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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33527/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasceva dal rapporto intercorrente tra una società operante in ambito sanitario e una lavoratrice che aveva svolto inizialmente un tirocinio teorico-pratico per la qualifica di masso-fisioterapista. Secondo la Corte d’appello, cessato formalmente il tirocinio, la lavoratrice aveva continuato a prestare attività all’interno del poliambulatorio, in autonomia, fino al licenziamento; inoltre il successivo contratto di apprendistato professionalizzante part-time era stato ritenuto nullo per vizio genetico della causa, perché finalizzato a conseguire un inquadramento già posseduto. La società ricorrente ha impugnato la sentenza di appello con cinque motivi: 1) inammissibilità dell’appello per difetto dei requisiti di specificità ex artt. 342 e 434 c.p.c.; 2) violazione degli artt. 115, 116 e 2697 c.c. e vizio di motivazione per avere la Corte d’appello fondato l’accertamento del rapporto subordinato e il riconoscimento dei crediti della lavoratrice su una errata distribuzione dell’onere della prova e su motivazione apparente; 3) violazione dell’art. 49 d.lgs. n. 276/2003 e dell’art. 29 del c.c.n.l. Studi Professionali in tema di apprendistato e sommatoria dei periodi formativi; 4) violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere dichiarato la nullità del contratto di apprendistato in assenza di specifica domanda e in violazione del divieto di nova in appello; 5) violazione degli artt. 2015 e 2119 c.c. per contestare l’illegittimità del licenziamento, sostenendo la sussistenza della giusta causa. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi: ha confermato la corretta applicazione dei criteri di ammissibilità dell’appello, ha escluso sia la violazione dell’onere della prova sia i vizi di motivazione dedotti, ha ritenuto inammissibile la censura sull’apprendistato perché non specificamente dedotta nei gradi di merito e comunque preclusa dalla disciplina vigente, ha considerato assorbita la doglianza ex art. 112 c.p.c. e ha dichiarato inammissibile il quinto motivo perché non si confrontava con la reale ratio della decisione d’appello, fondata non sulla mancanza di giusta causa ma sul difetto di previa contestazione dell’addebito.

La decisione

Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte ha confermato la sentenza della Corte d’appello di Perugia che aveva: accertato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 23 febbraio 2007; riconosciuto l’inquadramento al livello 4S del c.c.n.l. Studi Professionali; condannato la società al pagamento delle differenze retributive e del TFR; dichiarato illegittimo il licenziamento intimato il 23 ottobre 2008; e condannato la società al risarcimento del danno nella misura di tre mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori. La Corte di cassazione ha inoltre posto a carico della ricorrente le spese di lite e il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L’appello è ammissibile se consente di individuare con chiarezza le parti della sentenza censurate e le ragioni della richiesta riforma, senza formalismi sacramentali.

  • art. 434 c.p.c.

    Nel rito del lavoro l’atto di appello deve contenere una chiara individuazione dei punti contestati e una parte argomentativa che confuti la decisione di primo grado, ma non richiede formule particolari né un progetto alternativo di sentenza.

  • art. 348 bis c.p.c.

    Richiamato dalla parte, ma non ravvisato come ostativo all’ammissibilità del gravame nel caso concreto.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione si configura solo se il giudice decide sulla base di prove non dedotte dalle parti o introdotte d’ufficio fuori dei casi consentiti; non basta che abbia valutato diversamente le prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova legale un valore diverso da quello normativamente previsto o tratta come vincolante una prova liberamente apprezzabile.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare i fatti costitutivi della domanda resta a carico dell’attore; l’accoglimento della domanda nel caso concreto è derivato dall’accertamento fattuale delle emergenze istruttorie, non da un’inversione dell’onere probatorio.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Il vizio di motivazione non sussiste quando la decisione espone in modo chiaro e comprensibile gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento dell’accertamento.

  • art. 49 d.lgs. n. 276/2003

    La dedotta sommatoria dei periodi di formazione/apprendistato non è scrutinabile nel caso concreto perché la questione non risulta specificamente devoluta nei gradi di merito; peraltro la norma era ritenuta preclusa dalla sopravvenuta abrogazione richiamata dalla Corte.

  • art. 29 c.c.n.l. Studi Professionali

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la legittimità della sommatoria dei periodi di apprendistato; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione è stata ritenuta assorbita perché la declaratoria relativa al contratto di apprendistato non ha inciso sull’esito, fondato sull’accertamento di un rapporto subordinato a tempo indeterminato già in epoca anteriore.

  • art. 7, comma 6, Statuto dei lavoratori

    Il licenziamento è stato giudicato illegittimo per violazione del termine a difesa e, più in generale, della previa contestazione dell’addebito.

  • art. 8 legge n. 604/1966

    La violazione procedurale del licenziamento ha comportato la condanna risarcitoria secondo il parametro previsto da tale disposizione, come applicato dalla Corte d’appello.

  • art. 2119 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la giusta causa di recesso; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non confrontata con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini dell’ammissibilità dell’appello, nel rito del lavoro è sufficiente che l’atto consenta di individuare chiaramente i capi impugnati e le ragioni della critica alla sentenza di primo grado; non sono richieste formule sacramentali né uno schema decisorio alternativo.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. non coincide con una cattiva valutazione delle prove: si configura solo quando il giudice attribuisce l’onere probatorio alla parte sbagliata; se invece la decisione deriva da un accertamento in fatto basato sulle risultanze istruttorie, non vi è inversione dell’onere della prova.
  • Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. sono ammissibili solo in ipotesi tipiche: utilizzo di prove non introdotte dalle parti, esercizio officioso non consentito, oppure uso distorto di prove legali; non basta contestare il diverso apprezzamento del materiale probatorio.
  • Nel giudizio di legittimità, la doglianza che presuppone una questione non trattata in appello richiede la dimostrazione della sua rituale devoluzione nei gradi di merito; in difetto, la censura è inammissibile.
  • Quando la ratio della decisione d’appello è fondata su un vizio procedurale del licenziamento, come la mancanza di previa contestazione dell’addebito, è inammissibile il motivo che attacchi solo la sussistenza della giusta causa senza confrontarsi con tale autonoma base decisoria.
  • L’apprezzamento delle risultanze istruttorie può portare all’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato anche in presenza di un tirocinio formalmente cessato, se la prosecuzione dell’attività in concreto risulta continua, autonoma e coerente con le mansioni effettivamente svolte.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoRetribuzione e TFRLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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