Cassazione Civile, Ordinanza n. 26994/2022 del 14/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha emesso due avvisi di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativi all'anno d'imposta 2008, contestando a una società operante in prevalenza con l'estero la deducibilità di costi derivanti da rapporti infragruppo con soggetti non residenti, in particolare in relazione a operazioni con controparti ubicate in Paesi a fiscalità privilegiata. La CTP aveva accolto i ricorsi della contribuente, ritenendo provata l'effettività delle operazioni e l'interesse economico sottostante; la CTR aveva poi rigettato l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. d), D.Lgs. 546/1992 e art. 360, n. 4, c.p.c.; 2) violazione dell'art. 110, commi 10 e 11, T.U.I.R. e falsa applicazione dell'art. 109 T.U.I.R., per non avere la CTR verificato puntualmente i presupposti delle c.d. esimenti e la idoneità della documentazione prodotta a provarli.
La decisione
La Corte ha escluso l'inammissibilità prospettata dalla controricorrente e ha rigettato entrambi i motivi di ricorso. Ha ritenuto che la sentenza della CTR non fosse affetta da motivazione apparente, poiché il ragionamento decisorio era percepibile e sorretto dall'esame della documentazione prodotta. Quanto al merito, ha ribadito che, per i costi relativi a operazioni con soggetti localizzati in Stati a fiscalità privilegiata, la deducibilità richiede la prova dell'effettiva operatività dell'impresa estera oppure dell'effettivo interesse economico dell'operazione e della sua concreta esecuzione; nel caso concreto la CTR aveva correttamente valorizzato la documentazione e ritenuto integrati tali requisiti. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente; le spese sono state compensate e non è stato applicato l'ulteriore contributo unificato per la P.A. soccombente difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
consente di censurare in cassazione la violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente di dedurre la nullità della sentenza per vizi processuali, inclusa la motivazione apparente.
art. 36, comma 2, lett. d), D.Lgs. 546/1992
la sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile l'iter logico della decisione.
art. 110, commi 10 e 11, d.P.R. 917/1986
i costi relativi a operazioni con soggetti localizzati in Stati a fiscalità privilegiata sono deducibili solo se è provata l'effettiva operatività dell'impresa estera oppure l'effettivo interesse economico e la concreta esecuzione dell'operazione.
richiamato come parametro di corretta applicazione in tema di deducibilità e inerenza dei costi.
art. 1, commi 301, 302 e 303, L. 296/2006
ha abolito il previgente regime di indeducibilità automatica dei costi black list, subordinando la deduzione alla prova dei presupposti previsti dall'art. 110 T.U.I.R.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
non applicabile alla P.A. soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il fondamento della decisione e l'iter logico seguito dal giudice; non basta un dissenso sulla sua sintesi o completezza se il percorso argomentativo è comunque percepibile.
- In tema di costi dedotti per operazioni con soggetti residenti in Stati a fiscalità privilegiata, la deducibilità non discende automaticamente dall'inerenza, ma richiede la prova dell'effettiva operatività del fornitore estero oppure dell'effettivo interesse economico dell'operazione e della sua concreta esecuzione.
- Quando il giudice di merito valorizza documentazione specifica e ne ricava la prova dei requisiti di deducibilità, la censura di violazione di legge non può ridursi a una diversa lettura del materiale istruttorio se la decisione mostra di avere effettivamente esaminato le prove offerte.
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