Cassazione Civile, Sentenza n. 21146/2024 del 29/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva l'esenzione o la riduzione della TARSU per un magazzino (mq 2.996) dove si producevano imballaggi terziari (rifiuti speciali). Ha dedotto violazioni e questioni: interpretazione dell'art. 62, comma 3, d.lgs. 15/11/1993 n.507 (sull'esenzione per superfici ove "di regola" si formano rifiuti speciali), conflitto con l'art. 20-bis del regolamento comunale (che prevedeva una riduzione fino all'80% dietro documentazione dei costi di smaltimento), applicabilità dell'art.195, comma 2, lett. e) d.lgs. 3/4/2006 n.152 (esenzione per imballaggi avviati a recupero), assenza del servizio pubblico di raccolta in relazione ai rifiuti prodotti, profili procedurali (presunta omissione di un diniego comunale e vizio per errore di fatto), questioni di legittimità costituzionale e contrasto con norme UE relative a concorrenza e tutela ambientale; la società non aveva però prodotto la documentazione richiesta dal regolamento (entro il 28 febbraio) a dimostrazione dei costi sostenuti per lo smaltimento
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui l'esclusione dalla tassa prevista dall'art. 62, comma 3, d.lgs. 507/1993 riguarda la sola parte di superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali; la semplice pacifica produzione di imballaggi terziari in un magazzino non legittima l'esenzione totale dell'intera superficie. Il regolamento comunale (art. 20-bis) che riconosce una riduzione fino all'80% dietro produzione di idonea documentazione è compatibile con la normativa statale e sostanzialmente realizza la stessa finalità (evitare doppio onere al produttore che smaltisce in proprio). Le eccezioni sulla non necessità di decreti attuativi, sulle questioni costituzionali e sul contrasto con norme europee sono state ritenute infondate o non suscettibili di rinvio pregiudiziale. I motivi processuali relativi a presunte omissioni di fatti decisivi sono stati dichiarati inammissibili o improcedibili (con richiamo alla via della revocazione se si voleva contestare una 'supposizione di fatto incontrastabilmente esclusa'). Infine, il rigetto è anche motivato dal mancato invio, da parte della contribuente, della documentazione richiesta dal regolamento per ottenere la riduzione entro i termini previsti
Norme richiamate
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 - art. 62, comma 3
nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali
L'esclusione dalla tassa riguarda solo la parte di superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali; l'inciso "di regola" indica l'ordinarietà/abitualità della formazione del rifiuto, non un criterio di prevalenza quantitativa alla stregua della TARI
Regolamento comunale (Comune di Bentivoglio) - art. 20-bis
è riconosciuta una riduzione della tassa ai produttori di imballaggi terziari pari ai costi sostenuti per lo smaltimento degli stessi ... nel limite massimo dell'80% del tributo relativo all'area su cui vengono prodotti
Norma regolamentare compatibile con l'art. 62: realizza in forma operativa una riduzione della tassazione (fino all'80%) a fronte della documentazione dei costi sostenuti per lo smaltimento/avvio a recupero degli imballaggi terziari
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - art. 195, comma 2, lett. e)
Per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione
La norma attribuisce una non applicabilità della tariffazione per imballaggi avviati a recupero con idonea documentazione; tuttavia non impedisce che un regolamento comunale preveda un meccanismo di riduzione (anche parametrato ai costi) per casi di produzione promiscua
d.lgs. 27 luglio 1955 n. 545 / o normativa procedurale citata - art. 19 D.Lgs. 546/92
citato nel testo come riferimento alla impugnabilità di atti amministrativi a pena di decadenza
Questione processuale: la ricorrente non può trasformare in cassazione una eventuale supposta errata supposizione di fatto che avrebbe dovuto essere oggetto di rimedio in revocazione; la prova e le impugnazioni di dinieghi impliciti devono essere valutate nei termini processuali previsti
codice di procedura civile - art. 360 (motivi di cassazione)
Ai fini di cassazione la Corte ha valutato la tipologia dei motivi (violazione di norme, omesso esame di fatto decisivo, errore di fatto) e ha dichiarato inammissibili/infondati alcuni motivi ricollegandoli alle corrette vie processuali (es. revocazione per errore di fatto)
d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 - art. 72
Richiamato in ordine ad alcune censure sulla validità del ruolo; la Corte ha rilevato che tali censure non sono state debitamente sostenute nel ricorso e sono emerse solo in memoria, con conseguente inammissibilità della novità
Direttive UE e Trattato (es. Direttiva 94/62/CE; Direttiva 2008/98/CE; articoli TFEU richiamati)
Le censure di conflitto con norme UE e di tutela della concorrenza/ambientale non hanno giustificato rinvio pregiudiziale né sono state ritenute in contrasto con la disciplina nazionale: la disciplina nazionale è compatibile e lasciata alla discrezionalità del legislatore/ente locale nell'ambito dei principi comunitari
Massime di principio
- L'esenzione dalla tassa riguarda solo la porzione di superficie dove, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali; la mera produzione di rifiuti speciali in un magazzino non giustifica l'esenzione totale dell'intero immobile
- Se la produzione è mista (rifiuti speciali e rifiuti assimilabili/urbani), il contribuente può ottenere riduzioni previste da regolamenti comunali (es. sgravio fino a una percentuale) ma deve rispettare le modalità e i termini (documentazione provante i costi) fissati dal regolamento
- La previsione regolamentare che sostituisce una riduzione di superficie con una riduzione tariffaria (parametrata ai costi sostenuti) è compatibile con la norma statale purché persegua la medesima finalità di evitare un duplicato onere sul produttore
- L'assenza o la mancata effettuazione del servizio pubblico di raccolta non comporta automaticamente esenzione: conta la prova documentale sull'effettivo avvio a recupero/smaltimento, e l'applicazione pratica delle norme/regolamenti
- Le questioni di legittimità costituzionale o di diritto UE, per essere utilmente sollevate, devono evidenziare un concreto dubbio interpretativo non già risolto dalla giurisprudenza consolidata; spesso la giurisprudenza nazionale ritiene la materia di discrezionalità legislativa compatibile con i principi UE
- Le doglianze su presunte omissioni o errori di fatto nel processo di merito richiedono il corretto rimedio procedurale (es. revocazione per errore di fatto incontrastabilmente escluso); non tutte le contestazioni possono essere trasformate direttamente in motivo di cassazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 29 lug 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 21092/2024 del 29/07/2024
- Sentenza civile · 29 lug 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 21103/2024 del 29/07/2024
- Sentenza civile · 29 lug 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 21104/2024 del 29/07/2024
- Sentenza civile · 29 lug 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 21109/2024 del 29/07/2024
- Sentenza civile · 29 lug 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 21132/2024 del 29/07/2024
- Sentenza civile · 29 lug 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 21143/2024 del 29/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →