Cassazione Civile, Ordinanza n. 33547/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da alcuni avvisi di addebito con cui l'ente previdenziale aveva richiesto contributi ritenendo non spettante, per taluni lavoratori assunti con contratto di apprendistato presso uno studio professionale, la fruizione dello sgravio contributivo previsto dalla legge n. 190 del 2014 per le assunzioni a tempo indeterminato. La corte territoriale aveva invece escluso la fondatezza della pretesa contributiva, valorizzando la peculiarità del rapporto di apprendistato e la sua riconducibilità, nella fase formativa, a un rapporto a tempo indeterminato. Nel ricorso per cassazione l'ente ha denunciato violazione dell'art. 1, comma 118, della legge n. 190 del 2014, sostenendo che lo sgravio non sarebbe applicabile quando l'assunzione a tempo indeterminato riguardi lavoratori già assunti con contratto di apprendistato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto il ragionamento della corte d'appello, affermando che il contratto di apprendistato è un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a struttura bifasica: nella prima fase ha causa mista lavoro-formazione, nella seconda prosegue con la causa tipica del lavoro subordinato, salva la facoltà di recesso. Proprio perché il rapporto è caratterizzato da stabilità, la finalità incentivante della disciplina sugli sgravi contributivi per le assunzioni stabili è compatibile con l'applicazione del beneficio anche agli apprendisti. L'ente ricorrente è stato inoltre condannato alle spese di lite ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1, comma 118, L. 190/2014
La disciplina sugli sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato è applicabile anche ai rapporti di apprendistato, in quanto rapporto stabile a tempo indeterminato con fase formativa.
Il recesso nel corso della fase formativa dell'apprendistato è disciplinato come facoltà di scioglimento del rapporto a tempo indeterminato, salva la sua natura bifasica.
art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, DPR n. 115/2002
Costituisce il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in presenza dei presupposti di legge.
Massime di principio
- Il contratto di apprendistato, anche nel previgente regime normativo richiamato dalla Corte, va qualificato come rapporto di lavoro a tempo indeterminato a struttura bifasica, con una prima fase a causa mista lavoro-formazione e una seconda fase di prosecuzione con causa tipica del lavoro subordinato.
- Ai fini dell'applicazione di benefici contributivi riferiti alle assunzioni stabili, l'apprendistato può essere ricompreso nella nozione di rapporto a tempo indeterminato, perché la stabilità del vincolo non viene meno per la presenza della fase formativa.
- La finalità incentivante della normativa agevolativa deve essere letta in coerenza con la natura del rapporto, sicché non è decisivo il solo dato della precedente instaurazione come apprendistato quando il legislatore intenda favorire occupazione stabile.
- In sede di legittimità, se il ricorso è rigettato, la parte ricorrente è condannata alle spese e può essere dichiarata tenuta al raddoppio del contributo unificato nei casi previsti dalla legge.
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