Cassazione Civile, Ordinanza n. 33729/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda il riconoscimento, ai fini dell'anzianità di servizio e del correlato trattamento economico, del periodo lavorato da una dirigente medica in favore del Servizio sanitario nazionale prima del 2004 in regime di convenzione, con conseguente domanda di attribuzione degli aumenti retributivi previsti per i dirigenti con oltre quindici anni di servizio a decorrere dal 2011. La Corte d'appello aveva accolto la domanda ritenendo applicabile l'art. 8 del d.lgs. n. 502/1992 e il d.P.C.M. 8 marzo 2001, valorizzando il pregresso servizio convenzionale e richiamando la giurisprudenza sul computo dell'anzianità in rapporto a termine. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e omesso esame del periodo 1/9/2000-22/11/2004; 2) medesima nullità per omesso accertamento del passaggio della resistente al ruolo sanitario ex art. 8, comma 1-bis, d.lgs. n. 502/1992; 3) medesima nullità per mancato accertamento della data di decorrenza dell'anzianità utile per il secondo scatto; 4) violazione dell'art. 8, comma 1-bis, d.lgs. n. 502/1992, del d.P.C.M. 8 marzo 2001 e del CCNL dell'area dirigenza medica, sostenendo che la disciplina invocata riguarda solo i medici transitati nel ruolo sanitario e che la giurisprudenza richiamata si riferisce a rapporti di lavoro subordinato a termine, non a rapporti convenzionali; 5) violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. per omessa decurtazione dei periodi di congedo ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001 dall'anzianità di servizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi quattro motivi di ricorso, ritenendo fondate le censure sia sul piano motivazionale sia su quello di diritto. Ha escluso che la motivazione della sentenza impugnata fosse sufficiente, perché la Corte territoriale aveva applicato ai rapporti convenzionali principi elaborati per il lavoro subordinato a tempo determinato senza spiegare perché tali principi fossero estensibili al caso concreto e senza affrontare il nodo centrale dell'applicabilità dell'art. 8 del d.lgs. n. 502/1992. Sul piano sostanziale, la Cassazione ha ribadito che il d.P.C.M. 8 marzo 2001 ha natura speciale e di stretta interpretazione, non è applicabile in via analogica o estensiva e non consente di equiparare in modo pieno il servizio convenzionale al servizio prestato sin dall'origine nel SSN; ai fini dell'indennità di esclusività e dell'esperienza professionale rileva solo il servizio svolto in qualità di dirigente del SSN, senza soluzione di continuità, presso aziende o enti del comparto sanità. Il quinto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato come parametro della nullità della sentenza per mancanza o apparenza della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Invocato per il vizio di omesso esame di fatti decisivi.
art. 8, comma 1-bis, d.lgs. n. 502/1992
La Corte nega che la disposizione, letta insieme al d.P.C.M. 8 marzo 2001, consenta un'estensione piena del servizio convenzionale ai fini dell'anzianità e del trattamento economico del dirigente sanitario.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 502/1992
Norma di base dell'assetto richiamato dal d.P.C.M. 8 marzo 2001; il suo ambito non legittima una equiparazione integrale tra convenzione e servizio dirigenziale nel SSN.
d.P.C.M. 8 marzo 2001
Ha natura speciale e di stretta interpretazione; riconosce il pregresso servizio solo entro i limiti espressamente previsti e non è suscettibile di applicazione analogica o estensiva.
art. 5 CCNL 8 giugno 2000, secondo biennio economico
L'indennità di esclusività si collega alla specifica esperienza maturata in qualità di dirigente del SSN, non al servizio convenzionale.
art. 12 CCNL 8 giugno 2000, secondo biennio economico
L'anzianità utile per l'indennità di esclusività è quella prestata senza soluzione di continuità come dirigente del SSN, presso aziende o enti del comparto sanità.
art. 11, comma 4, lett. b), CCNL comparto sanità
La terminologia impiegata conferma che l'esperienza professionale rilevante è quella propria del lavoro subordinato, non del rapporto convenzionale.
art. 63, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
Richiamato per la possibilità di utilizzare accordi interpretativi come elementi ermeneutici autonomamente valutabili dalla Corte.
art. 3 Cost.
Evocato in giurisprudenza precedente per sostenere un'interpretazione non discriminatoria, ma la Corte ribadisce che la diversa disciplina non viola il principio di uguaglianza.
Direttiva 1999/70/CE
Richiamata nei precedenti per interpretare la disciplina dei rapporti a termine, ma non estesa ai rapporti convenzionali.
Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
Usato nei precedenti relativi al lavoro subordinato a termine, non idoneo a fondare l'estensione ai rapporti convenzionali.
Richiamato per dare continuità ai principi già espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
Invocato nel quinto motivo per omessa pronuncia o mancata considerazione di periodi da detrarre dall'anzianità.
Invocato nel quinto motivo in relazione al corretto criterio di decisione conforme a legge.
art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001
Richiamato per sostenere che i periodi di congedo dovevano essere sottratti dall'anzianità di servizio.
Massime di principio
- Il servizio prestato in regime convenzionale presso il SSN non è automaticamente equiparabile al servizio dirigenziale subordinato ai fini dell'anzianità e dei connessi benefici economici, se la disciplina applicabile ha carattere speciale e di stretta interpretazione.
- Quando una decisione di merito applica ai rapporti convenzionali principi elaborati per il lavoro subordinato a termine, deve spiegare in modo puntuale perché tali principi siano estensibili al caso concreto e confrontarsi con la diversa natura del rapporto.
- L'articolato sistema dell'art. 8 del d.lgs. n. 502/1992 e del d.P.C.M. 8 marzo 2001 non realizza una piena parificazione tra convenzione e rapporto di impiego pubblico nel SSN, ma una valorizzazione limitata e selettiva del servizio pregresso nei soli limiti espressamente previsti.
- Ai fini dell'indennità di esclusività e dell'esperienza professionale rilevante, conta esclusivamente l'anzianità maturata in qualità di dirigente del SSN, senza soluzione di continuità, presso aziende od enti del comparto sanità; il lavoro autonomo convenzionato, pur dando esperienza professionale nel settore, non integra quella specifica anzianità.
- Le norme speciali che riconoscono il servizio pregresso non possono essere lette in modo estensivo o analogico oltre i soggetti e gli istituti tassativamente indicati, pena uno sconfinamento dell'interprete oltre il perimetro dell'abilitazione normativa.
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