Cassazione Civile, Ordinanza n. 22832/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2006 sulla base di un P.V.C. della Guardia di Finanza del 17 dicembre 2013, qualificato come accertamento integrativo rispetto a un precedente controllo riferito al medesimo periodo d’imposta. La contribuente aveva ottenuto l’accoglimento del ricorso in primo grado; la C.G.T. di secondo grado della Liguria aveva poi rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo non dimostrato il presupposto per il raddoppio dei termini, perché dall’atto impugnato non emergeva il superamento della soglia penale e non rilevavano fatti diversi da quelli oggetto dell’accertamento. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) motivazione apparente della sentenza d’appello per genericità e mancata considerazione delle difese dell’Ufficio; 2) violazione dell’art. 384 c.p.c. per non avere il giudice di rinvio applicato correttamente il principio di diritto già enunciato dalla Cassazione sul raddoppio dei termini; 3) violazione delle norme sul potere di integrazione o modifica dell’accertamento (art. 43, comma 4, d.P.R. 600/1973 e art. 57, comma 4, d.P.R. 633/1972), sostenendo che, essendo operante il raddoppio in relazione al primo P.V.C., esso si estendeva anche all’accertamento integrativo per il medesimo anno d’imposta. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, ma fondati il secondo e il terzo, perché il giudice di rinvio aveva limitato erroneamente l’indagine al solo secondo avviso, senza considerare l’intera sequenza di controlli sul medesimo anno d’imposta e senza verificare se i fatti posti a base dell’accertamento integrativo fossero astrattamente idonei a far sorgere l’obbligo di denuncia penale, presupposto sufficiente per il raddoppio dei termini nel regime applicabile ratione temporis.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso, ha rigettato il primo, ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione chiarisce che, nel regime previgente alle modifiche introdotte dalla L. n. 208/2015, una volta verificati i presupposti per il raddoppio dei termini di accertamento, tale regime si applica anche agli eventuali accertamenti integrativi relativi al medesimo periodo d’imposta, indipendentemente dalla sussistenza di ulteriori autonomi profili di responsabilità penale rispetto al nuovo avviso.
Norme richiamate
Nel testo vigente ratione temporis, il comma 3 disciplina il raddoppio dei termini di accertamento in presenza dell’obbligo di denuncia penale; il comma 4 consente l’integrazione o modificazione in aumento dell’accertamento con nuovi avvisi entro il termine ordinario o raddoppiato.
Analoga disciplina è richiamata per l’IVA: il raddoppio dei termini opera in presenza dei presupposti penali e gli accertamenti possono essere integrati o modificati entro il termine previsto.
Per il raddoppio dei termini è sufficiente l’obbligo di denuncia penale ai sensi di questa norma, non la sua effettiva presentazione.
È il reato tributario preso in considerazione quale possibile presupposto dell’obbligo di denuncia e quindi del raddoppio dei termini, ove i fatti accertati ne consentano astrattamente la configurabilità.
Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; la sua violazione comporta cassazione della decisione.
artt. 61 e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
Richiamati dall’Ufficio a sostegno della dedotta motivazione apparente della sentenza tributaria.
Richiamati per censurare l’apparente mancanza di motivazione del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Nel regime previgente alle modifiche del 2015, il raddoppio dei termini di accertamento tributario richiede soltanto la sussistenza dell’obbligo di denuncia penale per uno dei reati tributari, non la prova dell’effettiva presentazione della denuncia o dell’avvio del procedimento penale.
- Quando il raddoppio dei termini opera per un determinato anno d’imposta, il termine raddoppiato si sostituisce a quello ordinario e vale anche per gli eventuali accertamenti integrativi o modificativi relativi al medesimo periodo, purché notificati entro il termine raddoppiato.
- Il giudice tributario di rinvio non può limitarsi a esaminare il singolo avviso impugnato isolandolo dal complessivo percorso di controllo se dagli atti emerge che esso si inserisce in una sequenza di verifiche sul medesimo periodo d’imposta.
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere l’iter logico-giuridico seguito; se dalla sentenza è comunque ricostruibile il percorso decisorio minimo, il vizio non sussiste.
- Ai fini del raddoppio dei termini, il giudice tributario non deve accertare la reale sussistenza del reato, ma soltanto verificare se i fatti posti a base dell’atto siano astrattamente idonei a integrare un reato per il quale sussiste l’obbligo di denuncia.
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