Sentenza del 16/09/2016 n. 18229 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento ai fini IVA e IRAP relativo all'anno 1998, fondato su un processo verbale di constatazione. L'Amministrazione aveva contestato maggiori ricavi non contabilizzati, costi non inerenti, quote di ammortamento indeducibili e irregolarità contabili, ricorrendo all'accertamento induttivo previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39. La società contestava la legittimità del metodo induttivo, l'insufficienza delle presunzioni utilizzate e la carenza di motivazione e istruttoria della sentenza d'appello. L'Agenzia delle Entrate, con ricorso incidentale, sosteneva invece che la Commissione Tributaria Regionale avesse erroneamente svalutato le presunzioni dell'Ufficio utilizzando dati della contabilità, nonostante ne fosse stata riconosciuta l'inattendibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi del ricorso principale della società, rilevando, tra l'altro, la commistione tra violazioni di legge e vizi motivazionali, la violazione del principio di autosufficienza e l'inidoneità dei quesiti formulati ai sensi dell'art. 366-bis c.p.c. Ha invece accolto il primo motivo del ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo legittimo il ricorso all'accertamento induttivo in presenza di gravi irregolarità e incongruenze contabili e affermando che spettava alla contribuente fornire la prova contraria. Il secondo motivo incidentale è stato dichiarato assorbito. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania è stata cassata con rinvio ad altra composizione della stessa Commissione, che dovrà rivalutare l'intero quadro probatorio e rideterminare eventualmente la pretesa tributaria, provvedendo anche sulle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Accertamento induttivo del reddito d'impresa sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
La norma consente all'Amministrazione finanziaria di ricostruire induttivamente il reddito quando la contabilità, anche se formalmente esistente, risulti inattendibile per gravi irregolarità o incongruenze economiche. Una volta forniti elementi presuntivi qualificati, spetta al contribuente dimostrare la correttezza dei dati dichiarati.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, commi 2 e 3
Accertamento dell'IVA sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
La ricostruzione induttiva può essere utilizzata anche ai fini IVA quando emergano elementi oggettivi e presuntivi idonei a dimostrare maggiori operazioni imponibili rispetto a quelle dichiarate.
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Nel contenzioso tributario l'Ufficio deve fornire la base probatoria dell'accertamento; tuttavia, quando l'accertamento induttivo è fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti, il contribuente deve fornire una prova contraria concreta e documentata.
Codice civile, artt. 2727 e 2729
Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato; le presunzioni non stabilite dalla legge devono essere gravi, precise e concordanti.
Le presunzioni dell'Amministrazione possono fondare l'accertamento se derivano da dati oggettivi e convergenti, come anomalie contabili, percentuali di ricarico, costi incoerenti o documentazione relativa a operazioni non registrate.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a illustrare le ragioni della decisione e il percorso logico seguito dal giudice.
Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti, i documenti e i fatti sui quali si fondano le censure, riportandone il contenuto rilevante in modo da consentire alla Corte il controllo senza dover ricercare autonomamente negli atti del processo.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Per le sentenze soggette alla disciplina applicabile ratione temporis, i motivi dovevano essere accompagnati da un quesito di diritto o da un momento di sintesi del vizio motivazionale adeguatamente specifici. Quesiti generici sulla sufficienza della motivazione rendevano il motivo inammissibile.
Codice di procedura civile, art. 112
Il giudice tributario, quando esclude alcune componenti dell'accertamento per ragioni sostanziali, deve pronunciarsi nel merito e, ove possibile, rideterminare la pretesa fiscale entro i limiti delle domande delle parti, anziché limitarsi ad annullare l'atto.
Massime di principio
- L'accertamento induttivo è legittimo non solo quando la contabilità è formalmente omessa, ma anche quando, pur esistente, presenta gravi irregolarità o risulta intrinsecamente inattendibile e antieconomica.
- L'Amministrazione finanziaria può utilizzare presunzioni basate su dati contabili, percentuali di ricarico, medie di settore e documenti indiretti, purché il quadro complessivo sia grave, preciso e concordante.
- Dopo che l'Ufficio ha fornito presunzioni qualificate, il contribuente deve produrre una prova contraria specifica e documentata; non è sufficiente richiamare la regolarità apparente della contabilità o contestare genericamente il metodo utilizzato.
- In caso di fatture o documenti idonei a far presumere operazioni non contabilizzate, non è necessariamente l'Ufficio a dover acquisire ulteriori riscontri esterni: spetta al contribuente dimostrare che il documento riguarda un'operazione diversa o non imponibile.
- Nel ricorso per cassazione occorre distinguere chiaramente violazioni di legge e vizi motivazionali, indicare puntualmente gli atti rilevanti e formulare quesiti o censure specifiche; motivi generici, cumulativi o non autosufficienti sono esposti a declaratoria di inammissibilità.
- Il giudice tributario, se ritiene infondate solo alcune componenti dell'accertamento, deve comunque procedere a una valutazione sostitutiva e, quando necessario, rideterminare l'imponibile invece di eliminare automaticamente l'intera pretesa.
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