatura dello Stato oppure di avvocati del libero foro senza necessità di formalità ulteriori, quando la scelta discenda dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi convenzionali o dalla indisponibilità dell’Avvocatura; nel caso concreto la costituzione dell’agente della riscossione tramite difensore esterno è stata ritenuta legittima. Sul secondo ha ritenuto la censura troppo generica, priva di specifica indicazione delle cartelle interessate e del domicilio fiscale rilevante, osservando inoltre che il domicilio fiscale della persona fisica coincide con la residenza anagrafica e che il contribuente ha l’onere di comunicare le variazioni all’ufficio; in difetto di tale adempimento, le notifiche possono essere eseguite nel domicilio fiscale ultimo noto. La Corte ha quindi confermato la sentenza impugnata e ha condannato il ricorrente alle spese, dando atto altresì del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
la Corte richiama la disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio nel processo tributario, ma esclude che nel caso concreto la costituzione tramite avvocato del libero foro integri invalidità processuale.
richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla difesa dell’ente, ma non ritenuto ostativo alla costituzione dell’agente della riscossione con difensore esterno nei casi consentiti.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
è il parametro invocato per la denunciata violazione di legge; la Corte ribadisce che la doglianza può riguardare anche l’erronea applicazione delle regole legali di valutazione della prova.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
la Corte richiama i limiti del sindacato sulla motivazione e l’anomalia motivazionale rilevante solo come vizio processuale costituzionalmente rilevante.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
la Corte ricorda che l’omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo, specificamente indicato nelle sue componenti essenziali.
richiamato per definire il vizio di motivazione apparente o inesistente, censurabile come nullità della sentenza.
richiamato per distinguere l’omessa pronuncia dalla mera insufficienza o carenza motivazionale.
art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
utilizzato dalla CTR per affermare la tardività dell’impugnazione; la Cassazione non riforma tale statuizione.
richiamato in relazione alla domanda di risarcimento danni connessa ad atti impositivi asseritamente illegittimi, che il giudice di merito aveva ricondotto alla giurisdizione del giudice ordinario.
la Corte afferma che, per la persona fisica, il domicilio fiscale coincide con la residenza anagrafica.
art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973
richiamato per dire che, in caso di mancata comunicazione della variazione del domicilio fiscale, le notifiche possono essere eseguite nel domicilio fiscale ultimo noto anche con la forma semplificata prevista dalla norma.
richiamato per ricordare le regole di gravità, precisione e concordanza della prova presuntiva.
art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933
richiamato nel principio delle Sezioni Unite sulla rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione da parte dell’Avvocatura dello Stato in casi speciali.
artt. 4 e 17 d.lgs. n. 50/2016
richiamati nel principio delle Sezioni Unite come norme da rispettare nella scelta del patrocinio esterno.
art. 1, comma 5, d.l. n. 193/2016 conv. in l. n. 225/2016
richiamato quale base normativa degli atti generali che regolano il ricorso ad avvocati del libero foro da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può stare in giudizio con avvocato del libero foro, senza ulteriori formalità, quando la scelta rientri nei casi consentiti dalla disciplina speciale e convenzionale; in tali ipotesi la costituzione è valida e non comporta l’inutilizzabilità automatica delle difese svolte.
- Nel processo civile e tributario, la censura per vizio di motivazione deve essere specifica: il ricorrente deve indicare il fatto storico decisivo omesso, il dato da cui risulta, il momento della sua deduzione e la sua decisività; non è sufficiente una doglianza generica sulla mancata valutazione delle prove.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al "minimo costituzionale": è censurabile solo l’anomalia motivazionale che si traduca in mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e incomprensibile.
- Nelle notificazioni degli atti tributari, per la persona fisica il domicilio fiscale coincide con la residenza anagrafica; il contribuente ha l’onere di comunicare all’ufficio le variazioni del proprio domicilio fiscale, e in difetto le notifiche effettuate nell’ultimo domicilio noto restano legittime.
- La contestazione della validità della notifica di cartelle o atti presupposti deve essere articolata con riferimento puntuale ai singoli atti e al relativo domicilio fiscale, non essendo sufficiente una deduzione generica della avvenuta notificazione in comune diverso da quello di residenza.
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