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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33830/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di lavoro subordinato nel quale la società aveva invocato una clausola di durata minima del rapporto e la relativa penale per le dimissioni anticipate di due dipendenti. La corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva condannato i lavoratori al pagamento di una penale ridotta, ritenendo sproporzionata quella originariamente pattuita, e aveva inoltre riconosciuto al lavoratore Latella alcune voci retributive (differenze retributive, TFR e ferie non fruite), oltre a rideterminare la prescrizione in ragione del requisito dimensionale. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1321 e ss., 1363 e ss., 1382 e 1384 c.c. per avere la corte territoriale ridotto l'importo della penale pattuita per la violazione della clausola di durata minima; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 1382 e 1384 c.c. per la quantificazione della penale, lamentando che non sarebbe stato considerato il pregiudizio subito e che la valutazione di eccessività sarebbe stata priva di un criterio oggettivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, osservando che la valutazione sull'eccessività della clausola penale e sulla sua eventuale riduzione equitativa rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se privo di adeguata motivazione o giuridicamente errato. Nel caso concreto, la corte d'appello aveva correttamente considerato l'interesse della società all'adempimento della clausola di durata minima, l'assenza di un concreto pregiudizio economico e il fatto che i lavoratori avessero già maturato circa dieci anni di attività e una piena formazione professionale, con conseguente soddisfazione dell'investimento formativo della società. La riduzione equitativa della penale è stata quindi ritenuta coerente con i criteri di cui all'art. 1384 c.c. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1321 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nelle censure relative alla qualificazione e interpretazione del contratto; la Corte non ne trae un principio autonomo decisivo.

  • art. 1363 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nelle censure interpretative sul contratto; non è la base della decisione, che si fonda sulla disciplina della clausola penale.

  • art. 1382 c.c.

    disciplina della clausola penale; la Corte conferma che la penale può essere pattuita per l'inadempimento e che la sua quantificazione può essere oggetto di controllo in relazione all'art. 1384 c.c.

  • art. 1384 c.c.

    attribuisce al giudice il potere di ridurre equitativamente la penale manifestamente eccessiva, valutando l'interesse del creditore all'adempimento e l'incidenza concreta della violazione sul sinallagma contrattuale.

  • art. 360 c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ritiene i motivi infondati.

  • art. 1439 c.c.

    richiamato nella ricostruzione della sentenza d'appello per escludere una condotta dolosa della società, ma non è centrale nella decisione di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La valutazione sull'eccessività di una clausola penale e sulla sua eventuale riduzione equitativa ai sensi dell'art. 1384 c.c. appartiene al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per errori di diritto o motivazione manifestamente illogica/incompleta.
  • Nel giudizio di riduzione della penale non è necessaria una rigida corrispondenza tra importo pattuito e danno effettivamente provato: il parametro decisivo è l'interesse concreto del creditore all'adempimento e l'incidenza della violazione sull'equilibrio del rapporto.
  • Quando la clausola penale è collegata a un patto di durata minima nel rapporto di lavoro, può assumere rilievo, ai fini della proporzionalità, anche la durata già eseguita del rapporto e l'eventuale saturazione dell'investimento formativo del datore di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoRetribuzione e TFR
RamiLavoroContratti
IstitutiRisoluzione del contratto

Testo integrale

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