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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21143/2024 del 29/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione contro l'ordinanza del Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che aveva respinto il reclamo avverso il decreto di diniego del patrocinio a spese dello Stato (del 19/06/2019). Il ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 74 comma 2 D.P.R. n.115/1992 per carenza di motivazione del decreto; 2) violazione dell'art.131 c.p.c. e norme sul procedimento tributario/statuto del contribuente per mancata esposizione di fatto e di diritto e insufficiente motivazione; 3) violazione degli artt.91 e 702-ter c.p.c. per mancata liquidazione delle spese e loro compensazione; 4) omissione di esame di un motivo relativo alla presunta nullità dell'atto per notifica via posta anziché tramite agente della riscossione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché non descrivono un vizio motivazionale 'estremo' (mancanza materiale, motivazione apparente, contraddittoria o incomprensibile) come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità; ha rilevato la mancata specificità e autosufficienza dei motivi (violazione dell'onere di specificità ex art.366 n.3 c.p.c.) e l'assenza di indicazione delle argomentazioni di diritto censurate. Il quarto motivo è stato dichiarato carente di autosufficienza per non riportare il testo del motivo e non precisare l'atto cui la nullità si riferiva. Il terzo motivo è inammissibile per difetto di interesse, essendo il ricorrente soccombente e quindi privo di interesse a censurare la compensazione delle spese. Non si è disposta la condanna alle spese in favore dell'intimato per mancata costituzione; è stata però ritenuta sussistente la condizione per imporre al ricorrente il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Parametro richiamato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme: la Corte sottolinea che il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato e richiede la indicazione di vizi estremi di motivazione per essere ammissibile.

  • art. 74, comma 2, D.P.R. n.115/1992

    Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione dei provvedimenti sul patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha ritenuto che la mera censura di insufficienza non dimostra l'assenza assoluta o macroscopica della motivazione richiesta per ammettere il sindacato in Cassazione.

  • art. 131 c.p.c.

    Norma sulla necessità che la decisione esponga fatti e motivo del diritto: la Corte ha osservato che la semplice affermazione di carenza di esposizione non è sufficiente, occorre dimostrare l'assenza materiale o un vizio di tal genere.

  • art. 2, comma 2, D.Lgs. n.546/1992

    Riferimento normativo sul processo tributario richiamato dal ricorrente per sostenere l'obbligo motivazionale; la Corte richiede che la violazione sia specificamente dimostrata nella impugnazione.

  • art. 7, L. n.212/2000 (Statuto del contribuente)

    Invocato per rafforzare l'esigenza di motivazione delle decisioni amministrative e tributarie; la Corte richiede prova dell'effettiva mancanza di motivazione, non una generica censura.

  • art. 91 c.p.c.

    Norma sulla liquidazione delle spese di lite: la Corte ha ritenuto che il motivo relativo alle spese fosse privo di interesse per il ricorrente, dato che era soccombente.

  • art. 702-ter c.p.c.

    Richiamato in relazione alla richiesta di liquidazione delle spese nel rito, ma la Corte ha considerato il motivo inammissibile per difetto di interesse.

  • art. 366, n. 3, c.p.c.

    Richiede specificità nel riportare i motivi di impugnazione: la Corte ha censurato il ricorrente per non aver fornito l'onere di specificità, rendendo i motivi inammissibili.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Previsione richiamata per l'obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato in caso di impugnazione, che la Corte ha ritenuto potenzialmente applicabile al ricorrente.

  • art. 12 delle Preleggi e richiamo riforma art. 360 per d.l. 22/6/2012 n.83

    Richiamati a fondamento dell'interpretazione restrittiva del sindacato sulla motivazione: la Corte sottolinea la 'riduzione al minimo costituzionale' del sindacato di legittimità e la necessità di rilevare vizi estremi.

Massime di principio

  • In Cassazione il vizio di motivazione è sindacabile solo se emergono vizi estremi: mancanza materiale della motivazione, motivazione apparente, contraddittoria o incomprensibile; il semplice difetto di sufficienza non è sufficiente.
  • Il ricorrente deve rispettare l'onere di specificità (art.366 c.p.c.): occorre riportare testualmente e con precisione i motivi impugnati e le argomentazioni di diritto contestate; altrimenti il motivo è inammissibile per mancanza di autosufficienza.
  • Quando si censura la motivazione di un provvedimento amministrativo (es. diniego del patrocinio a spese dello Stato) è necessario dimostrare concretamente l'assenza o la nullità della motivazione e non limitarsi ad affermare la sua insufficienza.
  • Le questioni processuali relative alle spese richiedono interesse del ricorrente: un soccombente non ha interesse a impugnare la compensazione delle spese nella parte che lo danneggia.
  • Se l'intimato non si costituisce, la Corte può non disporre la condanna alle spese in suo favore; tuttavia possono applicarsi oneri processuali accessori (es. contributo unificato integrativo) previsti dalla normativa vigente.
  • Per far valere omissioni dell'organo giudicante nell'esame di specifici motivi, il ricorrente deve indicare il testo del motivo omesso e dove esso si trova nel ricorso originario, mostrando l'incidenza sul giudizio.

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