Cassazione Civile, Ordinanza n. 17145/2022 del 26/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una procedura concorsuale in cui una società, già ammessa a concordato preventivo con riserva, aveva ottenuto dal tribunale un termine di 90 giorni, ex art. 9, comma 2, del d.l. n. 23/2020, per depositare un nuovo piano e una nuova proposta di concordato. La domanda concordataria era stata però proposta mentre pendeva anche un’istanza di fallimento del medesimo soggetto; i procedimenti erano stati riuniti. Il tribunale ha ritenuto tardivo il deposito del nuovo piano e della nuova proposta, effettuato oltre il termine concesso, assumendo che tale termine non fosse soggetto a sospensione feriale; di conseguenza ha dichiarato l’inammissibilità della domanda di concordato e il fallimento della società. La corte d’appello ha respinto il reclamo, affermando che la sospensione feriale non si applica ai termini concessi per la prosecuzione/modifica del concordato quando pende anche una domanda di fallimento, perché i procedimenti sono tra loro connessi e compatibili con la regola di non sospensione prevista per i procedimenti relativi alla dichiarazione e revoca dei fallimenti. Con il ricorso per cassazione la società debitrice ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 2, d.l. n. 23/2020, in combinato disposto con l’art. 4 l. n. 742/1969, sostenendo che il termine per il deposito della nuova proposta e del nuovo piano dovesse beneficiare della sospensione feriale e che, pertanto, la declaratoria di inammissibilità e il conseguente fallimento fossero illegittimi. La controricorrente ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il principio già affermato in tema di concordato preventivo con riserva, quando esso sia proposto in pendenza di istanza di fallimento, si applichi anche al termine previsto dall’art. 9, comma 2, d.l. n. 23/2020 per depositare una nuova proposta e un nuovo piano: in presenza di un’istanza di fallimento pendente, tale termine non è soggetto a sospensione feriale. Ha quindi confermato la correttezza della decisione di merito che aveva qualificato tardivo il deposito e dichiarato l’inammissibilità della domanda concordataria, con successiva declaratoria di fallimento. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con applicazione anche dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
reclamo ex art. 18 l. fall.
discipline del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, nel cui ambito è stata esaminata la questione del termine per la rinnovazione del concordato.
art. 9, comma 2, d.l. n. 23/2020
termine di 90 giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato
il termine concesso per presentare nuova proposta e nuovo piano, in pendenza di istanza di fallimento, non è soggetto a sospensione feriale.
in combinato disposto con l’art. 4 della l. n. 742/1969
richiamato dalla ricorrente per sostenere l’applicabilità della sospensione feriale; la Corte ne esclude la rilevanza decisiva nel caso concreto.
art. 3 della l. n. 742 del 1960/1969
richiamato come norma che esclude la sospensione feriale per i procedimenti relativi alla dichiarazione e revoca dei fallimenti.
attraverso il richiamo all'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941
serve a delimitare i procedimenti sottratti alla sospensione feriale, in particolare quelli relativi a dichiarazione e revoca del fallimento.
concordato preventivo con riserva
la Corte richiama il precedente in cui si afferma che i termini per il deposito di proposta, piano e documentazione non sono soggetti a sospensione feriale se il concordato è proposto in pendenza di istanza di fallimento.
subprocedimento ex art. 173 l. fall. per la revoca del concordato
richiamato solo per la ricostruzione della vicenda processuale, senza specifica statuizione interpretativa.
provvedimento ex art. 163 l. fall.
richiamato solo come atto di ammissione alla procedura di concordato preventivo.
sospensione "straordinaria" di cui all’art. 83 d.l. n. 18/2020
ritenuto non pertinente perché concerne la sospensione straordinaria dei termini processuali per l’emergenza sanitaria, distinta dalla sospensione feriale e temporalmente anteriore.
sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
il ricorso è in parte inammissibile ex art. 360bis c.p.c.
la Corte evidenzia che una parte delle censure è inammissibile perché contrastante con un orientamento già consolidato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali
fonte del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- Quando un concordato preventivo con riserva è proposto o proseguito in pendenza di un’istanza di fallimento, i termini concessi per il deposito della proposta, del piano e della documentazione non beneficiano della sospensione feriale, perché il procedimento resta inserito nell’alveo dei procedimenti relativi alla dichiarazione di fallimento.
- La regola della sospensione feriale applicabile a una parte del giudizio non opera quando, per la struttura unitaria e incompatibile delle domande riunite, il procedimento è attratto dal regime di non sospensione previsto per le controversie fallimentari.
- Il termine concesso per il deposito di una nuova proposta e di un nuovo piano di concordato, se accordato nell’ambito di una procedura in cui pende già una domanda di fallimento, va interpretato in coerenza con le esigenze di celerità proprie della crisi d’impresa e decorre anche nel periodo feriale.
- La disciplina emergenziale sulla sospensione straordinaria dei termini processuali per ragioni sanitarie non si confonde con la sospensione feriale e non può essere invocata per estendere un termine oltre il suo ambito temporale o oggettivo.
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