Cassazione Civile, Ordinanza n. 33692/2025 del 23/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda personale ATA che aveva svolto mansioni superiori di direttore dei servizi generali e amministrativi (DGSA) e chiedeva: (1) il pagamento dell'indennità per mansioni superiori anche per il periodo successivo all'entrata in vigore della L. n. 228/2012, sostenendo che la disciplina sopravvenuta fosse illegittima o costituzionalmente sospetta perché, nel computo del compenso, avrebbe potuto azzerare o quasi azzerare il differenziale retributivo in ragione dell'anzianità di servizio e delle progressioni economiche già maturate; (2) il riconoscimento della seconda posizione economica, negata dall'amministrazione sul presupposto che fosse assorbita nell'indennità per mansioni superiori. Con il ricorso per cassazione i dipendenti hanno denunciato, con il primo motivo, violazione dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 69 CCNL 4.8.1995 richiamato dall'art. 146 CCNL 20.12.2007, chiedendo anche un incidente di costituzionalità in relazione agli artt. 3, 4, 36 e 39 Cost.; con il secondo motivo hanno dedotto violazione dell'art. 2948 n. 4 c.c., assumendo che la pendenza del rapporto di lavoro avrebbe impedito la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi. Il Ministero ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile perché non pienamente confrontato con la ratio della sentenza impugnata e comunque infondato, confermando la correttezza della decisione di merito che aveva applicato la disciplina sopravvenuta di cui all'art. 1, commi 44 e 45, L. n. 228/2012, come interpretata dalle precedenti pronunce della Corte costituzionale e di legittimità: per il personale ATA incaricato di mansioni superiori di DGSA, il compenso va calcolato sulla differenza tra il trattamento del DGSA al livello iniziale e il trattamento complessivamente in godimento dell'assistente amministrativo, includendo anche la posizione economica acquisita; è legittimo che il differenziale si riduca in ragione dell'anzianità fino anche ad azzerarsi. Ha inoltre confermato che la posizione economica non può essere assorbita nell'indennità di mansioni superiori. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile per difetto di specificità e comunque manifestamente infondato, perché la prescrizione dei crediti retributivi nel pubblico impiego contrattualizzato decorre dalla loro insorgenza, senza che la mera pendenza del rapporto o il mancato rinnovo di un contratto a termine sospendano la prescrizione. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dei ricorrenti alle spese e agli ulteriori oneri di legge.
Norme richiamate
regola il trattamento economico per lo svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego contrattualizzato; la disciplina sopravvenuta del 2012 costituisce norma speciale rispetto alla disciplina generale e incide sul criterio di quantificazione del compenso.
art. 69 CCNL 4.8.1995
costituiva la base contrattuale dell'indennità di funzioni superiori, poi superata dalla disciplina legislativa sopravvenuta per il personale ATA incaricato di funzioni di DGSA.
art. 146 CCNL 20.12.2007
richiamava la disciplina contrattuale previgente delle mansioni superiori e dell'indennità collegata.
art. 1, commi 44 e 45, L. n. 228/2012
"La liquidazione del compenso ... è effettuata ... in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dell'assistente amministrativo incaricato"
disciplina speciale che sostituisce il criterio contrattuale del differenziale tra livelli iniziali di inquadramento con il criterio fondato sul trattamento complessivo in godimento dell'assistente amministrativo; ciò può ridurre l'indennità fino ad azzerarla in presenza di elevata anzianità, senza violare di per sé la Costituzione.
richiamato come fonte della riserva alla contrattazione collettiva in materia di trattamento retributivo, derogata dalla norma speciale del 2012.
richiamato quale norma che esprime la regola della determinazione del trattamento economico tramite contrattazione collettiva, superata per il caso specifico dalla disciplina speciale.
richiamato per aderire a precedente giurisprudenza della Corte senza discostarsene.
art. 36 Cost.
la Corte ribadisce che la disciplina del 2012 non contrasta con il principio di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, poiché la progressione economica già remunera l'esperienza maturata.
art. 3 Cost.
invocato dai ricorrenti a fondamento della questione di costituzionalità, ma la Corte ne esclude la violazione alla luce della ragionevolezza del criterio legislativo.
art. 4 Cost.
invocato dai ricorrenti, senza che la Corte ravvisi un contrasto della disciplina con il parametro costituzionale.
art. 39 Cost.
invocato dai ricorrenti, senza che la Corte ne ravvisi la violazione.
la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi decorre dalla loro insorgenza, non rimanendo sospesa per la sola pendenza del rapporto di lavoro nel pubblico impiego contrattualizzato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
porta alla declaratoria dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, quando una norma speciale interviene a disciplinare il compenso per mansioni superiori, il criterio legale di quantificazione prevale sulla disciplina collettiva previgente se incompatibile con essa.
- Il compenso per mansioni superiori può essere determinato sulla differenza tra il trattamento iniziale della qualifica superiore e il trattamento complessivamente in godimento del dipendente incaricato, comprensivo delle progressioni economiche già maturate.
- È costituzionalmente ragionevole che l'indennità per mansioni superiori diminuisca all'aumentare dell'anzianità del dipendente incaricato, fino anche ad azzerarsi, se l'anzianità è già remunerata attraverso la progressione economica.
- La posizione economica già acquisita dal dipendente non può essere automaticamente assorbita nell'indennità per mansioni superiori se la disciplina applicabile impone di considerarla nel trattamento complessivo in godimento.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato la prescrizione dei crediti retributivi decorre dalla loro insorgenza, e non resta sospesa per la sola continuazione del rapporto di lavoro o per il mancato rinnovo di un contratto a termine.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata o introduce questioni nuove non dedotte nei precedenti gradi di giudizio.
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