Cassazione Civile, Ordinanza n. 03074/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore)
La controversia
Un tribunale aveva dichiarato il fallimento di un imprenditore individuale su istanza di due società. L'imprenditore aveva proposto reclamo, respinto dalla corte d'appello. Avverso tale sentenza egli ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, l.fall., degli artt. 2214, 2697, 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre a vizi motivazionali, sostenendo in sostanza l'erroneità della decisione di merito sulla sussistenza dei presupposti del fallimento. Il curatore ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività, perché notificato oltre il termine breve di trenta giorni decorrente dalla comunicazione integrale, via PEC, della sentenza d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto la pregiudiziale eccezione del curatore e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, nelle cause inerenti alla dichiarazione e revoca di fallimento, non opera la sospensione feriale dei termini; inoltre, la comunicazione integrale della sentenza d'appello a mezzo PEC da parte della cancelleria è idonea a far decorrere il termine breve per ricorrere per cassazione ex art. 18, comma 14, l.fall. Poiché il ricorso era stato notificato quando tale termine era già decorso, la Corte non ha esaminato nel merito il motivo di impugnazione. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese in favore del curatore e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La comunicazione integrale del provvedimento da parte della cancelleria è richiamata come atto idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione.
Il ricorso per cassazione contro la sentenza che decide sul reclamo avverso la dichiarazione di fallimento va proposto entro trenta giorni dalla decorrenza del termine breve.
Norma invocata nel motivo di ricorso in relazione ai presupposti del fallimento.
Norma invocata nel motivo di ricorso.
Norma invocata nel motivo di ricorso sul riparto dell'onere della prova.
Norma invocata nel motivo di ricorso sulle presunzioni semplici.
Norma invocata nel motivo di ricorso sulle presunzioni semplici.
Norma invocata nel motivo di ricorso in tema di valutazione della prova.
Norma invocata nel motivo di ricorso in tema di valutazione della prova.
art. 1 della legge n. 742 del 1969
La sospensione feriale dei termini non si applica alle cause inerenti alla dichiarazione e revoca del fallimento.
art. 3 della legge n. 742 del 1969
È richiamato, in relazione all'esclusione della sospensione feriale per le controversie fallimentari indicate.
Concorre a fondare l'esclusione della sospensione feriale nelle cause fallimentari.
La regola generale sulla comunicazione della sentenza non impedisce l'operatività di norme speciali che fanno decorrere il termine breve dalla mera comunicazione di cancelleria.
È richiamato come termine di impugnazione rispetto al quale la disciplina speciale fallimentare resta derogatoria.
Consente il deposito dell'attestazione sulla comunicazione PEC utilizzata per dimostrare la decorrenza del termine breve.
È menzionato in relazione alla proposta di manifesta infondatezza formulata dal relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Serve come parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle controversie inerenti alla dichiarazione e revoca del fallimento non si applica la sospensione feriale dei termini processuali, con effetto su tutte le fasi e gradi del giudizio, incluso il ricorso per cassazione.
- La comunicazione integrale della sentenza di reclamo fallimentare effettuata dalla cancelleria a mezzo PEC è idonea a far decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione previsto dalla disciplina fallimentare speciale.
- La disciplina speciale del fallimento sulla decorrenza del termine di impugnazione prevale sulla regola generale dell'art. 133, comma 2, c.p.c., che non vale a neutralizzare la decorrenza del termine breve quando la legge speciale collega l'impugnazione alla semplice comunicazione di cancelleria.
- Quando il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine breve decorrente dalla comunicazione integrale del provvedimento, esso è inammissibile senza esame del merito.
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