Cassazione Civile, Ordinanza n. 33737/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (candidata)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una candidata inserita utilmente in una graduatoria concorsuale, che aveva chiesto l'accertamento del proprio diritto all'assunzione per scorrimento della graduatoria sulla base di una deliberazione comunale del 2011. La ricorrente assumeva che, essendosi resa vacante una posizione per l'assunzione di altro vincitore presso diverso comune, l'amministrazione avrebbe dovuto procedere allo scorrimento e alla sua assunzione. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che la pretesa investisse l'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione di coprire o meno i posti vacanti, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Con il ricorso per cassazione la candidata denunciava la violazione dell'art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che, trattandosi di diritto all'assunzione fondato su un atto già adottato dal Comune, la giurisdizione spettasse al giudice ordinario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza d'appello e ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, rimettendo le parti davanti alla Corte di appello di Roma in diversa composizione per l'esame del merito e per la liquidazione delle spese. Ha ritenuto che la domanda avesse ad oggetto l'azione di un diritto all'assunzione derivante da una graduatoria già formata, sicché la controversia non atteneva all'esercizio di potere amministrativo discrezionale tale da radicare la giurisdizione amministrativa; le difese del Comune sulla mancanza delle condizioni legali per nuove assunzioni restano rilevanti solo sul merito.
Norme richiamate
art. 63 d.lgs. n. 165/2001
distingue tra controversie sul diritto all'assunzione del lavoratore pubblico contrattualizzato, devolute al giudice ordinario, e controversie che investono l'esercizio di poteri amministrativi discrezionali, devolute al giudice amministrativo.
art. 5 cod. proc. civ.
la giurisdizione si determina sulla base della domanda proposta e non delle difese del convenuto, salvo che queste ultime evidenzino che la pretesa originaria implica questioni estranee alla cognizione del giudice adito.
Massime di principio
- La giurisdizione si individua in base al petitum sostanziale e alla causa petendi, cioè ai fatti allegati dall'attore e alla natura della posizione giuridica dedotta, prescindendo dalla fondatezza nel merito della domanda.
- Ai fini del riparto di giurisdizione non si può guardare all'esito probatorio o alla reale sussistenza dei fatti, che sono profili di merito riservati al giudice munito di giurisdizione.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la pretesa del candidato utilmente collocato in graduatoria a ottenere lo scorrimento e l'assunzione integra, di regola, un diritto soggettivo e va devoluta al giudice ordinario.
- Solo quando la domanda implichi la contestazione dell'esercizio del potere dell'amministrazione di indire una diversa procedura o di coprire i posti in modo alternativo si è in presenza di interesse legittimo devoluto al giudice amministrativo.
- Le difese dell'amministrazione sulla insussistenza dei presupposti legali per l'assunzione non mutano il criterio di riparto della giurisdizione, ma rilevano nella successiva valutazione del merito da parte del giudice competente.
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