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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33561/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall'accertamento, confermato in appello, dell'obbligo della società editrice di versare contributi previdenziali e sanzioni all'ente di previdenza dei giornalisti per il periodo 2005-2010, in relazione alla posizione di sette giornalisti. La corte territoriale ha ritenuto che le prestazioni svolte avessero natura subordinata, valorizzando la continuità dell'attività, l'assegnazione di una zona specifica, la necessità di copertura delle ferie per evitare scoperture, i contatti quotidiani con la redazione e le indicazioni giornaliere su lunghezza e tempi di consegna degli articoli. La società ricorrente ha proposto sei motivi: 1) errata qualificazione del rapporto come subordinato ai sensi degli artt. 2094 e 2223 c.c., per non avere considerato la volontà negoziale e l'assenza di eterodirezione; 2) vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c.; 3) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2094 c.c.; 4) violazione degli artt. 415 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che il giudice avesse fatto improprio affidamento sul verbale ispettivo; 5) violazione dell'art. 156, comma 2, c.p.c. per asserito contrasto tra motivazione e dispositivo circa le mansioni considerate (corrispondente/redattore); 6) nullità della motivazione ex art. 360 n. 4 c.p.c. per mancata considerazione della disponibilità del lavoratore, della pratica e dello svolgimento di altre collaborazioni, elementi ritenuti dalla società incompatibili con la subordinazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi del ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione del rapporto come subordinato, osservando che, nelle prestazioni intellettuali o professionali, l'eterodirezione può risultare attenuata e deve essere integrata da indici sussidiari e complessivi, tra cui continuità, coordinamento con l'organizzazione aziendale, assenza di una struttura imprenditoriale autonoma e prestazioni rese con modalità giornaliera e stabile. Ha inoltre escluso la violazione dell'onere della prova, rilevando che la decisione di merito non si fondava sul solo verbale ispettivo ma anche sulle deposizioni testimoniali. Ha poi negato la sussistenza di un effettivo contrasto tra motivazione e dispositivo, e ha ritenuto irrilevante, ai fini della qualificazione del rapporto, la circostanza che il lavoratore fosse ammesso a svolgere pratica o a prestare attività per altri editori, poiché non è richiesta l'esclusività del rapporto giornalistico. Ne è conseguita la condanna della ricorrente alle spese e l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2094 c.c.

    È richiamato per la definizione del lavoro subordinato; la sua applicazione è stata integrata da indici sussidiari, specie nelle prestazioni intellettuali o professionali, dove l'eterodirezione è meno evidente.

  • art. 2223 c.c.

    È evocato nel ricorso, ma la Corte non ne ricava un diverso criterio decisivo rispetto alla qualificazione del rapporto.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio motivazionale non è ravvisato; le censure della ricorrente tendono inammissibilmente a sollecitare una rivalutazione del merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza è respinta perché la decisione di merito si fonda su un complesso di prove e non su un uso improprio delle risultanze processuali.

  • art. 415 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al valore probatorio del verbale ispettivo, ma la Corte esclude la dedotta violazione.

  • art. 2697 c.c.

    Non vi è inversione dell'onere della prova, poiché la pretesa contributiva è stata sostenuta con elementi ulteriori rispetto al solo verbale ispettivo.

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    Non ricorre un contrasto rilevante tra motivazione e dispositivo; al più si tratterebbe di un errore dei parametri o di un vizio motivazionale non deducibile nei termini prospettati.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    La Corte esclude la nullità denunciata, ritenendo che la motivazione esista ed esamini i profili decisivi della qualificazione del rapporto.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato nel motivo sulla motivazione, ma la Corte non ravvisa violazione del parametro costituzionale.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione della sentenza di merito è ritenuta esistente e sufficiente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla motivazione; la Corte non ne ravvisa violazione.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002

    Fondamento per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle prestazioni di natura intellettuale o professionale, la subordinazione non richiede necessariamente un'assoggettamento continuo e rigidamente visibile al potere direttivo; il giudice può desumerla da un apprezzamento complessivo di indici sussidiari, quali continuità, coordinamento con l'organizzazione del datore, inserimento stabile nell'assetto aziendale e assenza di autonoma struttura imprenditoriale.
  • Nel rapporto giornalistico, la continuità della prestazione, l'assegnazione di una zona o settore da coprire, i contatti quotidiani con la redazione e le indicazioni su contenuto e tempi di consegna degli articoli sono elementi idonei a integrare la prova della subordinazione.
  • Nel giudizio di accertamento negativo del credito contributivo, il verbale ispettivo dell'ente previdenziale è liberamente valutabile e può fungere da supporto probatorio, ma non può essere isolatamente elevato a prova piena in modo da invertire l'onere della prova a carico del contribuente; occorre considerarlo insieme agli altri elementi istruttori.
  • La deduzione di un contrasto tra motivazione e dispositivo è decisiva solo se il contrasto è effettivo e tale da rendere incerto il contenuto decisorio; non integra di per sé nullità la mera contestazione del parametro valutativo o dell'impostazione motivazionale seguita dal giudice di merito.
  • La possibilità per il giornalista di svolgere pratica o collaborazioni per altri committenti non è, di per sé, incompatibile con la natura subordinata del rapporto, non essendo richiesto un vincolo di esclusività con un unico datore di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRContributi previdenzialiImpugnazioniProve
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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