Sentenza del 12/10/2021 n. 27638 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia contestava la deduzione di costi IRAP relativi al 2004 per fatture ritenute soggettivamente inesistenti emesse da Security Research Advisors ltd. L'accertamento era stato notificato in forza del cosiddetto "raddoppio dei termini" connesso alla pendenza di un procedimento penale (R.G.N. 5780/11) che aveva fatto emergere l'uso di SRA come schermo. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso della società; la CTR aveva invece accolto l'appello dell'Agenzia ritenendo legittima la notifica per effetto della proroga dei termini e ritenendo che, una volta sussistente tale presupposto, l'accertamento potesse riguardare l'intera posizione fiscale. In Cassazione il ricorrente deduceva, tra l'altro, che il "raddoppio dei termini" non poteva operare con riferimento all'IRAP poiché le relative violazioni non comportano sanzioni penali, e che la denuncia penale non poteva essere utilizzata per prorogare i termini una volta scaduti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo che il raddoppio dei termini previsto dall'art. 43 D.P.R. n. 600/1973 non sia applicabile all'IRAP poiché le violazioni della disciplina IRAP non sono presidiate da sanzioni penali. Ne consegue che l'accertamento relativo all'IRAP è stato notificato tardivamente e quindi inammissibile. Gli altri motivi sono stati assorbiti. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario della società contribuente. Le spese di lite sono compensate, alla luce del recente orientamento giurisprudenziale sull'IRAP.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, comma 3
Prevede il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di procedimenti penali; la Corte ha chiarito che tale meccanismo non può applicarsi all'IRAP quando la fattispecie non è sanzionata penalmente
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2
Norma richiamata nelle censure relative alla rilevanza penale degli illeciti fiscali; richiamata nell'ambito del ragionamento sul rapporto tra illecito penale e accertamento tributario
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 132
Norma che ha modificato il regime dei termini di accertamento; la Corte ha richiamato la disciplina transitoria e la sua non incidenza sugli avvisi già notificati per i periodi anteriori al 31/12/2016
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 109, comma 5
Richiamato nei motivi relativi all'inerenza e deducibilità dei costi; la Corte ha però ritenuto assorbite tali questioni dalla statuizione sull'inammissibilità dell'accertamento IRAP
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11-bis
Richiamato nei motivi di censura relativi a criteri di imposizione locale (IRAP); le censure sono comunque state assorbite
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 2-sexies
Norma sul liquidamento delle spese di lite; dedotta la violazione per presunta liquidazione oltre il massimo edittale, questione poi assorbita dall'accoglimento del ricorso
Richiamato rispetto alle regole di liquidazione delle spese di lite; la Corte ha comunque deciso per l'integrale compensazione delle spese considerando l'orientamento giurisprudenziale recente
Giurisprudenza della Corte di Cassazione e Corte Costituzionale
richiamo a Cass. n. 16728/2016, n. 22337/2018, n. 11620/2018, n. 26037/2016, n. 11171/2016, n. 22587/2012; Corte Cost. n. 247/2011
La giurisprudenza consolidata chiarisce i presupposti per il raddoppio dei termini (seri indizi di reato che impongono denuncia) e delimita l'ambito di applicazione del raddoppio; la Corte ha altresì ribadito che, relativamente all'IRAP, il raddoppio dei termini non trova applicazione quando non sussiste rilevanza penale
Massime di principio
- Il "raddoppio dei termini" previsto dall'art. 43 D.P.R. n. 600/1973 opera solo con riferimento a tributi le cui violazioni sono penalmente sanzionate; non è applicabile all'IRAP quando manca la rilevanza penale della condotta.
- La sussistenza del presupposto per la proroga dei termini (seri indizi di reato e obbligo di denuncia) deve esistere per poter legittimare notifiche tardive; in mancanza, l'accertamento è inammissibile per decorso dei termini.
- Se il contribuente deduce il superamento dei termini, deve contestare la carenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia; il giudice tributario non può sindacare la sussistenza del reato quando questa esula dal suo potere di cognizione.
- Quando la questione decisiva è di diritto processuale (es. decorrenza/raddoppio termini) il giudice di legittimità può cassare e decidere nel merito se non permangono questioni di fatto da esaminare.
- In presenza di orientamenti giurisprudenziali recenti e non univoci su punti di diritto (come l'applicabilità del raddoppio all'IRAP), i giudici possono compensare le spese di lite tra le parti.
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