Sentenza del 12/10/2021 n. 8974 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Agevolazione fiscale - aiuti di stato "de minimis".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione aveva qualificato l'agevolazione fiscale/finanziaria come aiuto di Stato incompatibile o non notificato e aveva ordinato il recupero delle somme. L'impresa ha contestato affermando che l'agevolazione rientrava nella deroga 'de minimis' (aiuti di importo limitato privi di potenziale effetto sugli scambi comunitari) prevista dalla disciplina comunitaria (art. 87 TFUE e regolamenti de minimis), e quindi non soggetta all'obbligo di notifica e non recuperabile.
La decisione
Il giudice ha verificato l'ammontare complessivo degli aiuti concessi all'impresa nel periodo rilevante (cumulo su periodo triennale) e le modalità di calcolo dell'intensità di aiuto. Ha constatato che l'agevolazione rientrava nei limiti previsti dalla normativa de minimis applicabile e che l'Amministrazione non aveva dimostrato l'esistenza di elementi contrari (es. superamento delle soglie, cumulo con altri aiuti non considerati, natura non compatibile dell'aiuto). Di conseguenza il provvedimento di recupero è stato annullato e l'impresa ha ottenuto il favore della decisione.
Norme richiamate
Art. 87 TFUE
Definisce la nozione di aiuto di Stato e stabilisce che alcune categorie possono essere escluse dal campo di applicazione (tra cui gli aiuti di modesto importo). La sentenza interpreta che, se i requisiti della deroga 'de minimis' sono rispettati, l'aiuto non rientra nell'obbligo di notifica e non può essere recuperato come aiuto illegittimo.
Regolamento CE n.69/2001
Regolamento de minimis antecedente che disciplina condizioni e soglie per considerare un aiuto di 'minimo importo' (utilizzato dalla parte come riferimento per il periodo in cui l'aiuto era stato concesso). La sentenza ne riconosce l'applicabilità ai fatti anteriori alla successiva normativa, con le relative soglie e limiti temporali.
Regolamento CE n.1998/2006
Regolamento de minimis successivo che stabilisce le soglie e le regole di cumulo per gli aiuti di minimo importo (periodo di riferimento triennale, esclusioni settoriali e limiti specifici). La sentenza ricorda i criteri di calcolo del cumulo e l'esigenza che l'Amministrazione dimostri il superamento delle soglie per escludere l'applicazione della deroga.
Massime di principio
- Per valutare se un'agevolazione rientra nel regime de minimis è necessario calcolare il cumulo degli aiuti ricevuti dall'impresa nel periodo temporale previsto dal regolamento applicabile (di norma tre esercizi) e verificare le soglie settoriali applicabili.
- L'onere della prova circa la sussistenza di elementi che escludono la deroga (ad esempio superamento delle soglie o cumulo non contabilizzato) grava sull'Amministrazione che invoca il divieto/recupero.
- Occorre tenere separata la valutazione della natura dell'intervento (se costituisce o meno un aiuto di Stato) dall'applicabilità della deroga de minimis: anche se l'atto è un aiuto, può comunque risultare non soggetto a notifica se rientra nella de minimis.
- Le regole di cumulo sono stringenti: vanno convertiti in equivalenti aiuto gli strumenti fiscali/di bilancio che producono vantaggi economici e sommati agli altri aiuti ottenuti nell'arco temporale rilevante.
- Esistono eccezioni e soglie specifiche per taluni settori (es. trasporto su strada, agricoltura) e tali differenze devono essere valutate caso per caso.
- Per minimizzare il rischio di recupero è opportuno che le amministrazioni indichino chiaramente nei provvedimenti l'eventuale qualificazione come de minimis e le verifiche di cumulo, e che i beneficiari conservino documentazione completa sugli aiuti ricevuti.
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