Cassazione Civile, Ordinanza n. 33697/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal riconoscimento del trattamento economico dovuto ad assistenti amministrativi della scuola che avevano svolto, per incarico, mansioni superiori di direttore dei servizi generali e amministrativi (DGSA). Il giudice di primo grado aveva accolto le domande, riconoscendo sia l'indennità prevista dall'art. 69 del CCNL scuola 1995 sia la posizione economica legata all'inquadramento. La Corte d'appello aveva invece riformato la decisione, ritenendo applicabile soltanto la disciplina speciale introdotta dall'art. 1, commi 44 e 45, l. n. 228/2012, e aveva affermato che la posizione economica dovesse essere assorbita nel differenziale retributivo, con conseguente esclusione di un'autonoma liquidazione. I ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 69 CCNL 1995, sostenendo che il compenso per mansioni superiori dovesse garantire una retribuzione proporzionata al lavoro svolto e che la disciplina del 2012 fosse costituzionalmente illegittima perché, in concreto, il differenziale può annullarsi per gli assistenti con maggiore anzianità e progressioni economiche. Con il secondo motivo hanno denunciato la violazione dell'art. 2 della sequenza contrattuale prevista dall'art. 62 CCNL scuola 29.11.2007, contestando l'idea che la progressione economica fosse assorbita dall'indennità per mansioni superiori e affermando la autonomia dei due emolumenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo non fondato il profilo di censura sulla disciplina applicabile e richiamando la propria precedente giurisprudenza e la legittimità costituzionale già affermata della norma speciale, mentre ha accolto il secondo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme al principio di diritto enunciato, con regolamento anche delle spese del giudizio di cassazione. La Corte ha chiarito che la posizione economica acquisita dall'assistente amministrativo non può essere assorbita nell'indennità per mansioni superiori, perché essa deve essere inclusa nel trattamento complessivo di partenza usato come parametro per calcolare il differenziale, ma deve poi essere corrisposta autonomamente in aggiunta allo stipendio tabellare e all'indennità stessa.
Norme richiamate
art. 52 d.lgs. n. 165/2001
La disciplina generale sulle mansioni superiori è derogata dalla norma speciale sopravvenuta per il personale scolastico; il compenso va determinato secondo il criterio del differenziale previsto dalla legge speciale.
art. 69 CCNL 1995
La previsione contrattuale sull'indennità di funzioni superiori non prevale sulla disciplina speciale del 2012, ma rileva solo nel quadro ricostruito dalla Corte per il periodo e nei limiti non derogati dalla legge successiva.
art. 1, commi 44 e 45, legge n. 228/2012
"La liquidazione del compenso ... è effettuata ... in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore ... al livello iniziale ... e quello complessivamente in godimento dell'assistente amministrativo incaricato"
È norma speciale e derogatoria della contrattazione collettiva: il compenso per mansioni superiori va calcolato sul differenziale tra il trattamento del DSGA iniziale e il trattamento complessivo dell'assistente incaricato, comprensivo della posizione economica; tale posizione non può essere assorbita nell'indennità.
art. 2 del CCNL scuola 25 luglio 2008
La posizione economica acquisita dal dipendente entra a far parte del trattamento complessivo in godimento e deve essere considerata nel calcolo del differenziale, ma non può essere eliminata come voce autonoma.
art. 62 del CCNL scuola 29.11.2007
Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'autonomia della progressione economica rispetto all'indennità di mansioni superiori; la Corte nega l'assorbimento della posizione economica nell'indennità.
art. 36 Cost.
La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale per escludere che la disciplina speciale sia in contrasto con il principio di proporzionalità della retribuzione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per aderire alla precedente decisione di legittimità già resa su questione analoga.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale che delimita i motivi di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nel settore del personale scolastico, la disciplina speciale sulle mansioni superiori dei DSGA prevale sulla disciplina generale del pubblico impiego e sulla contrattazione collettiva, imponendo il calcolo dell'indennità come differenza tra il trattamento del posto superiore al livello iniziale e il trattamento complessivo dell'assistente incaricato.
- Nel calcolo del differenziale retributivo per mansioni superiori, la posizione economica maturata dal dipendente deve essere inclusa nel trattamento in godimento di partenza, ma non può essere considerata assorbita nell'indennità: essa resta una componente autonoma della retribuzione dovuta in ragione dell'inquadramento.
- La quantificazione dell'indennità per mansioni superiori può ridursi in ragione dell'anzianità del dipendente incaricato, fino anche ad azzerarsi se il trattamento già percepito uguaglia o supera il parametro legale di confronto, senza che ciò determini di per sé illegittimità costituzionale.
- Non è corretta una lettura della disciplina che produca una duplicazione sfavorevole al lavoratore, calcolando il differenziale tenendo conto della progressione economica e al tempo stesso omettendo di corrisponderla come voce retributiva autonoma.
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