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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33531/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato a un dipendente addetto ad attività di supporto in relazione alla realizzazione di un software gestionale commissionato dalla società datrice a soggetti terzi. La datrice contestava al lavoratore una carente attività di supporto, ritenendo che, alla data prevista, il software fosse ancora lontano dall’essere pronto per l’implementazione e l’utilizzo. Il tribunale e poi la corte d’appello hanno dichiarato illegittimo il licenziamento, ritenendo la contestazione disciplinare generica e tale da impedire il pieno esercizio del diritto di difesa; hanno inoltre escluso che la prova articolata dalla società fosse idonea a dimostrare i fatti addebitati e hanno respinto l’eccezione di aliunde perceptum per difetto di allegazioni. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 7 l. n. 300/1970 per avere la corte ritenuto generica la contestazione; 2) violazione delle regole sull’onere della prova e sull’istruttoria per mancata ammissione della prova testimoniale, sostenendo che, trattandosi di condotte omissive, non fosse necessaria prova documentale; 3) violazione delle norme sulla giusta causa e sul giustificato motivo soggettivo, perché la condotta sarebbe stata idonea a ledere il vincolo fiduciario; 4) in subordine, errata individuazione della tutela applicabile, sostenendo che il vizio fosse solo formale e comportasse tutela indennitaria e non reintegratoria ex d.lgs. n. 23/2015.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo: il primo perché non adeguatamente specifico e comunque rivolto contro una valutazione di merito sulla specificità della contestazione, non rivalutabile in cassazione in presenza di doppia conforme; il secondo perché proponeva un mero dissenso sulla valutazione di inutilità/genericità della prova testimoniale; il terzo perché non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata, ossia che la genericità della contestazione impediva persino di individuare le concrete condotte addebitate, passaggio necessario prima di discutere la loro sussunzione nella giusta causa. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, affermando che, poiché la società non aveva fornito prova del fatto addebitato e la contestazione era radicalmente generica, la fattispecie rientrava nell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015, con applicazione della tutela reintegratoria; ha inoltre richiamato il principio per cui la verifica della legittimità del licenziamento va limitata ai fatti specificamente contestati. Ha condannato la società ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato; ha escluso la condanna ex art. 96 c.p.c. per mancanza di specifiche allegazioni sulla responsabilità aggravata.

Norme richiamate

  • art. 2119 c.c.

    Richiamato come parametro della giusta causa; la sua applicazione presuppone l’individuazione di fatti concreti e specifici imputabili al lavoratore.

  • art. 2118 c.c.

    Richiamato nel motivo sul giustificato motivo soggettivo, ma ritenuto non pertinente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 7 L. n. 300/1970

    La contestazione disciplinare deve essere specifica, con indicazione dei fatti in modo da consentire una difesa effettiva del lavoratore.

  • art. 2697 c.c.

    Il datore di lavoro era onerato della prova dei fatti posti a base dell’addebito disciplinare.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati nel motivo sulla prova; la Corte ha ritenuto che la censura si risolvesse in un dissenso sulla valutazione del merito.

  • art. 244 c.p.c.

    Richiamato in relazione all’articolazione della prova testimoniale.

  • art. 5 L. n. 604/1966

    Richiamato nel motivo sulla prova e sull’onere della dimostrazione della legittimità del licenziamento.

  • art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 23/2015

    Applicato perché, in assenza di prova del fatto addebitato e con contestazione radicalmente generica, la fattispecie è stata ricondotta all’insussistenza del fatto con tutela reintegratoria.

  • artt. 3 e 4 D.Lgs. n. 23/2015

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere la sola tutela indennitaria; la Corte ha escluso tale lettura alla luce della mancanza di prova del fatto contestato.

  • art. 96 c.p.c.

    La condanna per responsabilità aggravata richiede specifiche allegazioni del danno e la prova della mala fede o colpa grave, non ravvisate nel caso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La contestazione disciplinare del datore di lavoro deve contenere l’indicazione precisa e circostanziata dei fatti addebitati; una contestazione generica o indeterminata può equivalere, ai fini della tutela applicabile, all’inesistenza del fatto contestato quando impedisce radicalmente l’esercizio del diritto di difesa.
  • In sede di legittimità non è ammessa una mera contrapposizione della propria lettura dei fatti a quella del giudice di merito: la censura deve individuare specifici errori di diritto o violazioni dei criteri giuridici applicati, non limitarsi a contestare l’apprezzamento delle prove o la valutazione della specificità degli addebiti.
  • Quando il giudice di merito esclude la specificità della contestazione e accerta l’assenza di prova del fatto addebitato, la verifica sulla legittimità del licenziamento deve rimanere circoscritta ai fatti specificamente contestati e la fattispecie può ricadere nell’area dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015, con tutela reintegratoria.
  • La prova testimoniale può essere ritenuta superflua o generica quando i capitoli non consentono di collegare le singole anomalie a condotte specifiche del lavoratore; in cassazione tale valutazione è sindacabile solo per vizi giuridici o logici, non per semplice dissenso valutativo.
  • La domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata richiede allegazioni concrete e specifiche degli elementi costitutivi della mala fede o colpa grave; un generico richiamo alla pretesa persecutorietà della lite non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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