Cassazione Civile, Ordinanza n. 33553/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva escluso la subordinazione dei giornalisti e, di conseguenza, la debenza dei contributi richiesti dall'ente previdenziale. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
L'ente previdenziale dei giornalisti ha chiesto il pagamento di contributi omessi per gli anni 2006-2011, relativi a cinque giornalisti che, secondo l'ente, avrebbero dovuto essere considerati lavoratori subordinati della società televisiva. Il decreto ingiuntivo emesso per l'importo di euro 1.593.575 era stato revocato in primo grado e la Corte d'appello aveva confermato la revoca. Nel ricorso per cassazione l'ente ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 2094 c.c. e delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, sostenendo: per un primo giornalista, che la prestazione fosse in realtà subordinata; per gli altri, che fossero comunque stabilmente inseriti nell'organizzazione aziendale e dunque soggetti a subordinazione, anche attenuata. La Corte di cassazione ha ritenuto che la motivazione di merito fosse ampia e corretta nell'escludere la subordinazione: per il primo giornalista, valorizzando che era ideatore e autore del programma, decideva autonomamente temi, ospiti e scaletta, non aveva obblighi di presenza né di disponibilità verso la rete, non riceveva direttive sui contenuti e operava solo entro un limite esterno di coerenza editoriale; per gli altri, rilevando il coinvolgimento limitato al solo programma, l'assenza di ulteriori obblighi di presenza, le modalità autonome di partecipazione e l'assenza di eterodirezione da parte dell'azienda. La Corte ha inoltre osservato che il dato contrattuale qualificava il rapporto come autonomo e che tale qualificazione non poteva essere superata dalle censure proposte.
Norme richiamate
art. 2094 c.c.
La subordinazione non è desumibile solo dall'inserimento nell'organizzazione o dalla collaborazione, ma richiede elementi concreti di eterodirezione e assoggettamento al potere direttivo datoriale; in assenza di tali elementi il rapporto può restare autonomo.
CCNLG
Le norme collettive invocate non hanno consentito di superare la qualificazione negoziale del rapporto come autonomo, né di dimostrare una subordinazione, anche attenuata, in capo ai giornalisti.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel lavoro giornalistico, la subordinazione non si presume per il solo fatto che la prestazione sia resa in modo continuativo o inserito in un programma o in una struttura editoriale; occorre verificare in concreto l'esistenza di direttive, controlli e potere disciplinare del committente.
- La qualificazione contrattuale del rapporto come autonomo costituisce un dato rilevante e può essere superata solo da elementi fattuali univoci contrari; in mancanza di prova di eterodirezione, il rapporto resta autonomo.
- Ai fini dell'obbligazione contributiva previdenziale, l'accertamento della subordinazione del rapporto di lavoro costituisce il presupposto decisivo: se la subordinazione viene esclusa, vengono meno anche i contributi richiesti per quel rapporto.
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