Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33526/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un’ordinanza ingiunzione irrogata a una lavoratrice autonoma? no, a una titolare di esercizio commerciale, per sanzioni amministrative conseguenti all’asserito impiego di una lavoratrice senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto e alla mancata consegna, all’atto dell’assunzione e prima dell’inizio dell’attività, della copia della comunicazione obbligatoria. La Corte d’appello aveva ritenuto tempestiva la notificazione dell’atto sanzionatorio, calcolando il termine di 90 giorni dall’effettiva conclusione dell’attività istruttoria amministrativa, e aveva valorizzato le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva come base sufficiente per accertare gli illeciti. Con il ricorso per cassazione la destinataria dell’ingiunzione ha dedotto violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 l. n. 689/1981, sostenendo che, dopo il primo accesso ispettivo e l’audizione di due informatori, non vi fossero state ulteriori indagini idonee a giustificare il differimento della notificazione, avvenuta solo il 30 giugno 2015, dunque oltre un termine che la ricorrente riteneva ingiustificatamente dilatato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata l’eccezione di tardività del controricorso dell’Amministrazione e ha affermato che il motivo di ricorso, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione di merito della congruità e tempestività degli accertamenti ispettivi. La sentenza impugnata era coerente con il principio secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, il dies a quo del termine per la contestazione/notificazione decorre dal completamento dell’attività di accertamento, comprensiva non solo degli atti di indagine ma anche della valutazione degli elementi acquisiti, purché i tempi impiegati siano ragionevoli e giustificati dalla complessità delle verifiche. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 d.l. 12/2002

    Richiamato come base della sanzione per l’impiego di lavoratore senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, nel testo modificato dalle successive disposizioni indicate in sentenza.

  • L. 73/2002

    Norma di conversione del d.l. 12/2002 richiamata come fonte della disciplina sanzionatoria.

  • art. 36-bis, comma 7, d.l. 223/2006

    Richiamato quale modifica della disciplina sanzionatoria relativa alla comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

  • L. 248/2006

    Norma di conversione del d.l. 223/2006 richiamata in relazione alla disciplina sanzionatoria.

  • art. 4 L. 183/2010

    Richiamato per la disciplina sanzionatoria relativa alla comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

  • art. 4-bis, comma 2, d.lgs. 181/2000

    Richiamato come norma che impone la consegna alla lavoratrice, all’atto dell’instaurazione del rapporto e prima dell’inizio dell’attività, della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

  • art. 6, comma 1, d.lgs. 297/2002

    Norma modificativa della disciplina richiamata in materia di obblighi informativi all’atto dell’assunzione.

  • art. 5 L. 183/2010

    Richiamato quale ulteriore modifica della disciplina sull’obbligo di consegna della comunicazione di instaurazione del rapporto.

  • art. 9-bis, comma 2, d.l. 510/1996

    Richiamato come disposizione da cui deriva la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

  • L. 608/1996

    Norma di conversione del d.l. 510/1996 richiamata per la disciplina della comunicazione obbligatoria.

  • art. 14 L. 689/1981

    La notificazione degli estremi della violazione deve avvenire entro 90 giorni dall’accertamento per i residenti nel territorio della Repubblica; l’accertamento coincide con il compimento delle indagini necessarie e con la valutazione finale degli elementi acquisiti, non con la mera percezione iniziale del fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 370 c.p.c.

    Richiamato in relazione al termine per il controricorso, la cui tardività è stata esclusa in quanto la nullità della notificazione del ricorso era stata sanata con effetto ex tunc.

  • art. 11 r.d. 1611/1933

    Richiamato per affermare che la notificazione del ricorso all’Avvocatura distrettuale anziché all’Avvocatura generale determina nullità, poi sanata dalla costituzione in giudizio dell’Amministrazione.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Richiamato per delimitare il perimetro del sindacato di legittimità sulle censure dirette contro la ricostruzione della fattispecie concreta e la valutazione delle risultanze di causa.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni amministrative, il termine per la contestazione o notificazione degli estremi della violazione decorre dal completamento dell’attività di accertamento, cioè quando l’amministrazione abbia acquisito e valutato in modo complessivo tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell’illecito.
  • L’accertamento non coincide con la mera percezione iniziale del fatto, ma richiede il compimento delle indagini necessarie e la successiva valutazione degli elementi raccolti; ai fini della tempestività rilevano anche gli atti istruttori progressivi e il tempo ragionevolmente necessario per completarli.
  • Il giudice dell’opposizione deve controllare la ragionevolezza e congruità dei tempi dell’accertamento, ma non può sostituirsi all’amministrazione nella scelta degli atti istruttori da compiere, quando questi siano collegati tra loro e svolti senza apprezzabile intervallo.
  • Un motivo formalmente denunciato come violazione di legge è inammissibile se mira in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto o una diversa valutazione del materiale istruttorio, poiché ciò attiene al merito e non all’interpretazione della norma.
  • La nullità della notificazione del ricorso per cassazione all’Avvocatura distrettuale anziché all’Avvocatura generale dello Stato è sanata dalla costituzione dell’Amministrazione, con effetti ex tunc.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.