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Sentenza

Sentenza del 12/10/2021 n. 236 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Errata notifica dell'avviso di liquidazione - Prova dello svolgimento di funzioni sociali.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della società avverso una cartella di pagamento (valore contestato €49.146,38). L'Ufficio lamentava errata valutazione della mancata notifica e chiedeva la riforma della sentenza. In particolare si contestava che l'avviso di liquidazione e quindi la notifica del procedimento esecutivo fossero stati notificati in modo errato: non alla sede sociale in persona del legale rappresentante ai sensi dell'art. 145 c.p.c., ma ad una "madre convivente" presente occasionalmente presso la sede. Il giudice di merito aveva dichiarato la nullità della procedura per mancanza dell'avviso di liquidazione, carenza di motivazione ai sensi dell'art. 7, comma 3, l. n. 212/2000 (statuto del contribuente) e per l'inefficacia della notifica alla persona non provata come titolare di funzioni sociali all'interno della società (assenza di certificazioni dalla Camera di Commercio o enti previdenziali che attestassero ruoli societari).

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale della Basilicata ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione della CTP che aveva accolto il ricorso della società. La CTR ha ritenuto infondate le doglianze dell'ufficio, ha confermato la mancanza del prodromico avviso di liquidazione, la violazione dell'art. 7, comma 3, l. n. 212/2000 per carenza di motivazione e l'assorbente carattere dell'errata notifica effettuata non al legale rappresentante ma alla madre convivente, la cui presenza è stata ritenuta occasionale e non comprovativa di funzioni societarie. Non essendo fornita prova documentale di legami societari o di funzioni svolte dalla persona notificata, la notifica è stata considerata insufficiente a validare la procedura di riscossione. Sono state compensate le spese del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 145 c.p.c.

    La notifica presso la sede sociale va compiuta in persona del legale rappresentante; una notifica a persona diversa presente occasionalmente non è equivalente salvo prova che quella persona svolga funzioni societarie.

  • art. 7, comma 3, legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)

    L'atto impositivo deve contenere adeguata motivazione; la mancanza di motivazione comporta violazione che può portare all'annullamento della pretesa tributaria.

  • art. 24 Cost.

    Riconosciuta la legittimazione passiva di Equitalia in quanto strumento a tutela dei diritti del contribuente e per l'esecuzione delle procedure di riscossione; tuttavia la legittimazione non supplisce alla mancanza dei presupposti di notifica valida.

Massime di principio

  • La notifica di atti tributari presso la sede sociale è valida se diretta alla persona legittimata (es. legale rappresentante) o a soggetto che risulti documentalmente investito di funzioni sociali; la mera presenza fisica di un terzo occasionale non è sufficiente.
  • Se la parte privata prova che la persona cui è stata notificata la cartella/avviso era solo presente in via occasionale, la notifica può essere dichiarata nulla e far venir meno la dovuta riscossione.
  • L'Amministrazione deve documentare l'idoneità della persona notificata a ricevere atti sociali (es. certificazioni Camera di Commercio, visure, iscrizioni a enti previdenziali, deleghe o altri atti che attestino ruoli aziendali).
  • La carenza di motivazione dell'atto impositivo (art. 7, comma 3, Statuto del contribuente) è causa autonoma di illegittimità dell'atto e può comportare l'annullamento della cartella di pagamento.
  • La mera elencazione numerica o generica di elementi a supporto della notifica non sostituisce la prova documentale specifica richiesta; l'ufficio ha l'onere di fornire elementi precisi e dettagliati.
  • La legittimazione passiva di soggetti incaricati della riscossione (es. Equitalia o suoi successori) non esclude l'esame della validità formale della notifica: la legittimazione non può sanare vizi essenziali della procedura.
  • In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe eccepire tempestivamente la nullità della notifica e chiedere prova documentale delle funzioni della persona notificata; l'ufficio deve integrarne la prova per resistere con successo in giudizio.

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