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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21092/2024 del 29/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR che aveva confermato la decisione di primo grado favorevole a Bombardini, il quale era stato raggiunto da atto di irrogazione sanzioni per il 2010 per aver concorso, in qualità di amministratore e poi consulente fiscale, nelle violazioni tributarie commesse dalla società Alba Chiara S.r.l. (false fatturazioni, occultamento scritture e artifici in dichiarazione per azzerare IVA per € 1.050.430,00). L'Agenzia sosteneva che Bombardini avesse volontariamente inserito poste passive fittizie nella dichiarazione (quadro VF) e che, pur essendo la società formalmente esistente, la sua struttura era una 'scatola vuota' usata per frodi intracomunitarie; perciò doveva risponderne in concorso ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 472/1997, con esclusione dell'effetto liberatorio dell'art. 7 D.L. 269/2003. La CTR aveva ritenuto che l'Ufficio non avesse provato la fittizietà della società e aveva escluso la riferibilità delle sanzioni a Bombardini, applicando la disciplina di cui all'art. 7 DL 269/2003. In Cassazione l'Agenzia denunciava errori di diritto e di riparto dell'onere della prova (art. 360 c.p.c., artt. 5, 9, 11 D.Lgs. 472/1997, art. 7 D.L. 269/2003 e art. 2697 c.c.).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi e terzi motivi del ricorso (violazione di norme tributarie e criterio di riparto dell'onere della prova), ritenendo che la CTR abbia erroneamente inquadrato la contestazione come riferita alla sola qualità di amministratore e abbia omesso di valutare correttamente la condotta post-carica del Bombardini quale consulente (invio dichiarazione con elementi passivi fittizi). La Corte ha enunciato il principio secondo cui l'art. 7 D.L. 269/2003, che attribuisce esclusivamente alla persona giuridica il carico sanzionatorio, non esclude l'applicabilità dell'art. 9 D.Lgs. 472/1997 nei confronti dell'estraneo (concorrente) che abbia concorso nella violazione; l'art. 7 opera sul piano dell'allocazione della sanzione tra intraneo e ente, ma non impedisce che soggetti estranei rispondano per concorso. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR per un nuovo esame degli elementi di fatto e della responsabilità di Bombardini alla luce dei principi enunciati, compresa la valutazione delle prove sulla consapevolezza e sul concorso nella formazione degli elementi fittizi in dichiarazione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 472/1997, art. 9

    Quando piu' persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta

    L'art. 9 può colpire il soggetto estraneo (concorrente) che abbia contribuito alla violazione della persona giuridica: la riferibilità esclusiva della sanzione alla persona giuridica (art. 7 DL 269/2003) non esclude l'applicazione dell'art. 9 nei confronti degli estranei che hanno concorso nella violazione

  • D.L. 269/2003 (conv. L. 326/2003), art. 7

    Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di societa' o enti con personalita' giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica

    Tale norma concentra il carico sanzionatorio sulla persona giuridica rispetto all'intraneo (chi ne ha i poteri), ma non opera come deroga generale alla responsabilita' concorsuale di soggetti estranei che abbiano concorso nella violazione

  • D.Lgs. 472/1997, art. 2, comma 2

    la sanzione e' riferibile alla persona fisica che ha [...] concorso a commettere la violazione

    Conferma che la sanzione e' riferibile alla persona fisica che ha concorso nella violazione; la Corte osserva che il principio non e' conflittuale con la disciplina di cui all'art. 7, atteso che quest'ultimo regola l'allocazione della sanzione tra intraneo e ente, mentre l'art. 9 disciplina il concorso e la responsabilita' degli estranei

  • D.Lgs. 472/1997, artt. 5 e 11

    Art. 5: concerne le sanzioni amministrative e gli elementi soggettivi (dolo/colpa); Art.11: disciplina la responsabilita' solidale della persona fisica con l'ente. La Corte richiama tali norme nel quadro complessivo della responsabilita' sanzionatoria e del rapporto tra intraneo, ente ed estraneo

  • Codice civile, art. 2697

    Rilevato e richiamato in relazione all'onere della prova: la Corte censura la CTR per avere valutato in modo insufficiente le prove e le presunzioni gravi, precise e concordanti portate dall'Amministrazione; la verifica probatoria deve essere svolta dal giudice di merito secondo i criteri di legge

Massime di principio

  • L'art. 7 D.L. 269/2003, che attribuisce la riferibilità esclusiva delle sanzioni alla persona giuridica, incide sul riparto della sanzione tra intraneo e ente ma non esclude che soggetti estranei (es. professionisti/consulenti) rispondano per concorso ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 472/1997 quando abbiano contribuito alla violazione
  • Va sempre distinguere tra intraneo (chi agisce nell'interesse e con poteri dell'ente) e estraneo (soggetto che agisce esternamente alla compagine sociale): l'intraneo può determinare la concentrazione della sanzione sull'ente, mentre l'estraneo può essere sanzionato per concorso indipendentemente da questa concentrazione
  • L'Amministrazione finanziaria deve fornire elementi di fatto, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, che permettano di ricostruire il concorso dell'estraneo nella violazione; il giudice di merito deve valutare compiutamente tali prove e motivare sul loro apprezzamento
  • La qualificazione della condotta (es. invio della dichiarazione con poste fittizie) e il ruolo effettivo svolto dal soggetto (consulente vs amministratore nel periodo contestato) sono decisivi: la responsabilita' per concorso si valuta sulla base del contributo materiale e dell'elemento soggettivo (consapevolezza/dolo)
  • In caso di società 'scatola vuota' o 'missing trader' utilizzata per finalità illecite, il giudice valuta se sussiste una mera fittizietà societaria; se tale fittizietà è provata riguardo all'intraneo, l'art. 7 non opera per costui, ma resta ferma la possibilità di sanzionare gli estranei concorrenti con le regole del concorso

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