Cassazione Civile, Ordinanza n. 33828/2025 del 23/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (società pubblica)
La controversia
Il lavoratore aveva agito per ottenere l’accertamento dell’illegittimità della revoca degli incarichi di direttore generale e di responsabile della prevenzione e della trasparenza conferitigli dalla società, con domanda risarcitoria; la società aveva proposto domanda riconvenzionale per far dichiarare la nullità del provvedimento con cui al lavoratore era stata attribuita la qualifica di dirigente con incarico di direzione operativa e, di riflesso, la nullità degli atti di conferimento dei successivi incarichi. I giudici di merito avevano ritenuto che la nomina dirigenziale fosse avvenuta in violazione delle regole di reclutamento previste per le società pubbliche e che, quindi, fosse nulla, con conseguente travolgimento degli incarichi ulteriori. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: (1) violazione di legge in tema di nullità della nomina dirigenziale, sostenendo che non vi fosse stata novazione del rapporto e che il regolamento societario consentisse il reclutamento straordinario; (2) violazione di legge sulla declaratoria di nullità della nomina a direttore generale, assumendo la sussistenza dei presupposti per il reclutamento straordinario; (3) ultrapetizione quanto all’annullamento della nomina a responsabile della prevenzione e della trasparenza, deducendo l’assenza di specifica domanda; (4) violazione di legge sull’annullamento della nomina a responsabile della prevenzione e della trasparenza, contestando che la qualifica dirigenziale fosse presupposto imprescindibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente formulati come violazioni di legge, mirassero in realtà a contestare l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, senza una specifica critica alle rationes decidendi né l’adeguata indicazione e trascrizione degli atti rilevanti. Ha inoltre evidenziato l’erroneo richiamo a norme non pertinenti, l’inammissibile deduzione dell’ultrapetizione sotto il vizio di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c., e la presenza di doppia conforme per la parte relativa al presupposto dirigenziale degli incarichi successivi. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata perché la società resistente aveva depositato tardivamente un atto non qualificabile come controricorso. È stato invece disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge non può essere usato per ottenere una nuova valutazione dei fatti; deve essere dedotto confrontandosi specificamente con le affermazioni della sentenza impugnata e indicando l’errore di diritto
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Le censure di ultrapetizione o difetto di attività del giudice devono essere veicolate come errori processuali e non come violazioni di legge
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente le norme violate e le affermazioni della sentenza asseritamente in contrasto con esse
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Occorre indicare e trascrivere in modo adeguato gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda, specificandone la sede processuale di produzione
Per le società a partecipazione pubblica il reclutamento del personale richiede criteri e modalità predeterminati nel rispetto di trasparenza, pubblicità e imparzialità; la violazione comporta nullità, salvi gli effetti dell’art. 2126 c.c.
art. 35, comma 3, d. lgs. n. 165/2001
Richiamato come parametro dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità nelle selezioni del personale pubblico, applicabile per il tramite del rinvio operato dall’art. 19 del d. lgs. n. 175/2016
La nullità del rapporto o dell’atto non pregiudica gli effetti del lavoro svolto nei limiti previsti dalla norma
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
Nel procedimento camerale è preclusa l’attività processuale della parte che non abbia depositato un controricorso valido nei termini
Richiamati per individuare i requisiti essenziali del controricorso e della costituzione della parte resistente
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo formulato come violazione di legge è inammissibile se, in concreto, si limita a proporre una diversa lettura dei fatti o delle prove senza individuare specificamente la regola di diritto violata e il contrasto con la motivazione impugnata.
- La censura di ultrapetizione o di difetto di attività del giudice deve essere dedotta come vizio processuale e supportata dalla puntuale trascrizione degli atti rilevanti; non è sufficiente richiamarla genericamente sotto il vizio di violazione di legge.
- Quando la decisione di merito si fonda su doppia conforme, il sindacato di legittimità sul fatto è ulteriormente ristretto e può essere scalfito solo con una corretta deduzione del vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- Nelle società a totale partecipazione pubblica il reclutamento del personale deve avvenire secondo criteri e modalità predeterminati, improntati a trasparenza, pubblicità e imparzialità; la loro violazione comporta nullità dell’atto di assunzione o progressione, salvi gli effetti dell’attività lavorativa già svolta.
- In cassazione non possono essere poste a carico della parte resistente le spese se la sua costituzione è tardiva e avviene con un atto non qualificabile come controricorso valido nei termini processuali.
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