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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33507/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (segretario comunale)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di impiego pubblico contrattualizzato di un segretario generale comunale, al quale erano state corrisposte, nel periodo 2005-2006, somme a titolo di retribuzione di posizione, maggiorazione della retribuzione di posizione, retribuzione di risultato e diritti di rogito. Il comune ha agito per la ripetizione dell’indebito sostenendo che la retribuzione di posizione fosse stata determinata in modo non conforme alla contrattazione collettiva e che, per effetto della rideterminazione della base di calcolo, anche gli emolumenti parametrati a tale retribuzione risultassero in parte indebitamente percepiti. Il ricorrente ha censurato la sentenza d’appello con otto motivi: ha contestato l’interpretazione dell’art. 41 c.c.n.l. segretari comunali e provinciali, sostenendo la cumulabilità e autonomia della maggiorazione ex comma 4 rispetto al meccanismo di riallineamento ex comma 5; ha dedotto che la legge n. 183/2011 avrebbe natura innovativa e non interpretativa e che non consentirebbe recuperi per somme già corrisposte; ha invocato la soglia massima del 50% prevista dall’accordo integrativo; ha eccepito l’omessa pronuncia sulla prescrizione; ha contestato il mancato riconoscimento della retribuzione di risultato per il 2006, imputando alla condotta dell’amministrazione l’omessa valutazione; ha lamentato l’omessa pronuncia sul diritto ai diritti di rogito per il 2006; infine ha censurato la condanna alla restituzione al lordo e non al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi sei motivi, confermando che, nel pubblico impiego contrattualizzato, la retribuzione di posizione del segretario e le eventuali maggiorazioni vanno considerate unitariamente ai fini del riallineamento e che, rideterminata la base di calcolo, sono indebiti anche gli emolumenti percentualmente commisurati a tale base. Ha inoltre ribadito che il datore di lavoro pubblico deve ripristinare la legalità retributiva e che la buona fede del percettore non esclude la ripetizione dell’indebito. Sono stati invece accolti il settimo e l’ottavo motivo: la Corte ha rilevato il contrasto della decisione d’appello con l’orientamento consolidato secondo cui la ripetizione delle somme retributive indebitamente corrisposte deve avvenire al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, poiché tali importi non sono entrati nella sfera patrimoniale del dipendente. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza sul punto e ha deciso nel merito, condannando il ricorrente alla restituzione della somma di euro 35.965,64, ma al netto delle ritenute dovute. Le spese dei giudizi di merito sono state poste a carico del soccombente, mentre quelle di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 41 c.c.n.l. Segretari Comunali e Provinciali del 16 maggio 2001

    La maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dal comma 4 si aggiunge ai valori del comma 3; il meccanismo di riallineamento del comma 5 si applica alla retribuzione di posizione complessivamente intesa, comprensiva dell’eventuale maggiorazione.

  • art. 1 dell’Accordo Integrativo del 22 dicembre 2003

    Richiamato dal ricorrente per sostenere un limite percentuale massimo della maggiorazione; la Corte non ne accoglie l’interpretazione estensiva nel senso preteso dal ricorrente.

  • art. 4, comma 26, L. 12 novembre 2011, n. 183

    La prima parte ha natura interpretativa e chiarisce che il riallineamento stipendiale riguarda la retribuzione di posizione complessivamente intesa, inclusa la maggiorazione; la parte successiva è innovativa e vieta per il futuro corresponsioni diversamente conteggiate, salvo i giudicati già formati.

  • art. 37 c.c.n.l. Segretari Comunali e Provinciali del 16 maggio 2001

    La retribuzione di posizione costituisce la voce di riferimento cui si ricollegano sia i valori minimi sia la maggiorazione e rispetto alla quale opera il riallineamento.

  • art. 42, commi 1 e 3, c.c.n.l. Segretari Comunali e Provinciali del 16 maggio 2011

    La retribuzione di risultato presuppone una previa valutazione dell’attività e non è dovuta automaticamente.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato ai fini della ripartizione dell’onere probatorio nella dedotta debenza delle maggiorazioni e degli emolumenti retributivi.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione adottata sia incompatibile con la pretesa della parte e ne implichi il rigetto implicito.

  • art. 2033 c.c.

    Nel pubblico impiego contrattualizzato la buona fede dell’accipiens non esclude la ripetizione delle somme indebitamente percepite; la norma rileva soprattutto per frutti e interessi.

  • art. 1359 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla mancata valutazione per la retribuzione di risultato, ma non ritenuto idoneo a superare il requisito della previa procedura valutativa.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte, accolti i motivi sulla misura della ripetizione, ha cassato la sentenza e deciso nel merito, senza rinvio, sul punto relativo al netto delle ritenute.

  • d.P.R. n. 602 del 1973, art. 38

    Richiamato unitamente all’art. 2033 c.c. per sostenere che la restituzione dell’indebito retributivo deve avvenire al netto delle ritenute.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, quando la retribuzione di un dipendente è determinata in base a un meccanismo contrattuale di riallineamento o perequazione, occorre considerare unitariamente la retribuzione di posizione e le eventuali maggiorazioni che ne costituiscono parte integrante, se la disciplina collettiva le collega alla medesima base di calcolo.
  • Se la base di calcolo di una voce retributiva è stata determinata in eccesso o in violazione della contrattazione collettiva, sono indebite anche le voci accessorie o percentuali che su quella base si commisurano, senza che possa invocarsi una soglia massima astratta per conservare il pagamento in eccesso.
  • Nel rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione, l’atto dell’ente non basta a fondare un diritto del lavoratore se non è conforme alla contrattazione collettiva; in difetto di tale conformità, l’amministrazione deve ripristinare la legalità retributiva e può ripetere le somme corrisposte sine titulo.
  • La buona fede del percettore non esclude, nel pubblico impiego contrattualizzato, la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte; l’art. 2033 c.c. non impedisce la restituzione del capitale indebitamente percepito, ma incide semmai su frutti e interessi.
  • La retribuzione di risultato non matura automaticamente: essa presuppone specifici obiettivi, una procedura di valutazione e la verifica del grado di raggiungimento degli stessi; in mancanza di tali presupposti la somma corrisposta può essere oggetto di ripetizione d’indebito.
  • La ripetizione di somme retributive indebitamente corrisposte deve avvenire al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, poiché tali importi non sono entrati nella sfera patrimoniale del dipendente.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRInadempimentoImpugnazioni
RamiLavoroObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezzaNesso di causalità

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