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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33721/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un dirigente medico assegnato a servizi del dipartimento di prevenzione di un'azienda sanitaria pubblica aveva chiesto l'accertamento del proprio diritto a svolgere l'attività di medico competente e aveva impugnato gli atti con cui il Ministero della salute lo aveva cancellato dall'elenco nazionale dei medici competenti e l'azienda sanitaria gli aveva negato l'autorizzazione a svolgere tale attività in favore di privati. In primo grado la domanda era stata respinta e la corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che l'art. 39, comma 3, del d.lgs. 81/2008 configuri una incompatibilità per tutti i dipendenti pubblici assegnati a uffici che svolgono attività di vigilanza, senza limitazioni al solo personale addetto al settore specifico della vigilanza sui luoghi di lavoro. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: (1) violazione e falsa applicazione degli artt. 13, comma 5, e 39, comma 3, del d.lgs. 81/2008 e dell'art. 12 preleggi, sostenendo che la norma di incompatibilità sarebbe eccezionale e quindi non interpretabile estensivamente, con applicazione limitata ai soli addetti alla vigilanza nell'area tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; (2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per asserita contraddittorietà della motivazione sulla posizione della Regione Sicilia e dell'ufficio legislativo regionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la disciplina pubblicistica parte dal principio generale di esclusività del rapporto di impiego pubblico e dal divieto di svolgere attività per terzi, consentite solo in via derogatoria e previa verifica dell'assenza di conflitto di interessi; l'art. 39, comma 3, del d.lgs. 81/2008 è stato interpretato come chiara previsione di incompatibilità per i dipendenti di strutture pubbliche assegnati agli uffici che svolgono attività di vigilanza, senza che occorra l'effettivo svolgimento diretto della vigilanza nel settore specifico. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la censura non denunciava una vera anomalia motivazionale censurabile in cassazione, ma un preteso contrasto tra la motivazione e le risultanze processuali, estraneo al vizio di cui all'art. 132 c.p.c. e ai parametri individuati dalle Sezioni Unite. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    indica il vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto con il primo motivo

  • art. 13, comma 5, d.lgs. n. 81/2008

    richiamato dal ricorrente come norma sulla incompatibilità, letta dalla Corte nel contesto dell'art. 39 come disciplina di settore

  • art. 39, comma 3, d.lgs. n. 81/2008

    "Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente."

    prevede in modo chiaro un'incompatibilità generale per i dipendenti pubblici assegnati ad uffici che svolgono attività di vigilanza, senza limitazione al solo personale che svolga direttamente la vigilanza nel singolo settore

  • art. 12, comma 1, preleggi c.c.

    invocato per sostenere il divieto di interpretazione estensiva delle norme eccezionali, tesi disattesa dalla Corte

  • art. 53 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato come disciplina generale che esprime il principio di esclusività del pubblico impiego e il divieto di svolgere attività per terzi salvo autorizzazione

  • L. n. 412/1991

    citata quale disciplina di settore coerente con il principio di esclusività e con il regime autorizzatorio derogatorio

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    invocato per sostenere la nullità della sentenza per motivazione contraddittoria; la Corte esclude il vizio perché la motivazione esiste ed è comprensibile

  • Cass. S.U. 8053/2014

    richiamata per delimitare il vizio di motivazione denunciabile in cassazione alle sole anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    fondamento per la statuizione sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego vige un principio generale di esclusività, per cui lo svolgimento di attività libero-professionali o di incarichi per terzi è consentito solo nei casi espressamente previsti e previa verifica dell'assenza di conflitti di interesse, anche solo potenziali.
  • Quando una norma di settore prevede l'incompatibilità di una determinata attività con l'assegnazione a uffici che svolgono attività di vigilanza, la previsione va applicata secondo il suo tenore letterale se è chiaro e non richiede una limitazione ulteriore al solo personale che svolga in concreto la vigilanza.
  • La censura di nullità della sentenza per vizio di motivazione è ammissibile in cassazione solo in presenza di anomalie motivazionali estreme, come motivazione apparente o irriducibile contrasto interno; non è deducibile il semplice dissenso rispetto alla ricostruzione del merito o il preteso contrasto con le risultanze processuali.
  • L'esercizio di un'attività professionale da parte di dipendenti pubblici va letto in chiave derogatoria rispetto al regime di esclusiva: in mancanza di una deroga espressa e compatibile con la funzione svolta, il divieto opera in modo pieno.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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