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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21109/2024 del 29/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR Marche che aveva confermato sanzioni IVA (per infedele dichiarazione anno 2007) a carico di Londei quale presunto amministratore di fatto e dominus del cosiddetto "gruppo Londei" e delle società cartiere (tra cui By Nicolini s.r.l.). Il ricorso per cassazione denunciava: violazioni procedurali (ritardi e modalità di trattazione e di deliberazione, violazione dei principi di oralità, immediatezza e concentrazione e del termine di 30 giorni ex art.35 D.Lgs. 546/1992); carenze o assenza di motivazione e violazione dell'art.112 c.p.c.; omessa pronuncia sulla questione fondamentale dell'applicabilità dell'art.7 d.l. 269/2003 (conv. l.326/2003) con riguardo all'esclusione della responsabilità personale; vizi nella valutazione probatoria e nella ricostruzione dei fatti (in particolare insufficiente nesso probatorio tra By Nicolini e le frodi contestate).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato dalla Corte di Cassazione. La Suprema Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi di cassazione: ha escluso che il ritardo nella deliberazione determini nullità della decisione (il termine di 30 giorni ex art.35 non comporta sanzione automatica di nullità), ha confermato la discrezionalità del giudice nel disporre riunioni/separazioni di cause (insindacabile in sede di legittimità), ha ritenuto la motivazione della CTR sufficiente (anche se in parte derivativa) e ha ritenuto che la CTR abbia, in termini impliciti, escluso l'applicabilità dell'art.7 d.l. 269/2003 in quanto le società (tra cui By Nicolini) erano "cartiere" funzionalizzate allo scopo di schermare le condotte illecite del dominus; pertanto l'onere sanzionatorio può essere esteso alla persona fisica. La Corte ha confermato l'accertamento di fatto fondato su rogatorie, flussi fatturazione e finanziari e altra documentazione, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 35

    Quando ne ricorrono i motivi la deliberazione in camera di consiglio può essere rinviata di non oltre trenta giorni

    La Corte ha ritenuto che il rinvio di deliberazione oltre il termine dei 30 giorni, pur rilevabile sotto il profilo disciplinare, non comporta automaticamente la nullità della decisione né preclude la sua validità in sede di legittimità.

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 34 e 36

    Richiamati dal ricorrente in tema di oralità, immediatezza e concentrazione; la Corte ha considerato legittimo l'uso della riserva e la successiva deliberazione, non ravvisando vizio processuale idoneo a determinare cassazione.

  • D.Lgs. n. 472/1997, art. 9

    Norma sulla responsabilità per violazioni tributarie; la Corte ha valutato la contestazione delle sanzioni in relazione al concorso e al ruolo di amministratore di fatto.

  • D.L. n. 269/2003, art. 7 (conv. L. n. 326/2003)

    La Corte ribadisce che l'art.7 è norma eccezionale che limita la responsabilità alla sola società quando l'autore abbia agito nell'interesse e a beneficio dell'ente; se l'ente è invece una "cartiera" usata come schermo per vantaggi personali, l'art.7 non opera e la sanzione può colpire la persona fisica.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Il ricorso invocava violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha ritenuto che, pur con parti di motivazione ripetitive, la decisione contiene motivazione effettiva e non mancata pronuncia sulla questione rilevante, ove la disamina è stata resa implicitamente.

  • Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)

    Le censure sono state valutate nei limiti previsti dall'art.360; alcuni motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di inquadramento nei corretti n. dell'art.360 o per eccesso di sindacato di fatto.

  • L. n. 212/2000, art. 12, comma 7

    Richiamata nella discussione sull'eventuale emissione "ante tempus" dell'atto; la Corte ha ritenuto la questione non decisiva o mera svista processuale che non ha arrecato pregiudizio rilevante.

  • Artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.

    Norme relative all'onere della prova e alla valutazione degli indizi: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione complessiva degli indizi riepilogati dalla CTR e non censurabile in sede di legittimità per riedizione del fatto.

  • D.Lgs. n. 472/1997, art. 16

    Riferita alla utilizzazione del processo verbale di constatazione (PVC); la Corte ha ritenuto che i contenuti investigativi del PVC trovino riscontro nella documentazione acquisita (rogatorie, flussi bancari) e siano idonei a fondare l'accertamento.

  • Costituzione, artt. 24, 97, 111

    Richiamati dal ricorrente come principi di diritto (diritto alla difesa, imparzialità, giusto processo); la Corte ha ritenuto che non sia emersa una lesione talmente grave di tali principi da giustificare la cassazione.

Massime di principio

  • Il superamento del termine di 30 giorni per la deliberazione previsto dall'art.35 D.Lgs. 546/1992 non determina automaticamente la nullità della sentenza: la violazione può avere rilievo disciplinare ma, salvo altri vizi, non invalida la decisione in sede di legittimità.
  • La decisione di riunire o separare più procedimenti è esercizio di discrezionalità del giudice e, salvo abusi palesi, è insindacabile in sede di legittimità.
  • La motivazione della sentenza deve essere comprensibile e ancorata al materiale probatorio; tuttavia la Corte di legittimità ammette motivazioni parzialmente 'derivative' se l'iter logico-argomentativo e la connessione tra fatti, prove e decisione risultano nel complesso leggibili.
  • L'art.7 del d.l. 269/2003 (conv. l.326/2003) esclude la responsabilità personale solo quando l'autore della violazione ha agito nell'interesse e a beneficio dell'ente; se la società è una 'cartiera' o un mero schermo e l'autore ha agito per vantaggio personale, la limitazione non opera e le sanzioni possono colpire la persona fisica.
  • In materia tributaria la dimostrazione della 'cartiera' e della strumentalità dell'ente può essere fondata su elementi documentali e presuntivi (flussi fatturazione, flussi finanziari, assenza di struttura produttiva, documentazione sequestrata, rogatorie): la Corte di Cassazione non riede prova di fatto, ma verifica la corretta applicazione del diritto ai fatti accertati.
  • L'omessa pronuncia esplicita su una questione può essere superata se la sentenza contiene, anche implicitamente, argomentazioni che risolvono la questione stessa; la mancanza di una formula verbale non equivale sempre a nullità.
  • In cassazione non è consentito un nuovo apprezzamento del merito probatorio: i giudizi di fatto fondati su adeguata documentazione e su coerente valutazione degli indizi sono difficilmente riformabili per mera diversa valutazione delle prove.

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