Sentenza del 12/10/2021 n. 8971 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
IRPEF-richiesta di rimborso - violazione di norme comunitarie in tema di aiuti di Stato - non applicabile ai soggetti che svolgono attività d'impresa - in quanto costituisce illegittimo aiuto di stato incompatibile con il mercato interno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva il rimborso di somme versate a titolo di IRPEF. La normativa nazionale (art. 1, comma 665, L. n.190/2014) e la decisione della Commissione europea C(2015) 5549 final del 14.08.2015 sono state interpretate nel senso che l'applicazione del rimborso a soggetti che svolgono attività d'impresa configurerebbe un vantaggio selettivo, ossia un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno ai sensi del diritto comunitario. In particolare si sostiene che un'esenzione o un rimborso fiscale, pur non comportando un trasferimento diretto di risorse, pone le imprese beneficiarie in una situazione finanziaria più favorevole rispetto ad altri contribuenti e costituisce quindi aiuto di Stato (richiamo a art. 87, n.1 C.E., oggi art. 107(1) TFUE). La questione verteva dunque sulla riconoscibilità del diritto al rimborso per soggetti che esercitano attività d'impresa e sulla compatibilità dell'agevolazione con le regole sugli aiuti di Stato.
La decisione
La sentenza ha ritenuto che la previsione normativa che consente il rimborso è incompatibile con il diritto dell'Unione se applicata a soggetti che svolgono attività economica: la misura integra un aiuto di Stato selettivo e non autorizzato, in violazione dell'art. 108, par. 3, TFUE. Pertanto la richiesta di rimborso avanzata dall'impresa è stata esclusa/respinta nella parte in cui ricomprende benefici per attività d'impresa, conformemente alla decisione della Commissione C(2015) 5549 final e alla giurisprudenza richiamata (cfr. Cass. sent. n. 29508/2020). In sintesi, il rimborso non è riconosciuto ai contribuenti-imprenditori perché la misura costituirebbe un illegittimo aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno.
Norme richiamate
art. 1, comma 665, legge n. 190/2014
Norma nazionale che disciplina il rimborso/agevolazione fiscale; è stata interpretata come operante in contrasto con le regole UE sugli aiuti di Stato se applicata a soggetti che svolgono attività d'impresa.
Decisione della Commissione europea C(2015) 5549 final (14.08.2015)
Decisione della Commissione che dichiara incompatibile con il mercato interno la misura nazionale oggetto della controversia quando comporti un vantaggio selettivo per imprese; usata per confermare l'inderogabilità del divieto di aiuti non notificati/approvati.
art. 108, par. 3, TFUE
Stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di notificare alla Commissione qualsiasi progetto di aiuto e vieta l'entrata in vigore di aiuti non autorizzati; la Corte ha ritenuto che l'agevolazione fiscale in esame violi tale disposizione se applicata a imprese.
art. 87, n.1 C.E. (corrispondente a art. 107(1) TFUE)
Definizione di aiuto di Stato: vantaggio selettivo concesso dagli Stati che altera o minaccia di alterare la concorrenza; la giurisprudenza applica questa definizione anche a esenzioni o riduzioni fiscali che pongono imprese in posizione più favorevole rispetto ad altre.
Cass. sent. n. 29508/2020
Giurisprudenza nazionale richiamata in supporto della tesi secondo cui la concessione di vantaggi fiscali a imprese senza preventiva autorizzazione UE integra aiuto di Stato incompatibile.
Massime di principio
- Un rimborso o un'esenzione fiscale che conferisca un vantaggio selettivo a soggetti che svolgono attività economica può costituire aiuto di Stato anche se non comporta un trasferimento diretto di risorse.
- Perché una misura fiscale sia compatibile con il mercato interno è necessario verificare la selettività, l'effetto sul mercato e l'eventuale autorizzazione preventiva della Commissione; in assenza di notifica/autorizzazione, l'aiuto è potenzialmente illegittimo (art. 108(3) TFUE).
- Chi richiede un rimborso deve dimostrare che la propria situazione non rientra nella sfera delle attività economiche oppure che la misura non è selettiva (es. applicabile generaliter), o che rientra in una deroga/perimetro di compatibilità (de minimis, regole SGEI, esenzioni autorizzate).
- Gli Stati membri devono modulare norme nazionali sulle agevolazioni fiscali tenendo conto del diritto UE: previsioni che individuano esenzioni o rimborsi per determinate categorie di soggetti vanno valutate alla luce del divieto di aiuti non notificati.
- In pratica, per le imprese conveniene verificare preliminarmente (a) se l'agevolazione è stata autorizzata dalla Commissione; (b) se si tratta di misura non selettiva o riconducibile a esenzioni compatibili; (c) se esistono alternative (ricorso alla Commissione, azione di restituzione se decisione UE impone recupero).
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