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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21132/2024 del 29/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione dell'ordinanza del Presidente della CTP di Milano che aveva respinto il reclamo avverso il diniego del gratuito patrocinio. La ricorrente propone tre motivi: (1) carenza di motivazione del provvedimento impugnato (art. 74 co.2 DPR 115/1992); (2) illegittimità per mancata esposizione di fatto e di diritto tali da giustificare l'annullamento del decreto della Commissione (richiamando art.131 c.p.c., art.2 co.2 D.Lgs. 546/1992, art.7 l.212/2002 e art.111 Cost.); (3) violazione in tema di spese di lite per aver compensato le spese anziché liquidarle in favore della parte soccombente (art.91 c.p.c., art.702-ter c.p.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili: la Corte ha applicato il filtro della giurisprudenza sulla motivazione (sindacato limitato ai vizi estremi: totale mancanza, motivazione apparente, contrasti insanabili, o incomprensibilità) e ha ritenuto che l'ordinanza impugnata contenesse una motivazione concisa ma sufficiente (richiamo a specifiche considerazioni e sommario esame). Inoltre la ricorrente non ha adempiuto all'onere di specificità richiesto dall'art. 366 n.3 c.p.c., non indicandone adeguatamente i motivi di fatto e diritto. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, essendo la ricorrente soccombente e quindi priva di interesse a censurare la compensazione delle spese. Non è stata disposta condanna alle spese in favore del Ministero, essendo quest'ultimo rimasto inerte; la Corte ha tuttavia rilevato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 co.1-quater DPR 115/2002 se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c. n. 3

    Fondamento del motivo di cassazione per violazione di legge; la Corte ricorda il limite del sindacato sulla motivazione e che il vizio denunciabile è solo l'anomalia motivazionale di cui alla giurisprudenza (vizi estremi).

  • art. 74 co. 2 DPR 115/1992

    Norma richiamata dalla ricorrente per contestare la motivazione del decreto di diniego del gratuito patrocinio; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse comunque fornito una motivazione sufficiente ai fini minimi richiesti.

  • art. 131 c.p.c.

    Richiamato per sostenere l'illegittimità per mancanza di esposizione di fatto e di diritto. La Corte ha valutato che la censura non dimostrava una motivazione del tutto assente o macroscopicamente viziata.

  • art. 2 co. 2 D.Lgs. n. 546/1992

    Norma del rito tributario invocata per la necessità di motivazione: la Corte non ha ritenuto che la sua applicazione giustificasse l'annullamento, atteso il profilo di insufficienza della specificità del ricorso.

  • art. 7 l. n. 212/2002 (Statuto del contribuente)

    Richiamato per il principio di motivazione degli atti; la Corte ha ritenuto che dall'ordinanza impugnata emergessero sufficienti elementi motivazionali e che la censura non evidenziasse i vizi estremi consentiti per la Cassazione.

  • art. 111 Cost.

    Riferimento costituzionale alla tutela giurisdizionale e all'obbligo di motivazione; non ha condotto la Corte ad annullare l'ordinanza, essendo mancata la dimostrazione dell'illegittimità grave della motivazione.

  • art. 91 c.p.c.

    Norma sulle spese di lite invocata dalla ricorrente per contestare la compensazione; la Corte ha ritenuto il motivo privo di interesse trattandosi della parte soccombente.

  • art. 702-ter c.p.c.

    Norma sul procedimento cautelare e sulle spese, richiamata per la regola della liquidazione delle spese; la Corte ha escluso l'interesse della ricorrente a censurare la compensazione.

  • art. 366 n. 3 c.p.c.

    Richiede specificità nella indicazione dei motivi di gravame; la Corte ha ritenuto insufficiente la documentazione e la specificazione offerta dal ricorrente, con conseguente inammissibilità del motivo.

  • art. 54 d.l. 22/6/2012 n. 83 conv. in l. 7/8/2012 n. 134 (riforma art.360 c.p.c.)

    Richiamata nella motivazione per spiegare il restringimento del sindacato di legittimità sulla motivazione, interpretato come limite al controllo di Cassazione sulle valutazioni motivazionali non radicalmente viziate.

  • art. 13 co. 1-quater DPR 115/2002

    Norma che prevede l'obbligo, in determinate condizioni, del versamento di un ulteriore contributo unificato: la Corte ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'applicazione di tale obbligo a carico della ricorrente, se dovuto.

Massime di principio

  • Il sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione è molto limitato: sono censurabili in cassazione solo i vizi estremi (totale assenza di motivazione, motivazione apparente, contraddizioni insanabili o incomprensibilità oggettiva).
  • Un provvedimento motivato anche in modo conciso può essere considerato valido se dal testo risulta la ragione della decisione; la parte che impugna deve indicare con precisione i punti della motivazione che considera viziati.
  • Per far valere in Cassazione una violazione di legge occorre specificare le argomentazioni di ragione o di diritto ritenute misconosciute: affermazioni generiche o apodittiche sono inammissibili per difetto di specificità ai sensi dell'art.366 n.3 c.p.c.
  • La contestazione della compensazione delle spese richiede interesse: la parte soccombente non ha interesse a chiedere la liquidazione a proprio favore; la censura può essere priva di rilevanza se contraria all'effettiva posizione di soccombenza.
  • In assenza di attività difensiva dell'intimato (es. mancata costituzione/controricorso), la Corte può non disporre la condanna alle spese, ma restano possibili obblighi amministrativi come il contributo unificato aggiuntivo se previsti dalla normativa vigente.

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